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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2009
Codice DA1000
D.D. 22 settembre 2008, n. 513
Regolamento regionale 15/R/2006 − Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto ubicati in Via Pusetta e in Via Ovada, in Comune di Predosa (AL).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
a) Le aree di salvaguardia dei pozzi dell'acquedotto ubicati in Via Pusetta ed in Via Ovada, in Comune di Predosa (AL), sono definite come risulta nelle planimetrie "Comune di Predosa − Ridefinizione delle fasce di rispetto dell'acquedotto comunale in Via Pusetta − Planimetria catastale in scala 1:2.000" e "Comune di Predosa − Ridefinizione delle fasce di rispetto dell'acquedotto comunale in Via Ovada − Planimetria catastale in scala 1:2.000", allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
b) La definizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 400 l/min. per il pozzo di Via Pusetta e a 600 l/min. per il pozzo di Via Ovada.
c) Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata, di entrambi i pozzi, e in particolare:
− è vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute in un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari redatto secondo i criteri di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 15/R del 2006;
− le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, dovranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall'annata agraria successiva al presente provvedimento, secondo le previsioni dei Piani di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, da presentarsi alla provincia territorialmente competente da coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle ricadenti nell'area di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006;
d) Il gestore, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del medesimo Regolamento, nonché a:
− garantire la sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta di entrambi i pozzi, così come previsto dall'art. 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere recintate, ove possibile, e completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
− provvedere alla verifica degli scarichi delle acque reflue urbane e delle attività potenzialmente pericolose che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza;
− provvedere ad allacciare alla rete fognaria comunale, nel più breve tempo possibile e con un manufatto strutturato con i migliori criteri di sicurezza disponibili, i fabbricati non ancora collettati alla pubblica fognatura;
− provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento delle sedi stradali procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno delle aree di salvaguardia medesime;
− provvedere ad eseguire, d'intesa con l'ARPA, l'ASL e l'Autorità d'Ambito, il monitoraggio della qualità delle acque nei punti individuati a valle dei centri di pericolo e a monte delle captazioni nella direzione di deflusso principale della falda al fine di permettere il controllo di possibili inquinamenti, ad integrazione dei controlli analitici previsti dalla vigente normativa sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.
e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che al proponente:
− alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;
− alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
− all'Azienda sanitaria locale;
− al Dipartimento dell'ARPA.
f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di redona affinché lo stesso provveda a:
− recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
− emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
− notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento n. 8/R del 29/07/2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio