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Bollettino Ufficiale n. 04 del 29 / 01 / 2009

ANNUNCI LEGALI



Comune di Viu' (Torino)

Decreto n. 2/2009 − Approvazione dell'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di interventi per lo "Sviluppo economico della Valle di Viù" sottoscritto il 9 gennaio 2009 tra la Regione Piemonte ed i Comuni di Viù, Lemie e Usseglio.

Il Sindaco

Atteso che nell'ottica del reperimento di nuove risorse idriche e della razionalizzazione dell'uso delle risorse del territorio si stanno attualmente analizzando diverse ipotesi di infrastrutturazione al fine di programmare la realizzazione di "acquedotti di valle" (e.g. Valle Susa e Valle Orco) che, approvvigionandosi da bacini artificiali preesistenti, garantiscano il soddisfacimento delle necessità idropotabili delle aree ad essi sottese;

Accertato che, in considerazione del fatto che le Valli di Lanzo dispongono di tali riserve strategiche da destinare alla domanda idrica della collettività, in passato è stata ipotizzata la realizzazione di un bacino artificiale in località Combanera nel Comune di Viù della capacità di complessivi 50 milioni di mc;

Dato atto che la Regione Piemonte, unitamente ai soggetti istituzionalmente competenti in materia, intende procedere a nuove verifiche di fattibilità di ordine tecnico ed ambientale, finalizzate alla realizzazione dell'opera;

Atteso che i Comuni della Valle di Viù intendono collaborare fattivamente alla iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, sia partecipando alle verifiche di fattibilità che garantendo una corretta gestione delle informazioni e dei rapporti con la popolazione locale;

Dato atto che la Regione Piemonte e i Comuni di Viù, Lemie e Usseglio condividono l'esigenza di procedere − contestualmente all'avvio delle verifiche di fattibilità sopra indicate − alla realizzazione di alcuni interventi finalizzati allo sviluppo socio−economico della Valle di Viù, al fine di rendere maggiormente agevole la fase di informazione e di concertazione con la popolazione locale;

Preso atto che tutte le parti condividono il principio secondo cui la eventuale costruzione e la gestione dell'Impianto non devono compromettere il territorio né dal punto di vista ambientale né economico−sociale, ovvero che gli impatti indotti dall'Invaso di Combanera dovranno essere equilibrati da opere compensative, che saranno identificate nel corso delle verifiche di fattibilità sopra indicate;

Visto che il Comune di Viù, con nota del 31.10.2007, prot.n. 3210 si è fatto promotore presso la Regione Piemonte di un procedimento di Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000, finalizzato alla realizzazione di interventi di sviluppo economico della Valle di Viù;

Accertato che, ai fini della definizione e sottoscrizione dell' Accordo di programma il Comune di Viù ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la Conferenza in data 27.08.2008 nel corso della quale le Parti interessate hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di Programma;

Visto che nella stessa data del 27.08.2008 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3−10107 del 24.11.2008 lo schema definitivo dell'Accordo di Programma finalizzato a interventi per lo "Sviluppo economico della Valle di Viù" comprensivo dei relativi Allegati, e che con lo stesso provvedimento è stata autorizzata alla stipula del medesimo la Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l'Assessore delegato;

Visto pertanto l'Accordo di programma "Sviluppo economico della Valle di Viù" e i relativi Allegati 1 e 2 parti integranti dello stesso, sottoscritto a Torino in data 09.01.2009 dai legali rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati, annesso e parte integrante del presente decreto;

visto l'art. 34 del D.Lgs 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27−23223 del 24/11/1997;

decreta

di approvare, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27−23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l'Accordo di Programma "Sviluppo economico della Valle di Viù" sottoscritto il 09.01.2009 e i relativi Allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso, tra la Regione Piemonte, i Comuni di Viù, Lemie e Usseglio.

E' istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell'Accordo di Programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dal Sindaco del Comune di Viù o suo delegato, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell'art. 19 dell'Accordo medesimo.

L'Accordo di programma sottoscritto il 09.01.2009 e i relativi Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Viù, 14.01.2009

Il Sindaco
Carlo Gabriele

Accordo di Programma

Ai sensi dell' art. 34 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

tra

la Regione Piemonte,

il Comune di Viu',

il Comune di Lemie

e

il Comune di Usseglio

finalizzato alla realizzazione di interventi di "Sviluppo economico della Valle di Viu'"

Premesso che:

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l'art.34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 − 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60 − 11776 "Modifica all'art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27 − 23223)";

viste le schede di monitoraggio relative agli interventi in oggetto inviate agli uffici regionali e allegate al presente Accordo di Programma (allegato 2);

L'anno 2009, il giorno nove del mese di gennaio presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Castello N. 165, a Torino

tra

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art.2

Oggetto dell'Accordo di Programma

L'Accordo di Programma ha per oggetto la realizzazione di interventi di sviluppo socio−economico della Valle di Viù, in Provincia di Torino.

Il relativo "Piano degli interventi" costituisce l'Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art.3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di Programma sono:

(*) = Soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli Interventi oggetto del presente Accordo di Programma

Art.4

Obbligo a carico delle parti

Per la realizzazione del presente Accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

  1. I Comuni di Viù, Lemie ed Usseglio si impegnano a:
  1. La Regione Piemonte si impegna a:

A tale impegno la Regione farà fronte ricorrendo al Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma − Capitolo 297917 del Bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008 − 2010 (L.R. 13/2008).

L'emissione dei mandati di pagamento da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa.

Art. 5

Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di Programma, è il Comune di Viù; Responsabile del procedimento di Accordo di Programma è il Geom. Susanna Giulietti.

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di Programma sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti attuatori e nei Responsabili del Procedimento delle opere inserite nel Piano degli interventi (Allegato 1).

Art. 6

Piano degli Interventi

Il "Piano degli Interventi" oggetto dell'Accordo di Programma, allegato e parte integrante di quest'ultimo (Allegato 1), prevede la realizzazione di n. 6 interventi, come di seguito elencati, per un totale di investimento pari a €.290.000,00 di cui € 3.800.000,00 a carico della Regione Piemonte come dettagliato nella Tabella 1:

Potranno essere apportati aggiornamenti progettuali che determinino variazioni del costo complessivo ma in ogni caso il co−finanziamento regionale massimo riconoscibile è quello indicato in valore assoluto nella Tabella 1 del precedente art.4, fatte salve eventuali diminuzioni del costo "ammesso a contributo" in esso riportato che comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del co−finanziamento regionale accordato.

Art.7

Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel "Piano Organico" l'investimento complessivamente stimato ammonta a € 5.290.000,00.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte € 3.800.000,00

Enti attuatori/beneficiari € 1.490.000,00

Totale € 5.290.000,00

*Per il dettaglio si veda l'Allegato 1 − Piano degli interventi

Il Piano degli interventi allegato (Allegato 1) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co−finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo le apposite dichiarazioni dei Responsabili dei servizi Finanziari di ciascun Ente − anche in termini di impegno previsionale sui bilanci di esercizio 2008 e pluriennali 2008−2010 − depositate agli atti presso gli Uffici del Responsabile del procedimento di Accordo.

Art.8

Co−finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel Piano allegato, le quote di co−finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori.

Gli eventuali importi residui, non impegnati nella realizzazione degli interventi a seguito degli adeguamenti progettuali, economie di gestione, ribassi d'asta, ecc., potranno essere utilizzati dalle amministrazioni comunali per lavori ed opere funzionali e/o migliorative degli interventi in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito di parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 19.

L'uso delle economie realizzate sulla quota di co−finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d'opera, opere aggiuntive e/o di miglioria, per nuove iniziative o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale a favore dello stesso soggetto attuatore dell'intervento su cui si sono realizzate le stesse economie, sarà valutato su richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui ai successivi Artt. 13 e 14.

Art.9

Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co−finanziamento ai singoli soggetti attuatori/beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi, secondo le seguenti modalità.

LAVORI, OPERE E FORNITURE

1º Acconto

− 10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell'Accordo di Programma e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul B.U.R. da parte del Comune di Viù.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

2º Acconto

− 50% del contributo a seguito della documentata consegna dei lavori (la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d'asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

3º Acconto

− 30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell'importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

− dichiarazione del raggiungimento del 50% dell'importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d'asta;

Saldo

− 10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

Su specifica richiesta e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell'approvazione del quadro finale delle spese, la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

Art. 10

Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l'approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi, per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'espletamento delle gare d'appalto e l'attuazione degli stessi nonché per la loro gestione sono in capo ai singoli Enti attuatori.

Art. 11

Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato hanno valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi di gestione che deriveranno dall'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 1 una volta realizzati.

Gli Enti attuatori degli interventi si impegnano inoltre a mantenere la destinazione d'uso delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 12

Durata dell'Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione degli interventi compresi nel "Piano degli interventi" di cui all'Allegato 1, stabilita entro il 31/12/2010; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare entro il 30/06/2009.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alla complessità / entità delle opere e a particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre all'approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art.19 anche mediante procedura scritta.

Art.13

Modifiche dell'Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo di Programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art.19, che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo pronunciandosi in merito all'accoglibilità e all'attivazione delle relative procedure.

Il Responsabile del procedimento di Accordo, si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento di Accordo si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all'art.12 e le varianti in corso d'opera di cui al successivo Art. 15, se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del "Piano" rappresentate da variazioni dei costi delle opere (nel rispetto di quanto sancito dall'Art. 7) non costituiscono modifica dell'Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell'Accordo gli eventuali Accordi di Programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purché non ne limitino l'operatività.

Art.14

Variazioni del Piano degli interventi
Decadenza di interventi

Il "Piano degli interventi" oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella composizione dei suoi interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 15), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell'ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.13 (capoversi 3 − 4 − 5).

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo dei progetti compresi nel "Piano", l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa dal "Piano", promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 13.

Lo stralcio dell'intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L'eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati su richiesta degli Enti attuatori, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal "Piano", nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 13.

Art.15

Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dai soggetti attuatori/beneficiari al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta, le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.13, (capoversi 3 − 4 − 5)

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Art.16

Varianti urbanistiche

In relazione agli interventi compresi nell'annesso "Piano degli interventi" (Allegato 1), il presente Accordo di Programma non determina, nei casi in cui fosse necessaria, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni in cui gli interventi stessi sono previsti.

Art.17

Dichiarazione di pubblica utilità

Per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, l'approvazione del presente Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n.327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").

Le Amministrazioni, soggetti attuatori delle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo, interessate all'applicazione delle citate procedure espropriative per dette opere sono titolate all'espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327.

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

Art.18

Vincolatività dell'Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l'Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Art. 19

Organi di vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Sindaco del Comune di Viù (o suo delegato) ed è composto dal Presidente della Regione o suo delegato permanente e dai rappresentanti legali o loro delegati degli altri Enti che hanno sottoscritto l'Accordo.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell'Accordo di Programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27−33223 del 24/11/1997,.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori anche mediante procedura scritta.

Art.20

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all'art.19.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dal Comune di Viù, uno designato dalla Regione Piemonte ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall'avvio dell'esame.

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell'invito della parte più diligente.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 21

Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 − Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali − ed in conformità alla D.G.R. n. 27−23223 del 24/11/1997, modificata ed integrata con D.G.R. n. 60−11776 del 16/02/2004, mediante atto del Sindaco del Comune di Viù.

Il provvedimento di approvazione e l'Accordo di Programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 22

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23

Registrazione

Il presente Accordo di Programma verrà registrato solo in caso d'uso, con costi a carico dell'Ente richiedente.

Art. 24

Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo.

Elenco Allegati

Allegato 1: "Piano degli interventi" per lo sviluppo socio−economico della Valle di Viù (TO);

Allegato 2: "Schede di monitoraggio relative agli interventi compresi nel Piano degli investimenti".

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 09 Gennaio 2009

Per la REGIONE PIEMONTE

Il Presidente
Mercedes Bresso

Per il COMUNE DI VIU'

Il Sindaco
Carlo Gabriele

Per il COMUNE DI LEMIE

Il Sindaco
Giuseppe Davy

Per il COMUNE DI USSEGLIO

Il Vice Sindaco
Aldo Fantozzi

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