Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n. 14−9943
Giudizio di compatibilità ambientale favorevole ed autorizzazione ai sensi della L.R. 40/1998 e del D.P.R. 357/97 e s.m.i. relativamente al progetto "S.S. n. 659 "delle valli Antigorio e Formazza". Progetto di adeguamento del tratto compreso tra il km 41+500 e il Confine di Stato (Passo S. Giacomo)"
A relazione degli Assessori Borioli, De Ruggiero:
In data 19.09.2007 l'ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in C.so Matteotti, 8 − TORINO, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 12, della L.R. n. 40/1998 e contestuale valutazione di incidenza per il progetto ""S.S. n. 659 "delle valli Antigorio e Formazza". Progetto di adeguamento del tratto compreso tra il km 41+500 e il Confine di Stato (Passo S. Giacomo).", provvedendo contestualmente al deposito di copia degli elaborati di progetto, del SIA e della sintesi non tecnica presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 – Torino.
Benché l'opera rientrasse nella tipologia di cui all'allegato B1 n. 9, il proponente ha richiesto di sottoporre il progetto direttamente alla fase di valutazione ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998, in considerazione dei vincoli presenti e delle sensibilità ambientali dell'area interessata dalla realizzazione.
In data 21.09.2007, l'ANAS S.p.A. ha provveduto a dare comunicazione dell'avvenuto deposito del progetto mediante Avviso al pubblico, sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte".
II Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale, con nota prot. 11202/22.2 del 25.09.2007, ha individuato nella Direzione Trasporti la struttura regionale competente, nonché le strutture regionali interessate all'istruttoria.
La Direzione Trasporti ha provveduto a nominare il responsabile del procedimento e, mediante pubblicazione sul B.U.R. n° 39 del 27.09.2007, a darne notizia con la comunicazione di avvio del procedimento della Fase di Valutazione per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 12, della L.R. n. 40/1998, e contestuale valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i.
A seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di VIA non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.
Il responsabile del procedimento ha convocato per il giorno 12.10.2007 la prima riunione della Conferenza di Servizi alla quale sono intervenuti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, i componenti dell'Organo Tecnico nominati dalle Direzioni competenti per l'istruttoria del progetto e l'ANAS, in qualità di proponente.
Il 30.10.2007 si è tenuto il sopralluogo tecnico sull'area oggetto dell'intervento e il 19.11.2007 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza di Servizi.
Esaminata la documentazione depositata, valutato quanto emerso in sede di Conferenza dei Servizi, viste le risultanze del sopralluogo e le considerazioni formulate dall' Organo Tecnico, è emersa la necessità di acquisire un maggiore grado di approfondimento sia su aspetti progettuali, sia ambientali, per poter pervenire alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale sull'opera in esame.
Con nota n. 3516/12.02 del 18.12.2007 il responsabile del procedimento ha richiesto integrazioni, sospendendo l'iter ai sensi del comma 6 dell'art. 12 della l.r. 40/98 e dando al proponente il termine di120 giorni per la presentazione degli approfondimenti richiesti.
A seguito di specifica richiesta da parte del proponente di prorogare il termine ultimo per la consegna delle integrazioni, con nota n. 5521/12.02 del 23.05.2008 il responsabile del procedimento ha concesso ulteriori 90 gg. per la presentazione della documentazione integrativa.
In data 15.07.2008 l'ANAS S.p.A. ha fatto pervenire la documentazione contenente le integrazioni progettuali, riattivando la procedura in oggetto.
Con nota n. 7817/DA1202 del 22.07.2008 il responsabile del procedimento ha dato notizia del riavvio della procedura, convocando per il giorno 12.08.2008 la terza riunione sia dell'organo tecnico, sia della conferenza di servizi. Con nota n. 8919/1202 del 27.08.2008 ha poi convocato per il giorno 16.09.2008 la riunione finale sia dell'organo tecnico sia della conferenza di servizi.
Al termine della riunione della Conferenza dei Servizi del 16.09.2008, alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico−scientifico dell'ARPA Piemonte durante tutta l'istruttoria svolta, formalizzati nei contributi tecnici formulati dalle Direzioni regionali competenti, dalle risultanze delle sedute della Conferenza di Servizi, tenuto conto dei pareri degli Enti e dei soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, concordemente si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento in oggetto, sussistano i presupposti per un giudizio di compatibilità ambientale favorevole da parte della Giunta Regionale, sottolineando in merito le seguenti significative motivazioni:
per quanto attiene gli aspetti programmatici ed urbanistici, il progetto in esame ricade, per la quasi totalità, all'interno delle fasce di rispetto stradale nell'ambito del quale l'art 37 della N.T.A. del S.U.G. vigente consente "gli ampliamenti delle corsie". Tuttavia rilevando che in prossimità del Rifugio alpino Maria Luisa il progetto prevede un'area a parcheggio in un contesto che il menzionato Piano destina ad "area attrezzata" normata all'art. 36 del succitato piano, accertata la non conformità di entrambe le soluzioni proposte per la realizzazione del nuovo parcheggio in ordine alle prescrizioni delle norme urbanistiche vigenti nel Comune di Formazza, questa potrà essere superata con il raggiungimento dell'intesa Stato/Regione ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977 e s.m.i.;
l'intervento così come riveduto e ridimensionato nel corso dell'iter procedurale di VIA consente l'adeguamento dell'infrastruttura già esistente che collega Riale con Passo San Giacomo, attualmente non asfaltata e senza barriere di sicurezza e chiusa al traffico, con l'apertura a fine lavori della strada solo a fini turistici e solo fino al rifugio Maria Luisa, garantendo però la percorrenza in sicurezza di autoveicoli ed autobus turistici;
gli interventi di mitigazione dell'impatto ambientale proposti, definiti a conclusione di mirati approfondimenti sulle componenti ambientali interessate, consentono di non compromettere le capacità riproduttive delle risorse naturali dei luoghi, mentre gli impatti ambientali residui riconducibili alla fase di costruzione dell'infrastruttura risultano mitigabili con l'attuazione di alcune circostanziate e puntuali prescrizioni.
A conclusione della Conferenza di Servizi sono stati raccolti i pareri favorevoli dei soggetti competenti titolari delle autorizzazioni ambientali ai sensi del R.D 523/1904 "Testo unico sulle opere idrauliche" ed ai sensi del D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come previsto dall'art. 12 della L.R. 40/1998; inoltre ai fini dell'ottimizzazione del progetto presentato, sono state definite le prescrizioni nonché le condizioni autorizzative di seguito elencate, che il proponente dovrà provvedere a recepire nella progettazione esecutiva e nella realizzazione dell'opera.
Misure di mitigazione e di compensazione ambientale
In fase di progettazione esecutiva e di realizzazione, ai fini di tutela dell'ambiente idrico superficiale, dovranno essere recepite tutte le misure di mitigazione proposte a pag. 13 del documento n. T00IA00AMBRE06; analogamente, a tutela e preservazione della risorsa pedologica, le modalità di accantonamento e le attenzioni da assumere dovranno essere quelle descritte nel Capitolo 5 del SIA e richiamate a pag. 8 e 9 del documento integrativo n.T00IA00AMBRE06.
Il progetto esecutivo dovrà sviluppare la progettazione di dettaglio degli interventi di mitigazione e di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.
il fondo stradale dovrà essere realizzato in conglomerato bituminoso con inerti di estrazione locale a granulometria medio−grossa lasciati in superficie, in modo da ottenere un effetto naturale di strada inghiaiata. Si condivide, quindi, la soluzione progettuale proposta di sottoporre il fondo stradale alla tecnica della "pallinatura", sempre che la stessa sia intesa come tecnica di fresatura superficiale del manto bituminoso con la finalità di riportare in superficie parte degli inerti della mescola ed ottenere così il tipico aspetto ruvido ed invecchiato privo altresì del classico colore scuro; il fondo del parcheggio dovrà essere trattato con la stessa tipologia di materiale previsto per il manto stradale e gli spazi auto dovranno essere delimitati da cordili in pietra posti a raso;
le barriere stradali dovranno essere realizzate in metallo rivestito di legno;
dovranno essere puntualmente attuate tutte le opere di compensazione previste nel tratto a monte mediante il recupero degli attraversamenti, la ricostruzione degli archetti/parapetto, ponendo particolare cura nel recupero delle opere d'arte da attuarsi in rigorosa conformità rispetto alla preesistenza;
− tutti i muri in ricostruzione dovranno essere rivestiti con pietrame locale di taglio, pezzatura e posa coerente con la tradizione locale.
Aspetti idraulici
I lavori non dovranno comportare occupazioni degli alvei demaniali con piste di accesso, stoccaggi, e/o movimentazioni di materiali non espressamente previsti dal progetto
Durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua.
Per la realizzazione delle opere in oggetto nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Verbania della Direzione Regionale Opere pubbliche , difesa del suolo, economia montana e foreste, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904.
I lavori dovranno essere iniziati entro il termine di anni due dalla data del provvedimento autorizzativo finale, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo sospensioni dovute a causa di forza maggiore; sono fatte salve eventuali diverse disposizioni del provvedimento autorizzativo, nonché l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi.
L'ANAS, sempre previa autorizzazione del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Verbania della Direzione Regionale Opere pubbliche , difesa del suolo, economia montana e foreste, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza e immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque.
Dovrà essere comunicato al Settore Decentrato Opere Pubbliche di Verbania della Direzione Regionale Opere pubbliche , difesa del suolo, economia montana e foreste,l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare una dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato.
L'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento, crollo, asportazioni) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.
Il Settore Decentrato Opere Pubbliche di Verbania della Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato.
L'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Cantierizzazione
Eventuali stoccaggi permanenti di materiale non litoide e prodotti chimici in uso ai cantieri dovranno essere effettuati al di fuori dell'area protetta e comunque il più lontano possibile da corsi d'acqua, impluvi ed aree umide, su superficie pianeggiante dedicata, impermeabilizzata e coperta, onde evitarne il dilavamento nel periodo delle precipitazioni. Per tutte le lavorazioni che saranno realizzate in prossimità dei corsi d'acqua dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare intorbidamenti delle acque e sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d'inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente idrico superficiale, delle aree umide e di ristagno idrico, in fase esecutiva dovranno essere recepite tutte le misure di mitigazione di cui al paragrafo 2.2.5 del documento integrativo n. T00IA00AMBRE06.
Le modalità di accantonamento e le attenzioni da attuare in fase di cantiere al fine di preservare e tutelare la risorsa pedologica dovranno essere quelle descritte nel Capitolo 5 del SIA e nel paragrafo 2.2.1 del documento integrativo n. T00IA00AMBRE06.
Tutte le attività di manutenzione, rabbocco e rifornimento dei mezzi di cantiere, così come le operazioni di lavaggio delle betoniere, dovranno essere svolte altresì al di fuori dell'area oggetto dell'intervento, in luogo dedicato e opportunamente impermeabilizzato.
Onde evitare che eventuali contaminazioni ed intorbidamenti depauperino gli habitat umidi limitrofi (zone di torbiera, sottobosco a megaforbie dell'ontaneto sopra Riale), dovrà essere impedito alle acque di ruscellamento derivanti dalle aree di scavo e dai cumuli di stoccaggio degli inerti di riversarsi in tali habitat.
Al fine di tutelare il periodo riproduttivo delle specie di fauna ed avifauna alpina presenti nell'area di intervento, nella fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà concordare con la Direzione Agricoltura, con il Settore Pianificazione Aree Protette e con ARPA Piemonte il cronoprogramma delle attività di cantiere, in modo da individuare orari e periodi di fermo biologico e regolamentare le attività a maggior impatto acustico (attività di scavo in roccia con martellone, attività di frantumazione e demolizione).
In fase di cantiere l'area di torbiera sita sul versante a monte in direzione nord rispetto al tracciato in progetto, ad un'altitudine di circa 2120 m s.l.m., nonché l'area di ristagno idrico, limitrofa al Rio Roni ed adiacente alla condotta forzata, nella zona pianeggiante del Rifugio Maria Luisa, dovranno essere recintate in modo che non possano essere danneggiate da uomini e mezzi in movimento.
Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione delle opere in progetto, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione dei lavori ed inoltre ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato tempestivamente il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
la realizzazione di segnaletica orizzontale (bacheche in legno) per cartellonistica illustrativa della rete sentieristica e delle principali emergenze naturali da conservare e la realizzazione di una campagna informativa sulla necessità di non uscire dai sentieri e sulle motivazioni conservative di specie ed habitat dovrà essere concordata con il Settore Pianificazione Aree Protette della Regione Piemonte.
Aspetti archeologici
Per gli interventi di scotico e di scavo connessi all'adeguamento della viabilità ed alla realizzazione delle opere accessorie, a fronte dell'adiacenza dei lavori ad aree di possibile interesse archeologico sulla base delle informazioni disponibili, in considerazione delle difficoltà di riconoscimento in molte circostanze dei beni d'interesse archeologico da parte di operatori non specializzati e delle esigenze pratiche di immediatezza degli interventi, per evitare eventuali sospensioni dei lavori, dovrà essere prevista l'assistenza alle opere di scavo da parte di tecnici archeologi sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie, per garantire una puntuale e pronta tutela delle strutture e dei reperti archeologici ai sensi del D.Lgs. 42/2004.
Dovrà essere prestata particolare attenzione rispetto a individuazione in zona di possibili tracce della viabilità antica e necropoli di età romana, collocate in adiacenza a percorsi viari.
Nei tratti interessati dall'affioramento di roccia, si richiede la predisposizione di survey prima dell'avvio delle attività di cantiere, da effettuarsi ad opera di tecnici archeologi sotto la direzione della Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie.
In corso d'opera, ogni attività di scavo dovrà essere seguita da personale tecnico specializzato controllato dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del museo antichità egizie.
Esercizio dell'infrastruttura e monitoraggio ambientale
Al fine di verificare gli impatti in fase di cantiere e valutare eventuali interferenze in fase di esercizio sulla comunità ornitica locale, dovrà essere svolta un'attività di censimento e di monitoraggio, in fase ante operam, durante i lavori ed in fase di esercizio, delle specie di avifauna presenti all'interno dei confini del S.I.C. e della Z.P.S. "Val Formazza", sia nel tratto direttamente interessato dai lavori, sia lungo le zone di prateria e di affioramenti rocciosi presenti nei dintorni dei laghi Castel e Toggia e nel Vallone delle Marmotte. Le modalità di monitoraggio, le specie da censire, le tempistiche e la delimitazione del territorio da indagare dovranno essere concordate con la Direzione Agricoltura, con il Settore Pianificazione Aree Protette e con ARPA Piemonte.
Nel caso i suddetti monitoraggi biologici ed i monitoraggi sul traffico automobilistico evidenziassero condizioni di criticità per le componenti di interesse del SIC e della ZPS, dovrà essere definito un sistema di limitazione dell'accesso automobilistico alla Strada Statale 659: chiusura della strada con una sbarra a Riale ed istituzione di una navetta di trasporto dei turisti.
Poiché il parcheggio previsto presso la Diga del Toggia ha una ridotta disponibilità di posti, al fine di limitare l'impatto e di evitare che le auto siano posteggiate nei prati, dovrà essere prevista la posa di segnaletica di divieto di parcheggio fuori dalle aree indicate e l'ubicazione di dissuasori (ad es. massi e rocce) per evitare l'accesso dei veicoli nelle aree a prato e a pascolo poste a bordo strada, nonché lo stazionamento lungo tutto il tratto stradale di accesso al Rifugio .
