Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2009
Codice DA1403
D.D. 1 ottobre 2008, n. 2239
R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4251 per autorizzazione alla costruzione di un ponte sul rio Dora, con concessione di terreno ex alveo, in San Mauro Torinese. Pratica TO/PO/2896. Domanda della Ditta Gilardi Marco, residente in San Mauro Torinese, Via Rivodora n. 44.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, la Ditta Gilardi Marco all'esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- le opere interferenti con l'alveo e/o con la proprietà del demanio idrico potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
- nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione, compreso l'utilizzo (a prato) del terreno demaniale ex alveo del Rio Dora, nel rispetto dell'art. 96/f del R.D. 523/1904;
- siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere realizzato così come previsto (ancoraggio nel substrato mediante barre d'acciaio);
- i muri di spalla dovranno essere risvoltati per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsati a monte nelle sponde, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- gli scavi in alveo dovranno essere praticati con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d'acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché; l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- è a carico della Ditta richiedente l'onere della sicurezza idraulica del cantiere ai sensi L. 494/1996 e s.m.i, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesta Ditta dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici relative agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 24 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
- dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché; il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi