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Bollettino Ufficiale n. 45 del 6 / 11 / 2008


Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008, n. 34–9962

Programma 2006/2008 per le attivita' produttive (LR n. 34/2004) – Asse 2 – Misura CR4. Approvazione dei criteri e delle modalita' di ripartizione delle risorse ai Confidi Piemontesi.

A relazione del Vicepresidente Peveraro e dell'Assessore Bairati:

Premesso che:

Il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, approvato con DGR n. 12–1874 del 28/12/2005, in attuazione della LR 34/2004, individua tra gli obiettivi prioritari, con riferimento alle PMI, il rafforzamento della struttura patrimoniale, gli investimenti innovativi, l'internazionalizzazione e il rafforzamento competitivo.

Per il perseguimento di tali obiettivi il citato Programma prevede, tra l'altro, l'Asse di intervento 2 "Crescita dimensionale e accesso al credito" e, nell'ambito di tale asse, una misura dedicata al rafforzamento del sistema di garanzia a sostegno dell'accesso al credito delle PMI e dei loro investimenti, prioritariamente di quelli innovativi (Misura CR4).

Con DGR n. 3– 9625 del 22/9/2008, a seguito dell'evoluzione della normativa (Circolare della Banca d'Italia n. 216 del 05/08/1996) e della necessità indifferibile di un sistema di garanzie adeguato alle necessità della pmi piemontesi determinate da "Basilea 2", tale Misura è stata modificata in "Interventi di sostegno alle strutture di garanzia (Confidi) operanti in Piemonte per il rafforzamento patrimoniale ed organizzativo del sistema a sostegno dell'accesso al credito delle PMI piemontesi per investimenti finalizzati a innovazione, internazionalizzazione e rafforzamento competitivo".

Per dare idonea attuazione a tale Misura si rende opportuno dare avvio a una iniziativa che, ottimizzando l'utilizzo delle risorse pubbliche a disposizione, crei i migliori presupposti per dare solidità al sistema dei Confidi piemontesi anche in ragione di quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto in tema di sussidiarietà orizzontale.

Tra le strutture di garanzia operanti nella Regione alcune, di dimensioni più significative, dovranno intraprendere il percorso che le porterà all'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati (art.107 D.lgs 1° settembre 1993, n.385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), altri di minori dimensioni saranno iscritti all'elenco generale di cui all'art. 106 del citato Testo unico.

Si ritiene che entrambe le realtà descritte assolvano ad una importante funzione per il sistema delle PMI e che pertanto, pur considerando prioritario l'accompagnamento delle strutture maggiori, una quota delle risorse regionali debba essere ripartita anche fra i Confidi di minori dimensioni.

Ai sensi della normativa di attuazione, ed in particolare del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9/11/2007, adottato ai sensi dell'art. 155, comma 4 bis del citato Testo unico, l'obbligo dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 107 del Testo unico vige per i Confidi con un volume di attività finanziaria non inferiore a 75 milioni di Euro; l'art. 2, terzo comma, del Decreto citato precisa che i requisiti quantitativi sono accertati con riferimento ai dati dell'ultimo bilancio approvato e devono essere mantenuti per i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce.

Tuttavia, tale volume deve essere accompagnato da requisiti prudenziali patrimoniali ed organizzativi, in primo luogo da un adeguato patrimonio di vigilanza.

L'obiettivo di implementare il patrimonio di vigilanza può esser perseguito sia con l'impiego di risorse fresche, sia consentendo la patrimonializzazione delle risorse conferite a vario titolo dalla Regione ai Confidi, ai sensi di normative settoriali.

Si rende pertanto necessario individuare le modalità di intervento nei confronti dei Confidi piemontesi finalizzate alla trasformazione delle risorse già conferite in patrimonio di vigilanza e alla ripartizione delle risorse stanziate per dare attuazione alla Misura CR4 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, approvato con DGR n. 12–1874 del 28/12/2005 e modificato con D.G.R. n. 3 – 9625 del 22/9/2008.

La Giunta Regionale,

visto il comma 881, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007);

visto il comma 134, art. 1 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008);

visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007;

vista la Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996 – 9° aggiornamento del 28/02/2008;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa, che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

– di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, contenente "Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi Piemontesi";

– di demandare al Direttore regionale alle Attività produttive ogni atto necessario e conseguente all'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse ai Confidi Piemontesi

  1. Ai sensi della legge 296/2006, art. 1, comma 881, come modificato dalla legge 224/2007, art 1, comma 134, sono eliminati i vincoli di destinazione dei contributi regionali concessi ai fondi rischi dei Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit in attuazione della LR 57/95 e della LR 21/97, allo scopo di consentirne l'imputazione a patrimonio base (tier 1) secondo quanto previsto dalla Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996;
  2. Le risorse conferite ai Confidi piemontesi e al Consorzio regionale Artigiancredit ai sensi del Regolamento (CE) 2052/88 – P.O. 1988/91 e P.O.P. 1992/93; Regolamento (CE) 2081/93 – Programma di Iniziativa Comunitaria PMI; L.R. 2/2003 art. 7 comma 2 (Misure urgenti a favore dei settori in crisi) che risulteranno impegnati al 31/12/2008 saranno conferite a titolo di prestito ai Confidi sulla base di apposite convenzioni, allo scopo di consentirne l'imputazione a patrimonio supplementare (tier 2) sulla base del disposto di cui Circolare Banca Italia n. 216 del 05/08/1996 in tema di passività subordinate.
  3. Le risorse stanziate per l'attuazione della misura CR 4 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive di cui alla LR 34/2004, approvato con DGR n.12–1874 del 28/12/2005 e modificato con DGR n. 3– 9625 del 22/9/2008, pari a Euro 20.000.000,00 sono ripartite nel modo seguente:
  1. una quota di 2 milioni di Euro viene attribuita al patrimonio base di ciascun Confidi di primo grado che, all'entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007, avesse un attivo ponderato per il rischio superiore alla soglia di 75 milioni di Euro; tale disposizione non si applica ai Confidi per i quali, nel periodo precedente all' adozione del presente provvedimento, sia stato deliberato un aumento di capitale sociale a valere su risorse già conferite a titolo di prestito dalla Regione;
  2. una quota di 10 milioni di Euro è conferita ai Confidi di primo grado con le modalità di cui al precedente punto 2, ripartita sulla base della media ponderata tra importo delle garanzie in essere, numero dei soci e importo dei finanziamenti garantiti sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato e con riferimento alla sola operatività sviluppata in Piemonte;
  3. la quota residua, eventualmente integrata con successivi stanziamenti sulla citata misura CR 4 del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive, viene conferita, nella misura di cui alla precedente lettera a) ai Confidi di primo grado– diversi da quelli di cui alla precedente lettera a) – che entro 24 mesi dalla pubblicazione della presente delibera, attraverso percorsi aggregativi – con esclusione di fusione per incorporazione con strutture che alla data di pubblicazione della presente delibera operino con un volume di attività ponderata per il rischio superiore a 75 milioni di Euro– superino la soglia indicata al punto a).
  1. La concessione dei contributi di cui alle lettere a) e c) del precedente paragrafo 3 è subordinata all'avvenuta iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari finanziari vigilati (art.107 D.lgs 1° settembre 1993, n.385 – testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).