Bollettino Ufficiale n. 08 del 26 / 02 / 2009
Codice DA1604
D.D. 1 dicembre 2008, n. 358
LR 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e s.m.i.. Autorizzazione del progetto di rinnovo e ampliamento del secondo quinquennio del progetto "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in loc. Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia (TO)" presentato dalla Soc. Cava degli Olmi S.r.l.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- La società Cava degli Olmi s.r.l (pi 058004318), con sede legale in Carignano, Borgata Olmi, 81, è autorizzata ai sensi della LR 22 novembre 1978 n. 69 e dell'art. 159 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alla prosecuzione e ampliamento dell'attività estrattiva in località Madonna degli Olmi del Comune di Carignano, sino al 19 maggio 2014, limitatamente al secondo lotto quinquennale che, fa parte del progetto di riassetto definitivo dell'area della cava operante nella località citata.
- La presente autorizzazione assorbe, a seguito di quanto definito nella riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi della LR 44/2000, in data 27 novembre 2008, le autorizzazioni dei Comuni di La Loggia e Carignano ai sensi del combinato disposto della l.r. 20/1989 e D.lgs. 42/2004 e s.m.i..
- Le successive fasi quinquennali, previste nel progetto definitivo, approvato con D.G.R. n. 56 − 15060 del 17 marzo 2005 potranno essere autorizzate a seguito di istanze ai sensi della LR 69/1978 e D.lgs. 42/2004 e previo accertamento della congruità dei lavori eseguiti.
- La presente determinazione ha validità a decorrere dal 20 maggio 2009; pertanto la precedente autorizzazione rilasciata con D.D n. 396 del 14 dicembre 2005, relativa alla realizzazione e conclusione del primo lotto quinquennale del progetto di riassetto definitivo, mantiene la propria efficacia sino alla scadenza in data 19 maggio 2009.
- Contestualmente ai lavori di coltivazione relativi alla cava in località Madonna degli Olmi, devono essere attuati anche i lavori di recupero e di qualificazione ambientale previsti dal progetto generale e complessivo "Coltivazione mineraria con conseguente riqualificazione ambientale, ricostruzione paesaggistica e sistemazione definitiva dell'area in località Sabbioni e Madonna degli Olmi dei Comuni di Carignano e La Loggia".
- La coltivazione mineraria ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute negli allegati A e B che fanno parte integrante della presente determinazione, nonché; di quelle contenute nella DGR, con i relativi allegati, n. 56 − 15060 del 17 marzo 2005, ai sensi dell'art. 12 della LR 40/1998 con la quale l'Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intero progetto di durata quindicennale.
- In attuazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13 e 15 del D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, la Società Cava degli Olmi srl è tenuta ad integrare, entro 60 giorni dalla data del presente atto i "Piani di gestione dei rifiuti di estrazione" presentati, progettando (relazione descrittiva, planimetrie e sezioni in scala compresa tra 1:200 e 1:500), la "Struttura di deposito dei rifiuti di estrazione" relativa al terreno vegetale che, per motivazioni progettuali, deve avere un periodo di accumulo e di deposito superiore a tre anni, nonché; la struttura di deposito relativa ai bacini di decantazione; considerato che tali strutture non sono sottoposte all'autorizzazione di cui all'art. 11 del citato decreto legislativo, le integrazioni progettuali saranno approvate ad integrazione della presente determinazione, o nel caso in cui le medesime, modifichino il progetto, sarà attuata la procedura di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8 della LR 69/1978.
- La Società esercente è tenuta, prima della scadenza dell'autorizzazione in corso rilasciata con DD n. 396 del 14 dicembre 2005, a presentare a favore dell'Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria, dell'importo di € 1.480.000,00 (unmilione quattrocento ottanta mila/00) ai sensi dell'art. 7 co. III LR 69/1978. Copia della suddetta fidejussione deve essere inviata alle Amministrazioni comunali di La Loggia e Carignano e all'Ente di Gestione dell'Area Protetta. La fidejussione deve prevedere le seguenti condizioni:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.
- La cauzione di cui al precedente punto 8 è sostitutiva di quella attualmente in vigore, presentata in ottemperanza all'autorizzazione vigente rilasciata con DD n. 396 del 14 dicembre 2005.
- E' facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della suddetta fidejussione, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
- L'inosservanza ad ogni singola prescrizione richiamata al punto 6 e a quanto previsto ai punti 7 e 8 della presente determinazione costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della LR 69/1978.
- La presente determinazione sarà inviata ai Comuni di La Loggia e Carignano e all'Ente di Gestione del "Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po − tratto torinese", per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi delle ll.rr 69/1978 e 20/1989, nonché; al Ministero dell'ambiente ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986 n. 349.
- Sono fatte salve le disposizioni di cui al DPR 128/1959 e s.m.i. sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.
- La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.
- Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.
Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto