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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Comune di Cuneo
Modifiche allo Statuto del Comune di Cuneo
Il Consiglio Comunale
Premesso che:
Visto l'art. 6, comma 4º, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e l'art. 23 dello Statuto del Comune di Cuneo circa le modalità di approvazione dello Statuto Comunale e delle relative modifiche;
Visto gli artt. 17 e 71 dello Statuto Comunale oggetto delle modifiche proposte;
Visto l'art. 42, comma 2, lett. a) del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del segretario generale, dr. Pietro Pandiani, espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;
Preso atto altresì che durante detta discussione entra in aula il Consigliere Tecco Giuseppe ed esce dall'aula il Consigliere Lauria Giuseppe, sono pertanto presenti n. 37 componenti;
Presenti in aula |
n. 37 |
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Non partecipano alla votazione |
n. 4 |
Malvolti Piercarlo, |
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico) |
n. 33 |
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Astenuto |
n. 0 |
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Votanti |
n. 33 |
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Voti favorevoli |
n. 33 |
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Voti contrari |
n. 0 |
Delibera
l'art. 17 viene integrato con il seguente comma:
""3 bis. Il presidente del Consiglio ed il vicepresidente del Consiglio formano l'Ufficio di Presidenza le cui funzioni sono attribuite dal Regolamento del Consiglio Comunale"".
l'art. 71 viene sostituito con il seguente testo:
""1) Il Comune prevede l'istituto del referendum, intendendolo come strumento di verifica o di orientamento della propria attività amministrativa.
2) Il referendum ha carattere consultivo o propositivo o abrogativo su argomenti di competenza comunale, purché di rilevanza generale e di interesse per l'intera collettività comunale.
3) Il referendum s' intende:
a−) consultivo quando è promosso da parte del Consiglio Comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri assegnati;
b−) propositivo o abrogativo quando è promosso da almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cuneo.
4) Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie: tributi, tariffe e bilancio, attività amministrative dovute in forza di disposizioni di legge o regolamentari, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
5) L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.
6) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
7) Il referendum non ha alcun valore se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
8) Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del Sindaco, l'organo competente delibera sulla materia oggetto della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendaria deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con motivato provvedimento.
1. Il regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum.""
(omissis)
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