Al fine di evitare che, di fatto, si abbia comunque traffico veicolare lungo la strada sterrata che dal Rifugio Maria Luisa e dal lago Toggia conduce sino al passo S.Giacomo, occorrerà che in fase di esercizio l'accesso al suddetto tratto di strada sia interdetto ai veicoli a motore non espressamente autorizzati, ubicando una sbarra a monte del parcheggio previsto presso il Rifugio Maria Luisa; con le stesse modalità dovrà essere vietato il transito agli autoveicoli non autorizzati lungo la strada verso il Lago Castel.
In fase di esercizio le barriere paramassi sganciabili dovranno essere sottoposte a coricamento da parte di personale specializzato ad ogni inizio di stagione invernale, nel periodo di chiusura della strada e dovranno essere correttamente ripristinate alla riapertura della strada.Contestualmente si richiede di provvedere alla rimozione del materiale lapideo e/o di copertura, eventualmente distaccatosi dai versanti sovrastanti invadendo il tracciato stradale.
Interferenze
In considerazione delle interferenze dell'opera con linee di ENEL S.p.A., ai fini del rispetto di quanto previsto dal D.M. 21.03.1988 n. 449 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11−17 fasc. 558, il proponente dovrà trasmettere i progetti esecutivi dell'opera ad ENEL S.p.A. nonché i dati del soggetto che avrà in carico la spesa per eventuali interventi.
Vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;
visto il R.D 523/1904;
visto il D.lgs n. 42/2004;
viste la L.R. n. 45/1989 e la L.R. 44/2000;
visti i pareri pervenuti ed acquisiti agli atti delle riunioni della conferenza di servizi;
visti i verbali delle riunioni della conferenza di Servizi e dell'organo tecnico;
per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori la Giunta, con voto unanime espresso nelle forme di legge
delibera
− di esprimere, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate in premessa, giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e favorevole valutazione di incidenza, ricomprendendo nel presente atto le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, per il progetto relativo a "S.S. n. 659 delle valli Antigorio e Formazza "Progetto di adeguamento del tratto compreso tra il km 41+500 e il Confine di Stato (Passo S. Giacomo)." presentato dall'ANAS S.p.A. – Compartimento della Viabilità per il Piemonte, con sede in C.so Matteotti, 8 − Torino;
− di stabilire per il giudizio di compatibilità ambientale validità per tre anni dalla data del presente atto per l'avvio della realizzazione del progetto, a condizione che vengano ottemperate in sede di progettazione esecutiva, nonché realizzazione ed esercizio dell'opera, tutte le prescrizioni dettagliate in premessa;
− di prendere atto dei pareri espressi e dei contributi formulati dalle Amministrazioni in sede di C.d.S e di considerare acquisito l'assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell'ambito della C.d.S medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14−ter della Legge 241/90 e s.m.i.;
− di dare atto che ai sensi degli art. 12 e 13 della L.R. 40/1998 il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla−osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi ed in particolare:
Nulla−osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.
Autorizzazione ai sensi del D.Lgs 42/2004, valevole per un periodo di 5 anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 20/89.
Autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89.
Le autorizzazioni e gli atti di assenso sopra indicati sono rilasciati facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.
− di dare atto che:
per l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere, dovrà essere acquisito dalla Direzione OO.PP. – Settore Decentrato di Verbania, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione delle aree demaniali in questione;
dovrà essere promossa sul progetto in oggetto specifica procedura di rito ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 616/77 e s.m.i. per l'intesa Stato−Regioni;
− di dare atto che il Comune di Formazza ha certificato con nota n. prot. 1852 del 12.08.2008 che le aree oggetto dell'intervento non rientrano tra i beni sottoposti ad usi civici ai sensi della L.1766/1927 e R.D. 332/1928.
− di dare atto che con il presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 8−06−2001, viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio per una durata di anni cinque, sui beni interessati dal progetto approvato;
− di stabilire altresì che il proponente comunichi all'ARPA competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni d'anticipo per consentire il tempestivo espletamento delle attività di verifica e controllo.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, nonché depositata in copia conforme presso l'Ufficio regionale di deposito progetti in Via P. Amedeo 17 Torino.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.
Ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., entrambi i termini decorrenti dalla piena conoscenza del presente atto.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.