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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2008

ANNUNCI LEGALI



Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R − Determinazione n. 808−52517 del 17.10.2008 di autorizzazione all'utilizzo delle acque fluenti nel Canale di Caluso, per l'installazione di un impianto con rotori idroelettrici, in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese

Il Dirigente del Servizio

Gestione Risorse Idriche

(omissis)

Autorizza

il Consorzio dei Canali del Canavese, V. Martiri d'Italia, 31/a − 10014 Caluso, − (omissis) − all'utilizzo, per la durata di un anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo, delle acque fluenti nel medesimo canale, in Comune di Caluso, per l'installazione di un impianto con rotori idroelettrici, per produrre su un salto di 2,45 m una potenza nominale media di 95,79 kW.

La potenza nominale media prodotta complessivamente dalle utenze idroelettriche del Canale di Caluso, nell'ambito dell'autorizzazione alla continuazione provvisoria del prelievo dal T. Orco rilasciata con D.D. n. 188−44792 del 08.02.2006, passa dagli attuali 2.288,85 kW ai 2.384,64 kW, mentre, a seguito di quanto specificato con la nota datata 09.01.2008 del Consorzio dei Canali del Canavese citata in premessa, la portata destinata agli usi di raffreddamento passa dagli attuali 85 l/s a 15 l/s.

L'utilizzo dell'acqua autorizzato con il presente provvedimento è subordinato agli obblighi, alle condizioni ed alle limitazioni, anche temporali, previste nella D.D. n. 188−44792 del 08.02.2006 per l'esercizio della derivazione del Canale di Caluso, e la sua durata sarà quella che verrà stabilita in sede di rilascio del provvedimento di concessione a conclusione dell'istruttoria di regolarizzazione dell'intera derivazione del Canale di Caluso, nel quale verranno definitivamente stabilite la portata complessiva derivabile per i diversi usi e la potenza nominale media prodotta.

L'Autoritá concedente si riserva la possibilita' di sospendere in qualunque momento l'utilizzazione qualora in contrasto con i diritti di terzi o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualitá di cui al D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, la presente autorizzazione viene accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche condizioni:

a) l'impianto costituito dai sette rotori dovrà essere realizzato in conformità al progetto in data 7 novembre 2007 a firma Arch. F. Macone e conservato agli atti dell'Amministrazione;

b) l'impianto dovrà essere realizzato mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico dei manufatti che si trovano inseriti in un contesto urbano;

c) ai sensi del DPR 11.02.1998, n. 53 l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni che utilizzano fonti rinnovabili e che non comportano emissioni in atmosfera, purchè effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, non è soggetta ad autorizzazione e pertanto può essere effettuata previa comunicazione alla Provincia di Torino, al G.R.T.N. e all'Ufficio Tecnico di Finanza competente per il territorio;

d) per quanto riguarda l'igiene e la sicurezza occorre adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e salute pubblica nonchè di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti di lavoro e nei cantieri mobili o temporanei; in particolare le aree di cantiere dovranno essere limitate al minimo indispensabile; dovranno essere minimizzati l'impatto acustico e la dispersione di polveri in fase di cantiere; all'interno del cantiere dovrà essere predisposto un sito per il lavaggio delle botti di calcestruzzo, prevedendo modalità per evitare inquinamenti delle acque e/o del suolo; le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, con particolare riguardo alla tutela delle componenti suolo e vegetazione; dovrà essere previsto un piano di gestione dei tratti di canale eventualmente destinati a disuso;

e) dovranno essere rispettati in ogni condizione di operatività dell'impianto i limiti di legge di impatto acustico diurni e notturni in funzione delle differenti classi d'uso del territorio; dovrà essere predisposta una valutazione di impatto acustico così come previsto dall'art. 10 della L.R. 20.10.2005 n. 52, redatta sulla base delle disposizioni contenute nella DGR 02.02.2004 n. 9−11616 recante "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico";

f) relativamente alle attività di cantiere, qualora le stesse dovessero comportare il superamento dei limiti acustici normativi, si rammenta l'onere di richiedere per queste ultime un'autorizzazione in deroga al superamento temporaneo dei valori limite di immissione, come previsto dall'art. 6 c. 1 lett. h della L. 447/1995 e dall'art. 9 della L.R. 52/2000;

g) eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati ai sensi del D.Lgs 152/06; dovranno essere evitate in ogni caso contaminazioni da cemento delle acque durante la realizzazione dei lavori;

h) ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la eventuale messa in secca del canale.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R, viene rideterminato il canone demaniale dovuto dal Consorzio dei Canali del Canavese per l'intera derivazione.

Relativamente all'anno 2008 detto canone annuo complessivo risulta di euro 38557,72, in ragione di euro/kW 14,21 per kW medi 2.384,64 per l'uso energetico, e di euro/l/s 152,49 per 15 l/s per l'uso produzione di beni e servizi, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto rilascio del presente provvedimento, il canone relativo alla restante parte della annualità dalla data del provvedimento fino al 31 dicembre, fatto salvo quanto già corrisposto.

Successivamente, il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

I sovracanoni rivieraschi sono dovuti in ragione di euro/kw 4.91 per kw medi 2.288,85 agli enti rivieraschi, secondo le quote ad essi spettanti, con le stesse decorrenze, parziali e complessive, fissate per il canone demaniale, e verranno definiti sulla base dei criteri stabiliti nella D.G.P. n. 86−3560 del 11.02.2003.

L'autorità concedente si riserva la possibilità di rivalutare il canone e di chiedere i sovracanoni, anche in pendenza degli accertamenti di istruttoria per il rilascio della concessione di derivazione del Canale di Caluso.

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare, l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei "Piani di tutela delle acque", di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il presente provvedimento viene accordato salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e nei limiti delle competenze conferite, subordinatamente alla osservanza di tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, e fermo restando l'obbligo di acquisire i pareri, le certificazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati di competenza di altre autorità e necessari per la realizzazione degli usi oggetto della presente autorizzazione.

Il titolare della presente autorizzazione terrá sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)