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Bollettino Ufficiale n. 05 del 05 / 02 / 2009
Codice DA1000
D.D. 28 luglio 2008, n. 436
Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione dell'area di salvaguardia di una nuova presa delle acque del Lago Maggiore con annesso impianto di potabilizzazione in localita' Villa Volpi, in Comune di Ghiffa (VB).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
a) L'area di salvaguardia, avente dimensioni adeguate a contenere le opere per la derivazione delle acque lacustri nonchè dei manufatti accessori al trattamento e trasferimento in rete, è definita come risulta nella "Planimetria catastale evidenziante le fasce di rispetto dell'opera di presa a lago − Tav. n. 6 − scala 1:2.000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dall' articolo 4 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativo alla zona di tutela assoluta, coincidente con la zona di rispetto.
c) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonchè a:
d) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
e) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Ghiffa affinchè lo stesso provveda a:
− recepire nello strumento urbanistico generale, nonchè nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione dell'area di salvaguardia;
− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio