AGRICOLTURA

 

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

 

 

CONSIGLIO REGIONALE

 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 29 settembre 2008, n. 125

Dirigenti regionali – Presa d’atto del protocollo di intesa sottoscritto in data 8/9/2008 dalla delegazione di parte pubblica e sindacale (MP)

 

 

CONSULENZE E COLLABORAZIONI ESTERNE

Pubblicazione disposta ai sensi dell’articolo 3, commi 18 e 54, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativamente alle consulenze e collaborazioni conferite dal 1/1/2008.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 30-9794

Conferimento incarico di consulenza in materia di ricerca e innovazione a supporto dell'Organo politico alla dott.sa Daniela Giuffrida. Impegno di spesa di euro 15.000,00 sul cap. 117150/2008, assegnazioni pluriennali di euro 55.000,00 sul cap. 117150/2009 e di euro 20.000,00 sul cap. 117150/2010.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 33-9797

Affidamento di incarico per la consulenza a supporto dell'organo politico in materia di governo del territorio al prof. Riccardo Beltramo. Spesa Euro 10.000,00 (cap. 117150/08). (imp. 4578/2008).

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 44-9808

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008. Patrocinio del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin e del Prof. Avv. Alberto Romano. Spesa presunta euro 6.000,00

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 59-9822

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illeggitimità costituzionale degli artt. 58 e 64 del D.L. 112/2002, convertito nella L.n. 133/2008. Patrocinio degli avvocati Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 61-9824

Autorizzazione a proporre appello avverso l'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 748/08 del 13/9/2008 in materia di concessione mineraria. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Pier Carlo Maina e Giovanni M. Cocconi. Spesa presunta euro 2.000.

 

Codice DA1100

D.D 7 ottobre 2008, n. 815

Affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attività inerenti progetti di Educazione Alimentare.

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 587

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Sistemi Informativi e Informatici. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa al Dr. Luca Ghiraldi per lo svolgimento di "Attività di catalogazione e georeferenziazione delle basi di dati disponibili". Spesa di Euro 9.967,00 (Capitolo 137662/2008).

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 588

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Didattica e Museologia. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Monica Matta per lo svolgimento di "Attivita' di didattica e divulgazione verso le scuole ed il pubblico generico". Spesa di Euro 4.500,00 (Cap. 137662/2008).

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 589

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Ufficio Stampa. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Isabella Schiffer per lo svolgimento di "Attivita' di supporto all'Ufficio Stampa e di Comunucazione". Spesa di Euro 8.050,00 (Cap. 137662/2008).

 

 

EDILIZIA RESIDENZIALE

 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 24-9188

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Assetto del Territorio del 26.3.2008. Approvazione del Bando di gara.

 

 

 

EDILIZIA SPORTIVA

 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 ottobre 2008, n. 112

Intesa istituzionale di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo - Approvazione dell'accordo di programma "Interventi per l'adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscitto il 29-07-2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, le Comunita' Montane e Comuni vari.

NOMINE

 

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 settembre 2008, n. 214 – 40970

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (articolo 12, comma 1, Statuto della Fondazione) – Collegio dei Revisori dei Conti – designazione di 1 membro effettivo.

 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

 

Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali.

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 “Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”. Applicazione dell’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96.

 

 

TURISMO

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 45-9809

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo predisposte ai sensi del Piano annuale di attuazione per l'anno 2008 della L.R. n. 4 del 24.01.2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici" e s.m.i.

 

 

TUTELA DELL’AMBIENTE

 

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30.

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 29-9793

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova variante in cavo relativa all'elettrodotto a 132 kV "Momo-Novara Nord" T. 438, in Comune di Novara.

 

 

SANITà

 

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 1/SAN/FEL

Legge regionale n. 15 del 25.06.2008 (Abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure). Chiarimenti e indirizzi operativi.

 

 

PARTE I

ATTI DELLA REGIONE

 

 

LEGGI E REGOLAMENTI

 

 

Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

 

Il Consiglio regionale ha approvato.LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEpromulgala seguente legge:

 

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Finalità)

 1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturali dei territori ed i prodotti tipici di qualità, di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

 2. La Regione persegue una programmazione integrata delle politiche rurali, agricole ed agroindustriali in stretta connessione con i piani dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

 

Art. 2.

(Definizioni)

 1. Si definiscono:

 a) distretti rurali, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

 b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure da produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento.

 

Capo II.

Distretti

 

Art. 3.

(Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali)

 1. Gli elementi che individuano i distretti rurali sono:

 a) la presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalità, l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettività alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

 b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, tale da caratterizzare l'identità dei luoghi e da risultare significativa almeno a livello dell'economia locale;

 c) la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

 d) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché di assistenza tecnica e gestionale e di formazione professionale;

 e) la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché la tutela del territorio e del paesaggio rurale;

 f) l'esistenza di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali, le imprese agricole nonché le imprese di altri settori locali, anche sotto forma di convenzioni;

 g) un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio, determinata anche dalle scelte colturali delle imprese agricole e del patrimonio rurale.

 2. Le aree prevalentemente urbanizzate, poli urbani, selezionabili ai sensi della normativa regionale sullo sviluppo rurale, possono costituire distretti rurali se caratterizzate da un'agricoltura multifunzionale in grado di realizzare, anche potenzialmente, prodotti e servizi di varia tipologia suscettibili di fruizione urbana.

 3. I sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

 

Art. 4.

(Requisiti per l'individuazione dei
distretti agroalimentari di qualità)

 1. I distretti agroalimentari di qualità si caratterizzano per:

 a) la realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure di produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento, la cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

 b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da relazioni di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

 c) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché di assistenza tecnica ed economica e di formazione professionale;

 d) l'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

 e) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e le imprese agricole ed agroalimentari, anche sotto forma di convenzioni, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

 2. I sistemi produttivi locali nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91), possono costituire distretti agroalimentari di qualità.

 3. Ai distretti agroalimentari di qualità sono assimilati i distretti che producono, lavorano o trasformano prodotti di origine agricola non destinati all'alimentazione umana, compresi i prodotti assimilabili ai derivati del legno.

 

Art. 5.

(Individuazione territoriale dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità)

 1. L'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità avviene sulla base di azioni di animazione del territorio da parte della provincia o delle province territorialmente competenti, destinate a promuovere la costituzione del soggetto giuridico distretto.

 2. Le province interessate garantiscono la più ampia concertazione sentendo le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

 3. Le province elaborano la proposta di individuazione territoriale che contiene:

 a) l'analisi socio-economica dell'area;

 b) le motivazioni che giustificano le politiche territoriali;

 c) l'indicazione degli attori che si costituiscono in distretto nelle forme di cui all'articolo 6, sulla base di patti sottoscritti antecedentemente alla elaborazione della proposta;

 d) la valutazione della capacità progettuale degli attori di cui alla lettera c), in funzione dell'idoneità degli stessi a costituirsi in distretto.

 4. La provincia territorialmente competente oppure, nel caso di territorio comprendente più province, la provincia designata quale capofila dalle province interessate trasmette la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

 5. Nel caso in cui la Giunta regionale non accolga la proposta di cui al comma 3, rinvia il piano alla provincia proponente per gli adeguamenti necessari. La Giunta regionale ha comunque facoltà di modificare il piano per renderlo compatibile alle normative vigenti.

 6. In presenza di aree legate da correlazioni culturali, economiche e di sviluppo tali da rendere necessarie programmazioni congiunte, la contiguità territoriale non è elemento essenziale nella definizione dei confini distrettuali, né è causa di esclusione l'appartenenza ad altro distretto.

 7. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica alle successive variazioni territoriali.

 

Art. 6.

(Costituzione del distretto)

 1. Il distretto è costituito in società o in forma associativa, ove necessariamente sono presenti le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane interessati, con la partecipazione anche di soggetti privati.

 2. Le forme societarie o associative sono quelle previste e disciplinate dal codice civile, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

 3. Se i distretti rurali ricadono in aree in cui insistono i programmi Leader, i gruppi di azione locale fanno parte della forma societaria o associativa prescelta.

 4. Il rappresentante legale garantisce la coerenza nell'attuazione del piano di cui all'articolo 8.

 

Art. 7.

(Funzionamento del distretto)

 1. Le province e i comuni territorialmente competenti forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano e mettono a disposizione le proprie risorse umane e fisiche. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dei distretti, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

 2. La sede del distretto è fornita dalla provincia competente per territorio oppure, nel caso di territorio interprovinciale, da una delle province interessate.

 3. Allo scopo di assicurare il concorso alle strategie distrettuali e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione in materia, la Regione e gli enti locali con rappresentanza nel distretto possono disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso di esso di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

Art. 8.

(Piano di distretto)

 1. Il piano di distretto, di seguito denominato "piano", prevede i seguenti contenuti:

 a) l'analisi della situazione esistente e delle prospettive della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e del consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

 b) la descrizione della situazione esistente e la valutazione delle diverse forme di interrelazione e di interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e altri soggetti locali;

 c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

 d) l'indicazione dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;

 e) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

 2. Il piano dà indicazioni circa l'individuazione di strumenti e strutture da istituire per la propria attuazione e per la valorizzazione complessiva del distretto, quali:

 a) le strade del vino di cui alla legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino) e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori ed elementi naturali, produttivi, ambientali caratterizzanti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità. Le strade del vino e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità hanno lo scopo di esaltare ed incrementare la fruizione turistica delle aziende, delle cantine, dei laboratori per la preparazione dei prodotti agroalimentari, dei luoghi di degustazione e vendita dei prodotti e, in generale, delle risorse produttive, ambientali, paesaggistiche, rurali, culturali, storiche dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino e dei prodotti agroalimentari di qualità sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo);

 b) le agroteche regionali, intese come strutture aperte al pubblico, per svolgere, senza fini di lucro, attività di ricerca, esposizione, tutela, divulgazione, informazione, animazione, promozione di tutti gli elementi e i valori ispirati e rappresentati dai sistemi produttivi, territoriali, ambientali, sociali, culturali che caratterizzano i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità di riferimento;

 c) altre strutture e iniziative ritenute utili per l'attuazione del piano e per la valorizzazione complessiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento.

 3. I piani relativi ai distretti dei vini indicano, quali soggetti aventi un ruolo rilevante nell'attuazione dei piani stessi, le enoteche regionali e le botteghe del vino o cantine comunali riconosciute e operanti ai sensi della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

 

Art. 9.

(Procedure di approvazione del piano)

 1. Il distretto redige la proposta di piano entro e non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione ed il rappresentante legale la presenta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, il quale, al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, convoca appositi tavoli di distretto di cui all'articolo 10.

 2. L'assessore di cui al comma 1, con le strutture regionali competenti, valuta le osservazioni dei tavoli di distretto e verifica la conformità della proposta di piano:

 a) alle politiche dello sviluppo rurale;

 b) ai canoni della pianificazione strategica;

 c) agli strumenti di programmazione;

 d) ai criteri della qualità della spesa.

 3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la proposta di piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

 4. La Giunta regionale ha facoltà di rigettare, anche parzialmente, la proposta di piano. Ha inoltre, facoltà di proporre progetti distrettuali o interdistrettuali di interesse strategico, nel rispetto dei propri strumenti di programmazione, sentiti i distretti interessati.

 5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

 

Art. 10.

(Tavolo di distretto)

 1. Il tavolo di distretto è collegio di consultazione obbligatoria ed è composto da:

 a) una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole;

 b) una rappresentanza delle organizzazioni di prodotto;

 c) una rappresentanza della cooperazione di settore;

 d) una rappresentanza delle organizzazioni di promozione turistica;

 e) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di settore;

 f) una rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

 g) una rappresentanza per ciascuna delle province interessate territorialmente;

 h) una rappresentanza dei comuni;

 i) una rappresentanza delle comunità montane, ove presenti;

 j) una rappresentanza delle comunità collinari, ove presenti;

 k) una rappresentanza delle associazioni industriali, artigianali e commerciali.

 2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura valuta l'opportunità di estendere la partecipazione al tavolo anche ad altri soggetti, individuati sulla base delle caratteristiche del distretto e provvede alla loro convocazione.

 3. Il numero dei rappresentanti, le modalità di designazione e di nomina degli stessi e le norme per il funzionamento del tavolo di distretto sono definite dalle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

 

Art. 11.

(Attuazione del piano)

 1. Il piano è attuato mediante l'esecuzione di programmi annuali.

 2. Gli interventi previsti dal piano, qualora di competenza della provincia, sono inseriti nel programma operativo provinciale di cui all'articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

 3. La Giunta regionale indirizza i propri strumenti di programmazione e di intervento a sostegno dell'attuazione dei piani di distretto e dei relativi programmi annuali.

 

Art. 12.

(Definizioni territoriali)

1. Resta ferma l’individuazione dei territori dei distretti agroalimentari di qualità, definita sulla base della legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

2. I distretti dei vini sono riuniti in un unico distretto. Denominazione e definizione territoriale sono individuate nelle istruzioni attuative di cui all’articolo 13.

 

Capo III.

AttuazionE e modifiche

 

Art. 13.

(Istruzioni attuative)

 1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le istruzioni attuative che definiscono:

 a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37) e alla l.r. 26/2003;

 b) i criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;

 c) le modalità di partecipazione e la percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti, di cui all'articolo 7, comma 1, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;

 d) le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;

e) il numero dei rappresentanti del tavolo di distretto di cui all'articolo 10, le modalità di designazione e di nomina degli stessi, nonché le norme per il suo funzionamento.

 2. Le istruzioni attuative prevedono altresì:

 a) le indicazioni inerenti alle procedure ed alle modalità per la costituzione delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, nonché l'efficacia del piano triennale e dei conseguenti programmi annuali di attuazione;

 b) le indicazioni inerenti alle procedure e alle modalità per la costituzione delle agroteche regionali. La facoltà di promuovere le agroteche è riconosciuta ad uno o più enti pubblici che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione. La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza agli enti pubblici nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali. Con propria deliberazione provvede al riconoscimento ed ha facoltà di concedere un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività;

 c) le indicazioni cui attenersi nella predisposizione dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;

 d) la possibilità per i soggetti pubblici e privati di proporre, in via sperimentale, aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili su economie territoriali non significative a livello regionale, con relative forme e modalità costitutive;

 e) i termini di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

 

Art. 14.

(Modifiche della l.r. 37/1980)

 1. L'articolo 2 della l.r. 37/1980, come modificato dall'articolo 11 della l.r. 20/1999, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. (Enoteche regionali)

 1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentano i seguenti requisiti:

 a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti di diritto pubblico;

 b) espongano vini piemontesi VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), in idonea sede caratterizzata da requisiti storici, artistici e architettonici e che sia aperta al pubblico;

 c) promuovano attività di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

 d) svolgano, senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, a promuovere e diffondere la conoscenza dei vini del Piemonte, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio di riferimento.

 2. Ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

 3. Le enoteche regionali partecipano all'elaborazione ed all'attuazione del piano di distretto dei vini di riferimento.

 4. Le enoteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino.

 5. I centri di informazione svolgono attività di prenotazione visite e soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche, con le quali hanno in precedenza stipulato accordi e convenzioni.

 6. Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

 7. Le enoteche regionali hanno facoltà sia di realizzare e gestire strutture esterne alla propria sede sia di partecipare ad associazioni, società ed enti senza fini di lucro.

 8. Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.".

 

Capo IV.

Disposizioni transitorie, finali E FINANZIARIE

 

Art. 15.

(Monitoraggio)

 1. Il rappresentante di distretto, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sull'attività svolta.

 

Art. 16.

(Clausola valutativa)

 1. La Giunta regionale, a tre anni dall’entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

 2. La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:

 a) quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge;

 b) quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti;

 c) la natura delle risorse allocate;

 d) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;

 e) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

 

Art. 17.

(Supporto tecnico)

 1. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per l'attuazione della legge e al fine di garantire la programmazione ed il raccordo delle politiche distrettuali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca nel campo agricolo, economico e sociale.

 2. La collaborazione può essere estesa alla redazione della relazione di cui all'articolo 16.

 

Art. 18.

(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)

 1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

 

Art. 19.

(Norme transitorie)

 1. I distretti agroalimentari di qualità costituiti ai sensi della l.r. 26/2003 sono da essa disciplinati fino all’approvazione delle istruzioni attuative di cui all’articolo 13.

 2. I distretti dei vini sono soggetti alla disciplina della l.r. 20/1999 sino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all’articolo 13, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge.

3. I Consigli dei distretti dei vini, i relativi Presidenti e Comitati esecutivi, di cui all’articolo 6 della l.r. 20/1999, decadono con l’entrata in vigore della presente legge. L’Assessore regionale competente in materia di agricoltura nomina un Commissario con poteri di ordinaria amministrazione, che resta in carica fino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all’articolo 13.

4. I piani di distretto già approvati dalle province ai sensi della l.r. 26/2003 restano in vigore e vengono attuati nell’arco dei tre anni a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano del distretto del riso, in fase di elaborazione a livello provinciale, è approvato secondo le modalità di cui alla l.r. 26/2003 ed ha durata triennale a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell’approvazione delle istruzioni attuative, il coordinamento delle politiche distrettuali è svolto dall’Assessore regionale competente in materia di agricoltura e dalla struttura regionale competente in materia di politiche distrettuali.

 

Art. 20.

(Adeguamenti normativi)

 1. La Giunta regionale provvede, con proprio regolamento e sentita la Commissione consiliare competente, ad adeguare la disciplina regionale in materia di distretti alle successive disposizioni normative nazionali e comunitarie.

 

Art. 21.

(Abrogazioni)

 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

 a) L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino), come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 20/1999;

 b) la legge regionale 9 agosto 1999, n. 20 (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della legge regionale 12 maggio 1980 n. 37);

 c) la legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26 (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

 

Art. 22.

(Norma finanziaria)

 1. Alla spesa, stimata a partire dall'esercizio finanziario 2008 nell'importo massimo di 45.000,00 euro annui, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria copertura finanziaria.

 2. La presente legge utilizza le fonti di finanziamento esistenti ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale operante. Fonti aggiuntive possono essere previste ai sensi dell'articolo 18.

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

Data a Torino, addì 9 ottobre 2008Mercedes Bresso

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge n. 453

Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 maggio 2007.

- Assegnato alla III commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 29 maggio 2007.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 marzo 2008 con relazione di Angela Motta

- Approvato in Aula il 30 settembre 2008, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli, 5 astenuti  e 1 non votante.

 

 

 

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

 

Nota all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è il seguente:

“Art. 13. (Distretti rurali e agroalimentari di qualità)

 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

 2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

 3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari.”.

Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è il seguente:

“Art. 36.(Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale)

 1. Si definiscono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna

 2. Si definiscono distretti industriali i sistemi produttivi locali di cui al comma 1, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese

 3. Ai sensi del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali nonché al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo dei sistemi produttivi locali, predisposti da soggetti pubblici o privati.

 4. I consorzi di sviluppo industriale, costituiti ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, sono enti pubblici economici. Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici e finanziari dei consorzi.

 5. I consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 4 promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.”.

 

Nota all’articolo 8

- Il testo dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, è il seguente:

“Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche)

 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

 3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

 a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

 b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

 c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

 d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.”.

 

Nota all’articolo 11

- Il testo dell’articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17, è il seguente:

Art. 10 (Riparto dei fondi e programmi operativi annuali per l'esercizio delle funzioni conferite).

 1. La Giunta regionale effettua il riparto alle province dei fondi per l'esercizio delle funzioni conferite, distintamente per ogni intervento, sulla base di criteri e parametri oggettivi.

 2. Il riparto riguarda inoltre gli interventi che non comportano pagamenti diretti da parte delle province ma che danno luogo a pagamenti da parte della Regione, dello Stato e di altri enti a tale scopo incaricati.

 3. Nella ripartizione delle disponibilità finanziarie si deve tenere conto anche del grado di utilizzo delle disponibilità assegnate negli anni precedenti.

 4. La Giunta regionale effettua il riparto dei fondi alle province, anche se provvisorio, entro il 30 settembre di ogni anno, per le attività dell'anno successivo.

 5. Le province, sulla base del riparto, provvedono a formulare programmi operativi annuali entro il 15 novembre di ogni anno.

 6. Può essere previsto un riparto pluriennale con conseguente obbligo per le province di elaborare programmi pluriennali e programmi annuali operativi stralcio.

 7. I programmi pluriennali e i programmi operativi annuali sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.”.

 

Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 87 del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 87. (ex articolo 92)

 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

 2. Sono compatibili con il mercato comune:

..a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,

..b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

..c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

 a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

 b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,

 c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

 d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune,

 e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. 1.”.

 

- Il testo dell’articolo 88, del Trattato UE, è il seguente:

“Art. 88 (ex articolo 93)

 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.”.

 

Nota all’articolo 18

- Il testo dell’articolo 6, della legge regionale 9 agosto 1999, n. 20, è il seguente:

“Art. 6 (Consiglio di distretto)

 1. Il distretto è dotato di un Consiglio. Il Consiglio definisce, con apposito regolamento, la propria sede e le modalità di funzionamento dei suoi organismi.

 2. Il Consiglio di distretto è composto da:

 a) i Presidenti delle Province interessate o loro delegati;

 b) tre Sindaci per ciascuna delle Province designati a maggioranza semplice in apposite assemblee dei Sindaci del distretto;

 c) i Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle medesime Province o loro delegati;

 d) un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;

 e) due rappresentanti scelti tra le organizzazioni cooperativistiche agricole maggiormente rappresentative;

 f) due rappresentanti delle associazioni degli industriali;

 g) tre rappresentanti designati dalle associazioni del commercio, del turismo e dell'artigianato;

 h) i Presidenti delle agenzie di accoglienza e promozione turistica locale operanti nel distretto;

 i) i Presidenti delle enoteche regionali del distretto;

 l) tre rappresentanti delle botteghe del vino e delle cantine comunali del distretto eletti a maggioranza semplice dai Presidenti riuniti in apposita assemblea;

 m) i Presidenti dei consorzi di tutela dei vini a DOC e a DOCG del distretto o loro delegati;

 n) un rappresentante per ognuna delle associazioni dei produttori agricoli del settore vitivinicolo riconosciute ai sensi della legislazione vigente;

 o) un rappresentante per ognuna delle tre associazioni agrituristiche regionali;

 p) cinque rappresentanti designati dalle associazioni maggiormente rappresentative operanti nelle attività connesse alla tutela, valorizzazione e promozione del settore enogastromico;

 q) tre esperti designati dal Consiglio regionale, di cui uno espressione della minoranza;

 r) tre rappresentanti degli organismi associativi formalmente costituiti per l'attuazione e la gestione delle strade del vino.

 3. Il Consiglio di distretto è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 4. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Comitato esecutivo composto da 12 membri nel quale devono essere rappresentati i territori di tutte le Province del distretto.

 5. Il Comitato esecutivo di ogni distretto predispone, su indicazione del Consiglio e tenendo conto degli orientamenti espressi dalla Conferenza annuale di distretto di cui al comma 7, il piano di distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed alla approvazione del Consiglio medesimo.

 6. Il Consiglio di distretto assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attività mediante i mezzi di comunicazione ed anche promuovendo conferenze, convegni, incontri e iniziative di natura tecnica, economica, culturale.

 7. Il Consiglio di distretto assicura la partecipazione alla propria attività di tutti i soggetti singoli e collettivi operanti nel settore. A tal fine indice annualmente la Conferenza di distretto come occasione di confronto per l'indirizzo generale della propria politica.”.

 

 

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

DA11041                                              (Agricoltura Politiche comunitarie Titolo I Spese correnti)

 

 

Legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30.

Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto.

 

Il Consiglio regionale ha approvato.

 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

promulga

la seguente legge:

 

Art. 1.

(Finalità)

 1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite, adotta gli strumenti necessari per la tutela della salute e il risanamento dell'ambiente, dispone in ordine alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto, promuove la sorveglianza relativa al rischio amianto e il sostegno alle persone affette da una malattia ricollegabile all'esposizione all'amianto.

 2. La Regione coordina tutti gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 con la partecipazione degli enti locali e dei soggetti coinvolti.

 

 

Art. 2.

(Obiettivi)

 1. Costituiscono obiettivi degli interventi regionali:

 a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;

 b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti, edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto;

 c) il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione nel campo della prevenzione, della diagnosi e della terapia;

 d) il sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto;

 e) la ricerca e la sperimentazione di tecniche per la bonifica dagli amianti e il recupero dei siti contaminati;

 f) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio amianto.

 

Art. 3.

(Competenze della Regione)

 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Regione provvede:

 a) alla predisposizione e all'aggiornamento del piano regionale amianto;

 b) al monitoraggio delle neoplasie correlabili all'amianto, attraverso il potenziamento del registro dei mesoteliomi maligni, estendendo il monitoraggio alle patologie asbesto-correlate;

 c) all'individuazione e alla classificazione dei siti a rischio di esposizione all'amianto antropico;

 d) all'individuazione e alla classificazione delle aree territoriali interessate dalla presenza naturale di amianto;

 e) all'istituzione del registro degli esposti alle fibre d'amianto in collaborazione con l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

 f) alle azioni di sostegno sanitario e psicologico agli esposti alle fibre d'amianto.

 2. Al fine del raccordo e del coordinamento delle azioni previste dalla presente legge è istituito presso l'Azienda sanitaria locale di Alessandria, con sede a Casale Monferrato, un Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto. La Giunta regionale stabilisce gli obiettivi, le funzioni, il modello organizzativo e gestionale del Centro.

 

Art. 4.

(Interventi di bonifica)

 1. La Giunta regionale concede contributi per interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto.

 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, sulla base dei criteri e della procedura per la determinazione delle priorità di intervento previsti dall'articolo 1, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93).

 3. È data priorità, per l'entità del rischio, ai finanziamenti per la rimozione di materiale contenente amianto libero o in matrice friabile, le cui condizioni sono tali da determinare rilascio di fibre.

 

Art. 5.

(Smaltimento dei piccoli quantitativi di amianto)

 1. La Giunta regionale concede contributi ai comuni, singoli o associati, per garantire, nell'ambito del sistema regionale di gestione dei rifiuti, il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto.

 2. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 3. Per piccolo quantitativo si intende una quantità di manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi.

 

Art. 6.

(Informazione alla popolazione)

 1. I comuni, in collaborazione con le aziende sanitarie locali (ASL) e in raccordo con il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto, promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative alla presenza di amianto. A tal fine la Giunta regionale dispone appositi contributi di cui definisce l'entità, i criteri e le modalità di erogazione con apposito provvedimento, informata la commissione consiliare competente.

 

Art. 7.

(Piano regionale amianto)

 1. La Giunta regionale, a seguito di un ampio coinvolgimento di tutti i soggetti territorialmente interessati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto ed anche avvalendosi dell’Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA), presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il piano regionale amianto.

 2. Il piano regionale amianto ha durata quinquennale e contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.

 3. Il piano regionale amianto è articolato nei seguenti punti:

 a) censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli edifici pubblici e privati, delle aree estrattive e delle aree caratterizzate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale laddove vi sia un potenziale rischio per la salute umana;

 b) censimento dei mezzi di trasporto, dei manufatti e materiali contenenti amianto;

 c) individuazione dei criteri per la valutazione dei livelli di rischio e la definizione delle priorità degli interventi di bonifica;

 d) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;

 e) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

 f) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle problematiche relative all'amianto.

 

Art. 8.

(Attività di sorveglianza e registrazione)

 1. La Giunta regionale conferma e potenzia il registro regionale dei mesoteliomi maligni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in collegamento con i centri di raccolta dati nazionali, al fine di promuovere la ricerca clinica e di base connessa alle situazioni di rischio amianto.

 2. La Giunta regionale, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva forme di registrazione degli esposti e degli ex esposti coordinando le iniziative di sorveglianza sanitaria svolte dal servizio sanitario regionale. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici protocolli di sorveglianza che indicano le categorie di lavoratori e di cittadini esposti o ex esposti, le caratteristiche dell'esposizione ad amianto o ad altre fibre minerali artificiali, la natura e la frequenza degli accertamenti sanitari indicati.

 3. I soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria hanno diritto a fruire della gratuità degli accertamenti, ad accedere alla documentazione sanitaria relativa e a ricevere le informazioni e i suggerimenti sui rischi e sui comportamenti preventivi da adottare.

 4. La Giunta regionale istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione da amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

 a) il tipo di amianto;

 b) il luogo dove è presente;

 c) il grado di conservazione;

 d) il quantitativo presunto;

 e) la pericolosità di dispersione delle fibre;

 f) il livello di priorità dei tempi di bonifica.

 5. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri sono definite dal piano regionale amianto.

 

Art. 9.

(Comunicazioni a carico dei proprietari)

 1. I soggetti pubblici e i privati proprietari di edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto comunicano tale presenza all'ASL competente per territorio.

 2. La tipologia, il grado di dettaglio e le modalità di comunicazione sono stabiliti nel piano regionale amianto.

 

Art. 10.

(Laboratori)

 1. I laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto sono tenuti a soddisfare i requisiti previsti dal decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»). A tal fine rispondono a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi, previsti dall'allegato 5 del citato decreto ministeriale.

 

 

Art. 11.

(Contributi per la ricerca e per le attività delle associazioni)

 1. La Giunta regionale concede contributi alle aziende sanitarie regionali e agli istituti titolati per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria e secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.

 2. La Giunta regionale concede contributi annuali alle associazioni contro l'amianto ed alle associazioni delle vittime dell'amianto presenti sul territorio regionale, a sostegno delle iniziative promosse e documentate.

 3. La Giunta regionale, sentito il Centro regionale per la ricerca, sorveglianza e prevenzione dei rischi da amianto e sentita la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 e ne stabilisce annualmente l'entità.

 

 

Art. 12.

(Contributi per le case di edilizia popolare)

 1. La Giunta regionale concede a favore delle agenzie territoriali per la casa contributi per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione consistenti nella rimozione, incapsulamento o confinamento dei manufatti contenenti amianto.

 2. La Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, adotta specifici provvedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13.

(Norme di salvaguardia nell'attività estrattiva)

 1. Ferme restando le previsioni in materia di estrazione di amianto e di prodotti contenenti amianto di cui all'articolo 1, comma 2, della l. 257/1992, se nell'attività di estrazione si incontrano materiali contenenti amianto, i lavori sono immediatamente sospesi ed è avvisata l'ASL competente per territorio.

 2. L'ASL prescrive le misure per la salvaguardia dal rischio amianto e da qualsiasi altro eventuale rischio per i lavoratori e la popolazione interessata, nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 14 maggio 1996.

 

Art. 14.

(Norme di salvaguardia nell'attività
di movimentazione e sbancamento)

 1. Per gli interventi di movimentazione, le lavorazioni e gli sbancamenti di terreno per la realizzazione di qualsiasi opera edilizia o infrastrutturale, ricadenti all'interno dei siti individuati nelle cartografie previste dall'articolo 7, comma 3, lettera a), viene predisposta un'analisi geologica preventiva per accertare l'eventuale presenza di amianto nell'area interessata dai lavori, al fine di prevedere le precauzioni per la realizzazione dei lavori nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

 

Art. 15.

(Sanzioni)

 1. La violazione dell'obbligo di sospensione dei lavori previsto all'articolo 13, comma 1, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

 2. La mancata osservanza delle prescrizioni di salvaguardia previste all'articolo 13, comma 2, comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

 3. La mancata osservanza delle prescrizioni previste all'articolo 14 comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

 

Art. 16.

(Vigilanza)

 1. Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione nazionale in materia, la funzione di vigilanza e controllo sugli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alla presente legge è svolta dalle ASL, dall'ARPA e dagli agenti di polizia locale.

 

Art. 17.

(Sostegno alle persone affette
da malattie correlabili all'amianto)

 1. La Giunta regionale eroga contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale a favore delle persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale.

 2. I contributi sono relativi alle spese sostenute nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia e la conclusione del relativo procedimento.

 3. I contributi sono concessi solo se le persone interessate sono iscritte nei registri degli esposti e degli ex esposti di cui all'articolo 8, comma 2 o se sono affette da mesotelioma. La segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei registri è effettuata antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia.

 4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto.

 5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

 

Art. 18.

(Clausola valutativa)

 1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in merito alla tutela della salute, alla bonifica di luoghi e oggetti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto, al sostegno alla ricerca e alla promozione di iniziative di informazione.

 2. Al fine di cui al comma 1, ogni due anni la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate in ordine ai seguenti profili:

a) in quali termini le risorse finanziarie stanziate hanno consentito la bonifica dei siti, degli impianti, degli edifici e dei manufatti contenenti amianto, avuto riguardo ai censimenti realizzati;

b) in quali termini il sostegno alla ricerca e l'istituzione del registro dei mesoteliomi maligni hanno consentito il miglioramento del trattamento delle malattie correlabili all'amianto;

c) in quali termini le attività di informazione e la sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti hanno consentito la riduzione dell'insorgenza di patologie asbesto-correlate e la loro corretta gestione;

d) in quali termini le attività di informazione hanno contribuito alla diffusione della consapevolezza dei pericoli derivanti dalla presenza di amianto e hanno inciso sulla conseguente iniziativa dei privati di segnalare la presenza di amianto alle ASL e di provvedere alla sua rimozione;

e) quanta parte degli aventi diritto ha ricevuto contributi a sostegno delle spese sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale e in quale misura la somma erogata è stata sufficiente a coprire le spese sostenute;

f) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

 3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

 4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste al presente articolo.

 

Art. 19.

(Norma finanziaria)

 1. Per l'esercizio finanziario 2008 agli oneri pari a 250.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DA20011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 si fa fronte con le disponibilità finanziarie della medesima unità.

 2. Per il biennio 2009-2010, agli oneri annui complessivi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, pari a 4.300.000,00 euro, in termini di competenza, iscritti per 3.750.000,00 euro nell'ambito dell'UPB DA10002, per 300.000,00 euro nell'ambito della UPB SA01001 e per 250.000,00 euro nell’UPB DA20011 del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

 

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

 

Data a Torino, addì 14 ottobre 2008

 

Mercedes Bresso

 

 

LAVORI PREPARATORI

 

Proposta di legge n. 112

Disposizioni per la prevenzione dei rischi ambientali e sanitari derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici e privati, nelle strutture e infrastrutture, nell’ambiente.

 

- Presentata dai Consiglieri Rocchino Muliere, Angelo Auddino, Marco Cesare Bellion, Oscar Bertetto, Antonino Boeti, Sergio Cavallaro, Pier Giorgio Comella, Giorgio Ferraris, Rocco Larizza, Roberto Placido, Paola Pozzi, Aldo Reschigna, Gianni Wilmer Ronzani, Elio Rostagno, Marco Travaglini l’11 luglio 2005

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 21 luglio 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

 

Proposta di legge n. 157

Concessione di finanziamenti regionali a sostegno degli interventi di bonifica da amianto e interventi regionali ad esso correlati.

 

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Boniperti, William Casoni, Agostino Ghiglia, Gian Luca Vignale il 14 ottobre 2005

- Assegnata in sede congiunta alla IV e V Commissione permanente e alla I Commissione in sede consultiva il 19 ottobre 2005

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

 

Proposta di legge n. 276

Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto e dei materiali che lo contengono, per la tutela degli esposti al rischio amianto, per le bonifiche e lo smaltimento dell'amianto e dei materiali che lo contengono, in attuazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

 

 

- Presentata dai Consiglieri Alberto Deambrogio, Paola Barassi, Juri Gilberto Bossuto, Gian Piero Clement, Sergio Dalmasso, Enrico Moriconi il 28 aprile 2006

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 5 maggio 2006

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

 

Proposta di legge n. 315

Norme per la tutela e il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.

- Presentata dai Consiglieri Ugo Cavallera, Angelo Burzi, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Giampiero Leo, Gaetano Nastri, Riccardo Nicotra, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Deodato Scanderebech, Pietro Francesco Toselli il 19 luglio 2006

 

- Assegnata in sede congiunta alla IV, V Commissione permanente e alla I Commissione, in sede consultiva il 25 luglio 2006

- Richiamata in aula ex articolo 34, commi 1 e 4 del Regolamento il 6 luglio 2007

- Rinviata in Commissione ex articolo 34, comma 5 del Regolamento il 20 luglio 2007

- Iscrizione all’ordine del giorno ex articolo 34, comma 6 del Regolamento il 24 settembre 2007

- Rinviata in Commissione ex articolo 81 del Regolamento il 30 ottobre 2007

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

 

- Testo unificato delle proposte di legge n. 112, 157, 276, 315, licenziato dalle Commissioni IV e V in sede congiunta il 1° agosto 2008 con relazione di Alberto Deambrogio, Marco Botta

 

- Approvato in Aula il 7 ottobre 2008, con emendamenti sul testo, con 40 voti favorevoli.

 

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

 

Nota all’articolo 5

- Il testo dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 101/2003, è il seguente:

 "1. Realizzazione della mappatura.

 1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

 3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura è destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.".

 

Nota all’articolo 13

- Il testo dell’articolo 1 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), è il seguente:

"1. Finalità.

 1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

2. Sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. Previa autorizzazione espressa d'intesa fra i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui al presente articolo per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate, nonché determina le modalità operative conformandosi alle indicazioni della commissione di cui all'articolo 4.".

 

 

Note all’articolo 19

- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.

 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

  a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;

  b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

  c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

  d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

 3. La legge finanziaria puo' disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

 4. La legge finanziaria e' approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

 

- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:

“Art. 30.(Norma finale)

 1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

 2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 puo' disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

 3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non puo' prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

 

Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.

DA20011                (Sanità Igiene e sanità pubblica Titolo I spese correnti)

DA10002                (Ambiente Segreteria Direzione 10 Titolo II spese in conto capitale) 

SA01001                 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti)

 

______________________________________

 

 

DECRETI DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 9 ottobre 2008, n. 112

Intesa istituzionale di programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo - Approvazione dell'accordo di programma "Interventi per l'adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti" sottoscritto il 29-07-2008 tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, le Comunita' Montane e Comuni vari.

 

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

Visto il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” e il relativo Piano degli interventi relativo all’ambito del Cuneese, attuato mediante l’Accordo di programma sottoscritto il 5 febbraio 2004 (approvato con DPGR n. 29 del 21.04.2004), con il quale  è stata promossa la realizzazione di iniziative volte al potenziamento e all’ammodernamento di parte delle stazioni di sport invernali esistenti della Provincia di Cuneo, in particolare di quelle che  per i livelli di dotazione infrastrutturale e turistico – ricettiva potevano beneficiare del favorevole effetto dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 ma, a tal fine, necessitavano di rilevanti e rapidi investimenti di riqualificazione;

Atteso che la competente Cabina di regia, istituita con D.G.R. n. 55-9902 dell’ 8.7.2003, soggetto preposto per il coordinamento e la gestione attuativa del “Programma Piemonte 2006”, nella seduta del 6 giugno 2006 ha stabilito l’assegnazione di Euro 1.692.421,54, derivanti da risparmi effettuati nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 -attribuibili nell’ambito cuneese ai sensi della D.G.R 118-15122 del 17.03.2005 - a favore di interventi nelle stazioni sciistiche minori - sulla base di una prima proposta di “Piano” predisposta dalla Provincia di Cuneo e presentata alla Regione nel maggio 2005 - stabilendo altresì che la Provincia provvedesse a formulare il riparto di tali somme;

accertato che la Provincia di Cuneo ha provveduto, a seguito di un’attività di concertazione con le comunità locali interessate, a sottoscrivere in data 19 dicembre 2006 un Protocollo d’intesa (approvato con D.G.P. del 10/10/2006) tra la stessa Provincia e le Comunità Montane, propedeutico alla definizione di un Accordo di programma a favore di interventi di adeguamento e sostituzione di impianti di risalita nelle stazioni sciistiche minori (secondo il Piano degli interventi allegato al Protocollo d’intesa;

vista la nota n. 29639 in data 27.05.2008 con la quale la Provincia di Cuneo, ha chiesto di integrare, a valere sulle economie ancora disponibili nell’ambito del Piano degli interventi del Cuneese, il contributo regionale a favore della Comunità Montana  Alta Val Tanaro, per il finanziamento dell’iniziativa volta alla riqualificazione della stazione invernale Garessio 2000 mediante un ulteriore assegnazione di  Euro. 68.758,46. Nei confronti di tale richiesta la Regione  si è espressa favorevolmente secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 88-7842 del 17/12/2007;

vista l’Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione e la Provincia di Cuneo  sottoscritta in data 13.10.2006  il cui schema è stato approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 34-3898 del 25.09.2006 successivamente integrata ( D.G.R. 1-8350 del12.03.2008) con la quale, al fine di completare i programmi di investimento infrastrutturali  e impiantistici delle stazioni sciistiche minori è stata stabilita l’assegnazione di risorse finanziarie da utilizzare allo scopo mediante lo strumento dell’Accordo di programma;

dato atto che il Piano degli interventi approvato con l’Accordo di programma del 5/2/2004  e le modifiche e aggiornamenti apportati allo stesso, costituiscono formalmente e sostanzialmente la prima fase del presente nuovo Accordo, che ne è consequenziale integrazione, in quanto finalizzato a completare il programma di riqualificazione delle stazioni sciistiche del Cuneese, in particolare di quelle cosiddette minori;

visto il costo dell’investimento stimato per “interventi per l’adeguamento delle stazioni sciistiche minori” è di Euro. 12.508.495,88 a cui la Regione intende  contribuire con un finanziamento complessivo di Euro. 6.692.189,67 utilizzando allo scopo risorse di diversa origine, come di seguito specificato, mentre alla quota restante è a carico dei soggetti attuatori e della Provincia di Cuneo;

atteso che le risorse finanziarie necessarie a far frontre alla quota in capo alla Regione risultano essere:

-                              Euro 2.418.000,00 (Euro 1.918.000,00 + Euro 500.000,00) stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DA 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario  2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008/2010” – L.R. n. 13/2008;

-                              Euro 1.761.000,00 importo disponibile nell’ambito delle risorse destinate al Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (L. 166/2002, art.21) quali  risparmi determinati nell’attuazione del medesimo e destinati agli interventi decisi della Cabina di regia del 6/6/2006, compresi, al momento, negli  stanziamenti  di cui ai capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali residui passivi);

-                              Euro 2.000.000,00 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalle D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 e  dalle D.D. n. 927/21 del 30/11/2005 e D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 (stanziamento di cui al cap 25619 ora Cap. 240715 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”;

-                              Euro. 513.189,67 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate  dalla D.G.R. n. 39 –432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217 – UPB DA 14182 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il “potenziamento impianto scioviario sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale;

visto che, ai fini della definizione e sottoscrizione dell’ Accordo di programma previsto ai sensi dell’Intesa Istituzionale di Programma, la Regione ha promosso, in qualità di titolare del medesimo, ai sensi dell’Art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento convocando la Conferenza in data 15.05.2008 nel corso della quale le Parti interessate, individuate nella Provincia di Cuneo, le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Valle Varaita, Valli Po, Bronda Infernotto, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenanga, Comuni di Garessio, Roburent, Pontechianale, Paesana, Crissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovi’, hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all’Accordo di programma;

visto che nella stessa data del 15.05.2008 si è concluso positivamente il summenzionato procedimento e che, successivamente, è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 27-9297 del 28.07.2008 lo schema definitivo dell’Accordo di programma finalizzato a “ interventi per l’adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti” comprensivo dei relativi Allegati, e che con lo stesso provvedimento è stata autorizzata alla stipula del medesimo la Presidente della Giunta regionale o, in sua vece, l’Assessore delegato;

visto pertanto l’Accordo di programma “Interventi per l’adeguamento delle stazioni sciistiche minori” e i relativi Allegati 1 e 2 parti integranti dello stesso, sottoscritto a Torino in data 29 luglio 2008 dai legali rappresentanti degli Enti interessati o loro delegati, annesso e parte integrante del presente decreto;

visto l'art. 34 del D.Lgs 267/2000;

vista la D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997;

decreta

di approvare, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l’Accordo di programma “Interventi per l’adeguamento della stazioni sciistiche minori esistenti” sottoscritto il 29 luglio 2008 e i relativi Allegati A e B, parti integranti dello stesso, tra la Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, , le CC.MM. Alta Val Tanaro, Valli Monregalesi, Valle Varaita, Valli Po, Bronda Infernotto, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenanga, Comuni di Garessio, Roburent, Pontechianale, Paesana, Crissolo, Argentera, Entracque, Frabosa Soprana, Roccaforte Mondovi’, attuativo dell’Intesa istituzionale di Programma siglata con la Provincia di Cuneo il 13.10.2006 (D.G.R. 34-3898 del 25.09.2006) successivamente integrata (D.G.R. 1-8350 del 12.03.2008) .

 

E’ istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell’Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dalla Presidente della Giunta regionale o sua delegata, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell’art. 17 dell’Accordo medesimo.

 

L’Accordo di programma sottoscritto il 29.07.2008 e i relativi Allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Mercedes Bresso

 

Allegato

 

 “Interventi per l’adeguamento delle

 stazioni sciistiche minori esistenti”

 

Intesa Istituzionale di programma

 tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo

D.G.R. n. 1-8350 del 10 marzo 2008

 

Fondo regionale per gli Accordi di programma

 

Integrazione e potenziamento del Piano degli Interventi

della Provincia di Cuneo compreso nel

“Programma regionale delle infrastrutture

 turistiche e sportive Piemonte 2006 ”

L. 166/2002 – Art. 21

 

L’anno 2008, il giorno 29 del mese di luglio, in Torino, Via Avogadro, 30

 

tra

 

-                                           la REGIONE PIEMONTE, rappresentata dall’Assessore  al Turismo, Sport, Impianti di Risalita, Pari Opportunità, Giuliana Manica, su delega della Presidente della Giunta regionale del 07.05.2008 prot. n. 6842/SA01/1.45, in attuazione di quanto previsto con la DGR  nr. 27-9297 del 28-07-2008, di seguito, per brevità, citata come “Regione”; 

-                                           la PROVINCIA DI CUNEO, rappresentata dal Presidente della Giunta provinciale On. Raffaele COSTA, a ciò autorizzato con delibera di G.P. nr. 296  del 15-07-2008 di seguito, per brevità, indicata come “Provincia”;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA ALTA VAL TANARO, rappresentata dal Presidente Massimo Aime, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana nr. 13 del 04-06-2008;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA, rappresentata dall’Assessore Marco Vaiani su delega del Presidente della Comunità montana, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana  nr. 11 del 06-06-2008;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA VALLI GESSO e VERMENAGNA, rappresentata dal Presidente Ugo Boccacci, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana  nr. 23 del 29-05-2008;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA VALLI MONREGALESI, rappresentata dal Presidente Pietro Blengini, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana  nr. 14 del 03-06-2008;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO, rappresentata dal Presidente Aldo Perotti, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana  nr. 66 del 28-05-2008;

-                                           la COMUNITA’ MONTANA VALLE VARAITA, rappresentata dal Presidente Silvano Dovetta, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio della Comunità montana  nr. 15 del 20-06-2008;

-                                           il COMUNE DI ARGENTERA, rappresentato dall’Assessore Marco Vaiani, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 47 del 14-05-2008;

-                                           il COMUNE DI CRISSOLO, rappresentato dal Sindaco Pietro Reverdito, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 27 del 04-06-2008;

-                                           il COMUNE DI ENTRACQUE, rappresentato dal Sindaco Roberto Gosso, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 29 del 04-06-2008;

-                                           il COMUNE DI FRABOSA SOPRANA, rappresentato dal Sindaco Pierangelo Giordanengo, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 19 del 05-06-2008;

-                                           il COMUNE DI GARESSIO, rappresentato dal Sindaco Valeria Andosso, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 14 del 05-06-2008;

-                                           il COMUNE DI PAESANA, rappresentato dal Sindaco Mario Anselmo., a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 74 del 10-06-2008;

-                                           il COMUNE DI PONTECHIANALE, rappresentato dal Sindaco Alfredo Campi, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 24 del 16-05-2008;

-                                           il COMUNE DI ROBURENT, rappresentato dal Sindaco Bruno Vallepiano, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 16 del 04-06-2008;

-                                           il COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’, rappresentato dal Vice Sindaco Riccardo Somà, a ciò autorizzato con delibera della Giunta Comunale nr. 70 del 04-06-2008;

 

d’ora in poi “le Parti”.

 

(I Comuni e le Comunità Montane sopra indicati sono, secondo i casi,  Enti attuatori e/o interessati territorialmente/finanziariamente – vedi Allegato 1)

 

Premesso

 

che con il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” e il relativo Piano degli interventi relativo all’ambito del Cuneese, attuato mediante l’Accordo di programma sottoscritto il 5 febbraio 2004 (approvato con DPGR n. 29 del 21.04.2004), si è promossa la realizzazione di iniziative volte al potenziamento e all’ammodernamento di parte delle stazioni di sport invernali esistenti della Provincia di Cuneo, in particolare di quelle che  per i livelli di dotazione infrastrutturale e turistico – ricettiva potevano beneficiare del favorevole effetto dello svolgimento delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 ma, a tal fine, necessitavano di rilevanti  investimenti di riqualificazione;

 

che il “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” è stato predisposto  in attuazione dell’art. 21 della Legge n. 166/2002 e della deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003 con cui la Giunta regionale ha approvato il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” che regola l’attuazione del Programma Piemonte 2006 e che prevede, tra l’altro, che il coordinamento e la gestione attuativa del Programma siano affidati ad una “Cabina di regia”, istituita su base provinciale con D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003 e modificata con D.G.R. n.88-7841 del 17.12.2007.;

 

che il Piano degli interventi in argomento è stato realizzato secondo i contenuti e le modalità del citato Documento di indirizzo, dell’Accordo di programma del 5/2/2004 e delle modifiche al medesimo deliberate dalla Cabina di regia (costituita dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Cuneo); l’Accordo di programma del 5/2/2004 e il relativo Piano degli interventi (Allegato 1 di tale Accordo) e i verbali delle Cabine di regia costituiscono i documenti di riferimento del presente Accordo e sono depositati presso gli Uffici preposti della Direzione regionale Turismo a cui si rinvia;

 

che, in particolare, la Cabina di regia tenutasi il 6 giugno 2006 ha stabilito l’assegnazione di € 1.692.421,54 derivanti da risparmi effettuati nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 -attribuibili all’ambito cuneese ai sensi della D.G.R 118-15122 del 17.03.2005 - a favore di interventi nelle stazioni sciistiche minori - sulla base di una prima proposta di “Piano” predisposta dalla Provincia di Cuneo e presentata alla Regione nel maggio 2005 - stabilendo altresì che la Provincia provvedesse a formulare il riparto di tali somme;

 

che la Provincia di Cuneo ha provveduto a seguito di un’attività di concertazione con le comunità locali interessate a sottoscrivere in data19 dicembre 2006 un Protocollo d’intesa (approvato con D.G.P. del 10/10/2006) tra la stessa Provincia e le Comunità Montane, propedeutico alla definizione di un Accordo di programma a favore di interventi di adeguamento e sostituzione di impianti di risalita nelle stazioni sciistiche minori (secondo il Piano degli interventi allegato al Protocollo d’intesa) sostenuto sia dai risparmi del Programma regionale Piemonte 2006 - destinati allo scopo dalla Cabina di regia del 6/6/2006 – sia dalle risorse assegnate per le medesime finalità  dall’Intesa Istituzionale di programma, siglata tra la Regione Piemonte il 13 ottobre 2006 (D.G.R. n. 34-3898 del 25 settembre 2006);

 

che il Piano degli interventi approvato con l’Accordo di programma del 5/2/2004  e le sue modifiche e aggiornamenti, apportati secondo le modalità di cui sopra, costituiscono formalmente e sostanzialmente la prima fase del presente Accordo,che ne è consequenziale integrazione ed è finalizzato a completare il programma di riqualificazione delle stazioni sciistiche del Cuneese, in particolare di quelle cosiddette minori;

 

che l’utilizzo dei risparmi disponibili nell’ambito del Programma regionale Piemonte 2006 è giustificato e discende dalla sostanziale continuità tra le finalità e i contenuti tecnico-tipologici delle opere realizzate con  tale  Programma  e quelle previste per le stazioni sciistiche minori;

che con l’Intesa Istituzionale di programma, siglata tra la Regione Piemonte e la Provincia di Cuneo il 13 ottobre 2006 (D.G.R. n. 34-3898 del 25 settembre 2006) sono stati destinati per interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti  € 1.918.000,00 e, a seguito di una proposta di revisione della medesima da parte della Provincia di Cuneo, sono stati riconosciuti dalla Regione ulteriori € 500.000,00 aggiuntivi, in particolare per gli adeguamenti necessari alle seggiovie “Maddalena Serviero” di Pontechianale e di “Monte Moro” di Frabosa Soprana (Lettera Presidente R.P del 4/10/2007, prot.505/SA01/1.45) che ha provveduto successivamente ad approvare con D.G.R. n.  1 – 8350  del 10.03.2008  il “nuovo schema” dell’Intesa Istituzionale di programma che sostituisce a tutti gli effetti quella stipulata in data 13.10.2006;

 

che la Provincia di Cuneo, con nota n. 29639   in data 27.05.2008  ha chiesto di integrare, a valere sulle economie ancora disponibili nell’ambito del Piano degli interventi del Cuneese, il contributo regionale a favore della Comunità Montana  Alta Val Tanaro, per il finanziamento dell’iniziativa volta alla riqualificazione della stazione invernale Garessio 2000 mediante un ulteriore assegnazione di €. 68.758,46 e che la Regione  si è espressa favorevolmente ( lettera dell’Assessore regionale al Turismo del 03.06.2008 prot. n. 838/UC/TUS) secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 88-7841 del 17/12/2007 (Cabina di regia);

 

che le risorse complessivamente destinate dall’Intesa Istituzionale di programma sono pari a    2.418.000,00 (€ 1.918.000,00 + € 500.000,00) a valere sul “Fondo regionale per il finanziamento degli Accordi di programma “ (Bilancio annuale 2008 e Pluriennale 2008 – 2010, Cap n. 297917)  e € 1.761.000,00 quali risorse disponibili nell’ambito del completamento del “Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006” (risparmi  capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali   residui passivi);

 

che concorrono altresì a integrare e completare il Piano degli interventi oggetto del presente Accordo di programma i seguenti provvedimenti e risorse:

 

§         D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005, D.D. n. 927/21 del 30/11/2005, D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 (Acc. 100527; UPB 21022 – Cap. 25619 ora Cap. 240715) con cui sono state destinate risorse pari a € 2.000.000,00 a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”, da utilizzare mediante la sottoscrizione di apposito Accordo di programma - coerente con le modalità del Documento di indirizzo del Programma regionale Piemonte 2006 - quale quello in oggetto e in cui confluiscono tali risorse regionali;

 

§         Accordo di programma promosso dalla C.M. Alta Val Tanaro, sottoscritto il 5/12/2007 tra quest’ultima la  Regione Piemonte, la Comunita’ Montana Valle Stura di Demonte e il Comune di Roburent finalizzato alla realizzazione di interventi di “Adeguamento delle stazioni sciistiche minori nella Provincia di Cuneo”, con il quale sono stati anticipati interventi urgenti nelle stazioni sciistiche di Argentera (revisione generale della seggiovia Bersezio – Pian del Beu), di Garessio 2000 (sostituzione della sciovia Giassetti e realizzazione di campo scuola) e di Roburent (sostituzione della sciovia Bric Colmè con seggiovia biposto), per un costo totale di € 1.476.495,00,  al fine di poterli aprire al pubblico esercizio e reperendo allo scopo ulteriori fondi integrativi a quelli resi disponibili dall’Intesa Istituzionale di programma, non sufficienti per realizzare tutti gli interventi necessari (€ 1.300.000,00 – risorse Direzione Turismo fatte confluire allo scopo nel  “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma”, Bilancio 2007, Cap. 27851 - UPB DA 08032);

 

§         D.G.R. n. 39 –432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217- UPB DA 14182- del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) con cui sono state destinate risorse pari ad €. 513.189,67 a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il “potenziamento impianto scioviario sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale”

 

Che la Regione Piemonte è promotrice e titolare dell’Accordo di programma e che il Responsabile del procedimento di Accordo è il Dott. Marco Cavaletto, in qualità di  Direttore regionale Turismo Commercio Sport nonché di quanto previsto dalla D.G.R. n. 88 – 7841 del 17/12/07, il quale ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 20 del 15/5/2008  l’avvio del procedimento di Accordo di Programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state presentate finora osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;

 

che nel corso della conferenza tenutasi il 15/5/2008 il Responsabile del procedimento di Accordo ha relazionato circa gli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” e s.m.i. e, in particolare, ha provveduto:

§         a verificare la volontà delle Parti a giungere alla sottoscrizione dell’Accordo di programma in argomento;

§         a definire i contenuti tecnici e amministrativi dell’Accordo pervenendo, in tale occasione, alla formazione del testo definitivo dell’Accordo di Programma che le Parti hanno condiviso, come risulta dall’esito favorevole della conferenza, il cui verbale è depositato agli atti del Responsabile del procedimento (Uffici preposti della Direzione regionale Turismo Commercio Sport);

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

visto l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”, come modificata e integrata dalla D.G.R. n. 60 – 11776 del 16/2/2004;

deliberazione della Giunta regionale n. 36-8210 del 13/1/2003 ”Approvazione del documento di indirizzo programmatico e procedurale per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006”

 

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

 

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione di “Interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti della Provincia di Cuneo”, come meglio dettagliati nel Piano degli interventi di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

 

Art. 3 – Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

-           la REGIONE PIEMONTE, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso

-           la PROVINCIA di CUNEO

-           la Comunità Montana ALTA VAL TANARO

-           la Comunità Montana VALLE STURA

-           la Comunità Montana VALLE VARAITA

-           la Comunità Montana VALLI GESSO e VERMENAGNA

-           la Comunità Montana VALLI MONREGALESI

-           la Comunità Montana VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO

-           il Comune di ARGENTERA

-           il Comune di CRISSOLO

-           il Comune di ENTRACQUE

-           il Comune di FRABOSA SOPRANA

-           il Comune di GARESSIO

-           il Comune di PAESANA

-           il Comune di PONTECHIANALE

-           il Comune di ROBURENT

-           il Comune di ROCCAFORTE MONDOVI’

 

 

Art. 4 – Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Regione Piemonte.  Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Marco Cavaletto in qualità di Direttore regionale Turismo Commercio Sport; la struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l’Accordo di programma individuata nell’ambito della  Direzione è il Settore Coordinamento della Promozione della Domanda Turistica.

Le Parti prendono atto del ruolo della “Cabina di regia” di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003 come modificata dalla D.G.R. n. 88 – 7841 del 17/12/2007, a cui spetta il coordinamento attuativo del Programma regionale delle Infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 e delle risorse che lo sostengono (ex art. 21. L. n. 166/2002), e si impegnano a coordinare le proprie attività con la medesima nonché a richiederne e accoglierne le determinazioni dato che, parte delle risorse destinate al sostegno degli interventi di cui all’Allegato 1, derivano da risparmi realizzati nell’ambito di tale Programma destinati alle finalità del presente Accordo come richiamato nella premessa.

La Cabina di regia è assimilata, a tutti gli effetti, al Collegio di vigilanza di cui all’art. 17 come specificato in detto articolo.

Le Parti prendono atto altresì del ruolo e delle attività, nell’ambito della “Cabina di regia” e secondo le indicazioni della D.G.R. citata, del Gruppo Tecnico di Lavoro (G.T.L.) e ne confermano l’operatività anche ai fini dell’attuazione del presente Accordo aggiornando il medesimo con il Geom. Carlo Gabriele funzionario della Regione Piemonte, il Dott. Alessandro Lovera,  Dirigente della Provincia di Cuneo e con l’ing. Gino Ferraris, Dirigente della C.M. Alta Val Tanaro, quest’ultima capofila del Servizio Associato Impianti a fune della Provincia di Cuneo.

Soggetto incaricato dell’operatività gestionale necessaria a livello locale per  l’attuazione del presente Accordo di programma è la Comunità Montana Alta Val Tanaro, coadiuvata e  supportata sul fronte  tecnico-amministrativo dalle Strutture incaricate della Provincia di Cuneo.

I referenti delle altre Amministrazioni partecipanti al presente Accordo di programma e dei soggetti attuatori degli interventi sono individuati nei rispettivi Responsabili legali degli Enti e degli Attuatori nonché, per gli aspetti tecnici, nei rispettivi  Responsabili del procedimento.

 

Art. 5 - Piano degli interventi

Il presente Accordo di programma  è finalizzato alla realizzazione di “Interventi di adeguamento delle stazioni sciistiche minori esistenti della Provincia di Cuneo”.

Il “Piano degli Interventi” oggetto dell’Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest’ultimo (Allegato 1), prevede interventi di sostituzione e di revisione generale  di impianti scioviari e seggioviari in scadenza di vita tecnica e in scadenza di revisione generale,   a sostegno della competitività di lungo termine e del miglioramento dell’offerta turistico sportiva invernale delle stazioni sciistiche “minori” della Provincia di Cuneo.

Il Piano degli interventi (Allegato 1) comporta un investimento complessivo pari a € 12.508.495,88 Il dettaglio dei costi e la ripartizione delle fonti di finanziamento sono specificati al successivo Art. 6

I costi indicati per ciascun intervento compreso nel “Piano” sono quelli desunti dalle progettazioni predisposte dagli Enti attuatori.

 

Art. 6 – Variazione dei costi ed economie di spesa

Nei casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicato nel “Piano” allegato, le quote di co-finanziamento regionale resteranno invariate e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dagli Enti attuatori (fatto salvo quanto previsto dal capoverso successivo).

L’utilizzo di eventuali economie derivanti dall’applicazione del “ribasso d’asta” a seguito dell’aggiudicazione degli appalti, o per altre ragioni, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza – anche mediante procedura scritta - di cui all’art. 17, ad esclusione dei casi in cui dette economie siano funzionali a varianti in corso d’opera autorizzate secondo le modalità dell’art. 14.

 

Art. 7 – Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi l’investimento complessivamente stimato ammonta a € 12.508.495,88.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte

€ 6.692.189,67*

(53,5.%)

Provincia di Cuneo

€ 546.582,76*

(4,4.%)

Enti attuatori/beneficiari

€ 5.269.723,45*

(42,1%)

TOTALE

€ 12.508.495,88

(100,0%)

* Per il dettaglio si veda l’Allegato 1 – Piano degli interventi

 

Il Piano degli interventi (Allegato 1) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti sopra indicati.

 

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte di € 6.692.189,67- complessivamente prevista a favore del Piano degli interventi - la stessa è così ripartita e garantita:

§         € 2.418.000,00 (€ 1.918.000,00 + € 500.000,00) stanziamento iscritto sul Cap. 297917 (UPB DA 08032) “Fondo regionale per il finanziamento di Accordi di programma” del “Bilancio di previsione per l’anno finanziario  2008 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2008/2010” – L.R. n. 13/2008 di cui €. 169.260,00 nel 2008, €. 1.124.370,00 nel 2009, €. 1.124.370,00 nel 2010;

§         € 1.761.000,00 importo disponibile nell’ambito delle risorse destinate al Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (L. 166/2002, art.21) quali  risparmi determinati nell’attuazione del medesimo e destinati agli interventi di cui all’Allegato 1  (determinazione della Cabina di regia del 6/6/2006 – vd. premessa) compresi, al momento, negli  stanziamenti  di cui ai capp. 234822 e 234823 del Bilancio regionale 2008 quali residui passivi);

§         € 2.000.000,00 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate dalle D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005 e D.G.R. 28 – 2261 del 27/2/2006 e  dalle D.D. n. 927/21 del 30/11/2005 e D.D. n. 10417/21 del 23/12/2005 (stanziamento di cui al cap 25619 ora Cap. 240715 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore del Comune di Roccaforte Mondovì (Lurisia) per la realizzazione della Cabinovia “Valle Asili – Monte Pigna”;

§         €. 513.189,67 importo disponibile e compreso nell’ambito delle somme destinate  dalla D.G.R. n. 39 –432 del 10.07.2000 (stanziamento di cui al cap 23251 ora 242217 – UPB DA 14182 del Bilancio regionale 2008 quale residuo passivo) a favore della Comunità Montana Valle Varaita per il “potenziamento impianto scioviario sito in località Pineta Nord – Comune di Pontechianale”

 

La quote destinate dalla Provincia di Cuneo sono pari a € 206.582,76 - a favore di Pontechianale - garantita  dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.14 del 26/2/2001 e  a € 340.000,00 – a favore dei Comuni di Pontechianale e Frabosa Soprana – garantita dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n.445 del 9/10/2007.

 

Le quote con cui gli Enti attuatori/beneficiari concorrono al co-finanziamento  dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato,  sono disponibili secondo le modalità dichiarate dai rispettivi Responsabili dei procedimenti e/o finanziari degli interventi compresi nell’Allegato 1, depositate presso gli Uffici del Responsabile del procedimento.  

Art. 8 – Trasferimento delle risorse

 

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di co-finanziamento ai singoli soggetti attuatori/beneficiari individuati dal Piano degli interventi, su richiesta scritta e documentata degli stessi, secondo le seguenti modalità.

 

 

LAVORI, OPERE E FORNITURE

1° Acconto

·         In tutti casi di realizzazione di lavori e opere:

-           10 % del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma e della sua successiva approvazione mediante D.P.G.R. e pubblicazione sul B.U.R.

Il Responsabile unico del procedimento di ciascun intervento compreso nell’Allegato 1 provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale specifica richiesta.

 

2° Acconto

a) Nei casi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici:

·                                         50% del contributo a seguito della documentata consegna dei lavori (la percentuale  di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

-           dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

-           dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

-           quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d’asta;

 

b) Nei casi di appalto integrato  o in concessione :

·                                         20% del contributo a seguito dell’individuazione dell’impresa assegnataria e della sottoscrizione del relativo contratto (nei casi dovuti la percentuale  di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione del ribasso d’asta);

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito all’individuazione dell’impresa aggiudicataria comprensiva degli estremi del provvedimento di affidamento e degli estremi contrattuali (questi ultimi se già disponibili, diversamente saranno forniti nella dichiarazione di cui al successivo acconto)

·                                         30% del contributo rideterminato a seguito dell’avvenuta consegna dei lavori:

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

-           dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

-           dichiarazione in merito alla consegna dei lavori all’impresa affidataria;

-           quadro economico rideterminato a seguito di eventuali ribassi d’asta;

 

3° Acconto

In tutti i due casi a) e b):

·                                         30% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori previsti sulla base degli SS.A.LL.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione attestante:

-           dichiarazione del raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori rideterminato a seguito del ribasso d’asta;

 

Saldo

·                                         10 % del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione del Certificato di Collaudo dei lavori e del quadro riepilogativo della spesa.

Il Responsabile unico del procedimento provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale competente autocertificazione contenente:

-      dichiarazione del  collaudo positivo dell’opera o della sua regolare esecuzione;

-           dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

-           provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.

Su specifica richiesta  e a dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, nelle more della certificazione di collaudo e dell’approvazione del quadro finale delle spese,

la Regione provvederà a liquidare un acconto sul saldo pari al 7% del contributo rideterminato o minor somma proporzionale.

 

Ai fini della liquidazione delle risorse assegnate con il presente Accordo saranno riconosciute le spese sostenute a far data dal 13/10/2006.

 

In relazione alle modalità di liquidazione sopra descritte, la Direzione regionale competente si riserva di richiedere al beneficiario eventuali dichiarazioni e/o documentazione integrative rispetto a quanto sopra elencato ai fini dell’erogazione.

 

Ciascun beneficiario si impegna inoltre a fornire alla Regione Piemonte la documentazione tecnica, amministrativa e contabile nonché ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento, secondo le modalità ed i tempi comunicati dalle strutture incaricate di cui al precedente art. 4.

 

Gli Enti attuatori si impegnano inoltre ad aggiornare semestralmente la scheda di monitoraggio intervento fornita allo scopo dalla Direzione regionale Programmazione strategica politiche territoriali ed edilizia inviandola agli uffici di quest’ultima nonché alla Direzione regionale Turismo Commercio Sport (Allegato 2);

 

Si segnala che la predisposizione dei relativi atti di liquidazione espletata sulla base delle modalità di trasferimento delle quote di co-finanziamento di cui sopra è effettuata dalla struttura regionale competente, individuata nella Direzione Turismo Sport  Commercio, mentre l’erogazione delle medesime  quote è effettuata dalla Direzione regionale Bilancio e Finanze – Settore Ragioneria ed è subordinata alle effettive disponibilità di cassa del momento  che potranno, pertanto, condizionare i tempi medi previsti per dette erogazioni.

 

Art. 9 – Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle gare d’appalto e l’attuazione degli stessi nonché per la loro gestione è in capo ai singoli soggetti attuatori. Tali attività dovranno essere conformate al rispetto delle normative vigenti in materia di opere, forniture e servizi pubblici e tale impegno dovrà risultare negli atti convenzionali collegati al presente Accordo.

 

I responsabili del procedimento dei Soggetti attuatori potranno richiedere agli Enti locali e alla Regione, secondo i livelli di competenza stabiliti dalle normative vigenti, l’attivazione delle conferenze dei servizi ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni alla costruzione delle opere.

 

Qualora i soggetti attuatori intendano attivare le conferenze dei servizi - in relazione a valutazioni di opportunità e nei casi indicati dalla normativa vigente nonché dalla Legge n.241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n.7/2005 - le strutture della Regione e degli Enti locali interessati si impegnano a collaborare con tali Soggetti ai fini del coordinamento  dell’insieme delle conferenze che verranno attivate per dare attuazione al Piano degli interventi (Allegato 1).

 

Nei casi invece in cui l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri per la realizzazione dei progetti compresi nel Piano degli interventi avvenga mediante singoli procedimenti ordinari  i Soggetti attuatori potranno opportunamente coordinare l’attivazione delle relative richieste da rivolgere alla Regione e agli altri Enti locali. A tal fine la Regione e gli altri Enti locali, per ognuna delle autorizzazioni/pareri di competenza, provvederanno a fornire le necessarie indicazioni in merito alle modalità  di presentazione delle richieste al fine di assicurare l’iter più rapido ed efficace.

 

 

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano degli interventi dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione di opere pubbliche.

Gli Enti attuatori degli interventi compresi nel Piano allegato hanno valutato di poter far fronte con proprie risorse a tutti i costi  di gestione che deriveranno dall’attuazione degli interventi di cui all’Allegato 1 una volta realizzati.

Gli Enti attuatori degli interventi si impegnano inoltre a mantenere la destinazione d’uso sportiva e turistica delle opere realizzate per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori.

 

Negli atti convenzionali discendenti dal presente Accordo dovrà risultare:

-           l’impegno dei soggetti attuatori e /o gestori degli interventi realizzati  a garantire l’uso gratuito dei servizi generali, turistici e sportivi erogati alle persone portatrici di handicap impegnandosi pertanto, oltre agli obblighi di legge, ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di  gestione, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte di detti soggetti;

-           l’impegno  ad applicare  (o far applicare nel caso di gestione indiretta) uno sconto, a favore della popolazione residente nel Comune in cui verranno realizzati gli impianti turistici e sportivi compresi nel Piano,  pari almeno al 20% delle tariffe d’uso che saranno applicate in fase gestionale. 

 

Art. 11 - Durata dell’Accordo

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione delle opere comprese nel Piano degli interventi  (Allegato 1) stabilita entro il 31/12/2010.

L’inizio dei lavori dovrà invece avvenire entro il 30/6/2009.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti attuatori, tramite la Provincia di Cuneo, da sottoporre all’approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art. 17 anche mediante procedura scritta.

 

Art. 12 -  Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che l’hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione (art. 34 del D.Lgs 267/2000).

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o più dei sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure, anche mediante procedura scritta.

 

Il Responsabile del procedimento, sentito preventivamente il G.T.L. sulla natura delle modifiche proposte all’Accordo, e nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l’accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza da parte di una delle Parti entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento si intende confermata  ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il  Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l’obbligo da parte della Regione di convocazione del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all’avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

La sostituzione di interventi di cui al successivo art. 13 è da considerarsi modifica rilevante dell’Accordo ma non richiede l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo se l’Ente attuatore/beneficiario del nuovo intervento è compreso tra i soggetti sottoscrittori del presente Accordo.

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art. 11, le varianti in corso d’opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del Piano degli interventi limitate a variazioni dei costi delle opere (nei limiti di quanto previsto dall’Art. 6) non costituiscono modifica dell’Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purchè non ne limitino l’operatività.

 

Art. 13 – Variazioni del Piano degli interventi – Decadenza di interventi

Il “Piano degli interventi” oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo  hanno sottoscritto. 

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano (diverse da quelle in corso d’opera di cui all’Art. 14), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell’ambito dello stesso Piano, saranno valutate secondo le modalità di cui all’Art. 12

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell’iter attuativo dei progetti compresi nel “Piano”, l’impossibilità a realizzare l’opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione anche su proposta della Provincia potrà proporre lo stralcio dell’iniziativa dal “Piano”, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Articolo 17.

Lo stralcio dell’intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l’avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L’eventuale  richiesta di sostituzione degli interventi stralciati da parte della Provincia  anche su richiesta degli Enti attuatori, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal “Piano” nonché i criteri di inserimento nell’Accordo di programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell’ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 12.

 

Art. 14 – Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia; tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate dai soggetti attuatori, debitamente motivate, al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà sentito il G.T.L.  anche per le vie brevi.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili; entro tale termine il Responsabile potrà richiedere integrazioni e/o chiarimenti, nel qual caso gli effetti del  termine indicato sono sospesi e la loro validità riprende dalla data della risposta, o potrà negare motivandola la richiesta di variante informando contestualmente il Collegio di vigilanza, i cui componenti a loro volta potranno  richiederne la convocazione entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico, in linea generale, della stazione appaltante dell’opera, fatto salvo l’utilizzo di economie “da ribasso d’asta” autorizzabili dal Responsabile del procedimento unitamente all’accoglimento della variante secondo le modalità dei precedenti capoversi.

 

Art.15 – Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina, in relazione alle opere comprese nell’annesso Piano degli interventi e nei casi in cui fosse  necessaria,  variante degli strumenti urbanistici dei Comuni in cui le stesse sono previste.

Restano valide le eventuali procedure di varianti urbanistiche funzionali alla realizzazione delle opere in oggetto regolarmente adottate dagli enti interessati  dal presente Accordo.

 

Art. 16 – Dichiarazione di pubblica utilità

L’approvazione del presente Accordo di programma comporta per le opere comprese nel Piano degli interventi allegato e parte integrante dello stesso la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle medesime opere, ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.Lgs.n.267/2000.

 

La dichiarazione di pubblica utilità per le opere di cui al presente Accordo consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo  le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).

Le Amministrazioni che in relazione alle opere comprese nel Piano degli interventi di cui al presente Accordo risultino interessate all’applicazione delle citate procedure espropriative sono titolate all’espletamento di tutte le iniziative e attività necessarie per portare a compimento dette procedure nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 8/6/2001, n.327. 

 

Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dalle Amministrazioni e dai soggetti attuatori derivanti da precedenti norme di legge in materia.

 

 

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza è assimilato, a tutti gli effetti, alla Cabina di Regia di cui alla D.G.R. n. 55-9902 dell’8/7/2003 come integrata dalla D.G.R. n. 88 – 7841 del 17/12/07 e, pertanto, svolge tutti i compiti a questa affidati.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall’Assessore  delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l’Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila  sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R.  n.27-23223 del 24/11/1997, come modificata integrata dalla D.G.R.  n. 60 – 11776 del 16/2/2004.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato al precedente Art. 13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

 

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori e/ degli attuatori anche mediante procedura scritta.

 

Art. 18 - Vincolatività dell’Accordo e impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

La Provincia, da parte sua, si impegna a prevedere per tutta la durata attuativa dell’Accordo di programma la struttura incaricata del supporto tecnico-amministrativo alla Comunità Montana, ai fini dello svolgimento delle attività indicate all’art. 5.

Art. 19 – Revoca e sanzioni

Qualora non siano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di programma  e dalle eventuali modifiche ad esso apportate secondo le modalità stabilite dal medesimo, la Regione procede alla revoca anche parziale dei finanziamenti concessi.

La riduzione del finanziamento regionale potrà essere disposta, in misura proporzionale, in relazione  al minor costo delle opere realizzate documentato in sede di rendicontazione finale, fatte salve le decisioni assunte sull’uso delle economie realizzate nel corso della validità dell’Accordo. 

 

Art. 20 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di Vigilanza di cui all’art.17.

 

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest’ultimo per i motivi sopraddetti, tali controversie saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

 

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Vercelli ed uno scelto in rappresentanza dei restanti sottoscrittori che giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

 

In difetto di designazione, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Torino provvederà alla relativa designazione nel caso in cui la parte inadempiente non abbia nominato il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente.

 

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

 

Art. 21 – Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo  è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali – ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante Decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

A seguito del D.P.G.R. di approvazione l’Accordo sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte su iniziativa del Responsabile del procedimento.

 

Art. 20 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge

 

Art. 21 -  Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico dell’Ente richiedente.

 

Art. 22 – Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo, salvo quanto diversamente indicato.

 

Elenco Allegati

Allegato 1: “Piano degli interventi.

Allegato 2: “Schede di monitoraggio intervento”.

 

Letto, confermato e sottoscritto

 

Torino, 29 luglio 2008

 

per la REGIONE PIEMONTE, su delega della Presidente della Giunta regionale, l’Assessore al Turismo Giuliana Manica

per la PROVINCIA di CUNEO Il Presidente

per la Comunità Montana ALTA VAL TANARO Il Presidente

per la Comunità Montana VALLE STURA L’Assessore delegato

la Comunità Montana VALLE VARAITA Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI GESSO e VERMENAGNA Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI MONREGALESI Il Presidente

per la Comunità Montana VALLI PO, BRONDA e INFERNOTTO Il Presidente

per il Comune di ARGENTERA l’Assessore delegato

per il Comune di CRISSOLO Il Sindaco

per il Comune di ENTRACQUE Il Sindaco

per il Comune di FRABOSA SOPRANA Il Sindaco

per il Comune di GARESSIO Il Sindaco

per il Comune di PAESANA Il Sindaco

per il Comune di PONTECHIANALE Il Sindaco

per il Comune di ROBURENT Il Sindaco

per il Comune di ROCCAFORTE MONDOVI’ Il Vice Sindaco

 

_______________________________________________

 

 

DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA REGIONALE

 

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2008, n. 24-9188

Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile. Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Assetto del Territorio del 26.3.2008. Approvazione del Bando di gara.

 

A relazione dell'Assessore Conti:

 

Premesso che:

 

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26.3.2008, Registrato alla Corte dei Conti del 26.4.2008, Ufficio di controllo sugli atti del Ministero, registro n. 4, foglio n. 151, è stato finanziato il programma innovativo in ambito urbano denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, finalizzato ad incrementare la disponibilità di alloggi da offrire in locazione a canone sostenibile nonché a migliorare l’equipaggiamento infrastrutturale dei quartieri caratterizzati da condizioni di forte disagio abitativo;

 

le risorse statali disponibili sono pari ad euro 311.455.00,00 di cui euro 31.145.500,00, pari al 10% dell’importo accantonato, saranno oggetto di una successiva ripartizione integrativa premiale da parte del Ministero. Pertanto la disponibilità statale residua da ripartire tra le regioni e le province autonome è pari ad euro 280.309.500,00. Alla Regione Piemonte è stato attribuito un finanziamento pari ad euro 24.359.736,48;

 

il citato Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 17.5.2008. Ai sensi dell’art. 4 del Decreto le regioni dovevano comunicare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione ovvero entro il 16.6.2008, la disponibilità al cofinanziamento del Programma stabilito in misura pari al 30% del finanziamento statale attribuito. L’importo a carico della Regione Piemonte ammonta ad euro 7.307.920,94;

la Giunta regionale con deliberazione n. 23-8940 del 9.6.2008 ha dichiarato la propria disponibilità a cofinanziare il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nella misura prevista dall’art. 4 del D.M. del 26.3.2008, per un importo pari ad euro 7.307.920,94; l’apposito capitolo di bilancio sarà istituito successivamente al trasferimento delle risorse statali;

 

ai sensi dell’art. 8 del citato Decreto le regioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero entro il 16.7.2008, devono predisporre un apposito bando di gara mediante il quale sono fissate le modalità attuative e di partecipazione dei comuni. I comuni in relazione alla proposta di intervento presentata devono partecipare con una quota di cofinanziamento pari al 14% del finanziamento complessivo Stato-Regione;

 

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.4.2008, si è provveduto alla definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Di tale definizione risulta opportuno tenere conto nella predisposizione dei programmi di edilizia sociale;

 

con deliberazione della Giunta regionale n. 27-7346 del 5/11/2007 sono state approvate le “Linee guida per il social housing in Piemonte” ad integrazione del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20.12.2006. Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 55-9151 del 7.7.2008 sono stati approvati gli indirizzi, criteri e modalità per la sperimentazione degli interventi di social housing tramite casi pilota. Nei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile presentati dai comuni possono essere previsti anche interventi di social housing così come individuati nei provvedimenti citati;

 

la Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 3.7.2008 ha approvato un documento recante le “Linee guida per la redazione dei bandi attuativi del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile (CQ3)”;

 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 6028 dell’8.7.2008 ha fornito alle Regioni chiarimenti in merito alla predisposizione del bando di gara e agli elementi irrinunciabili che esso deve contenere, ai tempi di pubblicazione, alle modalità di selezione delle proposte comunali ed all’attuazione degli interventi.

 

Considerato che:

occorre procedere alla predisposizione ed all’approvazione del Bando di gara che precisi le modalità di partecipazione del Comuni, i contenuti delle proposte ed i criteri di valutazione delle medesime;

 

il Programma dovrà essere prioritariamente finalizzato ad incrementare l’offerta di abitazioni in locazione a canone sostenibile e la dotazione di servizi e infrastrutture di quartiere degradati di comuni a più forte disagio abitativo ed occupazionale. Il Programma dovrà altresì prendere in considerazione le risorse locali (sociali, fisiche, economiche, culturali) su cui far leva al fine di incentivare la partecipazione di investimenti privati, favorire l’integrazione sociale e porre in essere iniziative che prevedano la partecipazione degli abitanti del quartiere alla definizione degli obiettivi del Programma e alla sua realizzazione. Costituirà quindi condizione di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che incrementino la dotazione finanziaria del Programma, nonché la previsione d’interventi residenziali realizzati con risorse private che favoriscano l’integrazione sociale e l’adeguamento dell’offerta abitativa alla diversificazione dei fabbisogni della domanda residenziale.

 

entro il 16.7.2008 deve essere predisposto il Bando di gara “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”, per l’ulteriore corso al Ministero.

 

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale con voto unanime, espresso nelle forme di legge;

 

delibera

- di approvare il Bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte di programmi di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ed il relativo allegato 1 “Indirizzi al programma di sostenibilità”, che della presente deliberazione costituiscono parte integrante e sostanziale;

 

- di stabilire, in ottemperanza a quanto richiesto dall’art. 8 del Decreto Ministeriale del 26.3.2008, che a far data dall’inizio dei lavori del primo intervento il responsabile comunale del procedimento per l’attuazione del Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, nominato ai sensi dell’art. 7, lett. D) del Bando, invii annualmente alla Regione Piemonte una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nel Programma, sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici e privati nonché la comunicazione dei valori relativi agli indicatori individuati per attestare i risultati attesi;

 

- di rinviare ad un successivo provvedimento amministrativo, a seguito del trasferimento delle risorse statali, l’individuazione dei capitoli di bilancio a copertura del cofinanziamento regionale;

 

- di demandare al Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, arch. Mariella Olivier, il coordinamento tecnico del Bando e dell’istruttoria dei programmi ai fini della loro valutazione da parte della Commissione;

 

- di nominare il Responsabile del Settore Attuazione degli Interventi in Materia di Edilizia, arch. Giuseppina Franzo, quale responsabile regionale del procedimento amministrativo per l’attuazione del Bando di gara e dei programmi innovativi in ambito urbano presentati dai comuni.

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

 

(omissis)

Allegato


inserisci allegati dgr 9188
Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 29-9793

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova variante in cavo relativa all'elettrodotto a 132 kV "Momo-Novara Nord" T. 438, in Comune di Novara.

 

A relazione dell'Assessore Bairati:

 

L’articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”, a modifica dell’art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica […] sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti […].

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P2008001111 del 8 Aprile 2008 ha presentato al Ministero per le Attività Produttive richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della nuova variante in cavo relativa all’elettrodotto a 132 kV “Momo-Novara Nord” T. 438, in Comune di Novara.

L’intervento in esame, la cui programmazione originaria è frutto di una concertazione fra il Consorzio CAV.ToMi, Enel Distribuzione (al tempo proprietaria della linea in questione, poi passata a Terna) e il Comune di Novara, si connota quale opera di compensazione collegata alla realizzazione dell’Alta Velocità. Essa, infatti, rientra nell’ambito di un complessivo programma di riordino ed interramento della rete a 132 kV che interessa l’area settentrionale del territorio del Comune di Novara,  la cui copertura finanziaria è a carico del citato Consorzio CAV.ToMi.

L’intervento consiste nella ricostruzione, in soluzione mista cavo-aereo, dell’attuale linea T. 438 “Novara Nord – Momo” a 132 kV nel tratto compreso tra la Cabina Primaria Novara Nord e il sostegno n. 54. Il progetto costituisce una nuova modifica ad un progetto di variante già autorizzato con decreto interministeriale n. 239/EL-4/14/2006 del 7 novembre 2006, emanato previa intesa regionale, espressa con DGR n. 33-3357 dell’11 luglio 2006. La necessità di tale modifica di tracciato scaturisce da una specifica richiesta del Comune di Novara che si è fatto promotore per l’individuazione di una soluzione di tracciato che allontanasse maggiormente la localizzazione del cavo già autorizzato da una zona urbanizzata ai margini della città di Novara. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), a seguito di incontri tra l’amministrazione comunale e Terna S.p.A. per la definizione di un tratto di tracciato alternativo, ha ritenuto ammissibile la richiesta. A seguito poi della presentazione da parte di Terna S.p.A. di istanza presso il MiSE, con nota del 4 dicembre 2007, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della nuova variante, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato avvio ad un nuovo procedimento autorizzativo, finalizzato al rilascio di una nuova intesa.

Per quanto concerne l’aspetto tecnico, il progetto consiste nella realizzazione di una variante aerea dell’attuale campata compresa tra i pali n. 54 e 55, nonché di una variante in cavo fino alla stazione di Novara Nord. In particolare, il tracciato della nuova variante in cavo si differenzia dal progetto precedentemente autorizzato solo nel tratto ricompreso tra l’attraversamento dell’autostrada To-Mi e l’area attigua all’abitato di Veveri. In tale porzione di tracciato, poi, il progetto in esame si discosta dal precedente per un minor interessamento della viabilità e dell’area edificata di Veveri. Complessivamente, il tracciato in progetto risulta essere più breve di circa 850 m della variante precedentemente autorizzata, per una lunghezza complessiva di 2800 m circa. Ad esso sono correlate le opere di dismissione e recupero di 2300 m di linea aerea esistente e di 13 tralicci, con un evidente effetto di decongestionamento del territorio del Comune di Novara.

Per quanto riguarda l’aspetto procedimentale relativo al rilascio dell’autorizzazione di cui all’intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 1641 del 23 aprile 2008, ha chiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all’accertamento di conformità dell’intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 19 maggio 2008 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi del DL 239/2003, per l’autorizzazione dell’intervento in oggetto, indetta dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota del 5.05.2008, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 10157 del 05.06.2008.

 In attuazione della DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, anche per razionalizzare l’attribuzione delle competenze e rendere più incisiva l’azione regionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l’esercizio dell’opera.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 9 settembre 2008, dopo l’illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto ed una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, è stato dato atto dell’assenso in ordine alla compatibilità urbanistica dell’opera preventivamente espresso dal Comune di Novara con nota del 15 maggio 2008. In seguito, sono stati acquisiti i seguenti contributi e pareri interni:

·                              parere trasmesso da parte del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Novara (nota n. 58722 del 1/09/2008), in cui non vengono rilevate interferenze con corsi d’acqua pubblici e/o demaniali;

·                              dichiarazione (con nota n. 43224 del 30 settembre 2008) del Settore Gestione Beni Ambientali, in cui, recepiti i pareri del Comune di Novara (espresso in data 18 settembre 2008) e del Settore Decentrato Opere Pubbliche di Novara, si rileva, come l’area dell’intervento non sia soggetta ad alcun vincolo paesaggistico;

·                              parere favorevole del Settore infrastrutture Rurali e Territorio, trasmesso con nota del 19 settembre 2008, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni circa la corretta gestione del cantiere e dei correlati ripristini;

 

E’ stato altresì acquisito il parere del Rappresentante del Centro Regionale dell’Arpa per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, che rileva l’assenza di una specifica relazione in progetto sui campi elettromagnetici, comunicando tuttavia che dalle verifiche effettuate l’obiettivo di qualità dei 3 microtesla è comunque garantito lungo tutto il tracciato. Il parere è quindi positivo, condizionatamente al rispetto di specifiche prescrizioni di seguito illustrate, volte a mitigare gli effetti di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

In ogni caso, sono state individuate alcune raccomandazioni/prescrizioni da attuare durante la fase di realizzazione dell’opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti anche dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell’aria, paesaggio, e segnatamente:

 

per la componente acque superficiali e sotterranee

si prescrive che nelle successive fasi di progettazione, il proponente verifichi con il soggetto gestore della Roggia Mora (Associazione Irrigazione Est Sesia – Via Negroni 7 - Novara) le soluzioni individuate per risolvere le interferenze con il canale stesso e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza.

Inoltre, per l’intera durata dei lavori si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell’Impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela dall’inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente ed indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, della Roggia Mora e del Canale Quintino Sella, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all’effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

 

per la componente della qualità dell’aria

per l’intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l’utilizzo di mezzi d’opera in perfetto stato manutentivo, nonché l’utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e pulverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

 

per la gestione degli inerti

si prescrive che nel tratto in cui il tracciato del cavo ricade in aree agricole, il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico sia adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, posizionando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

Si raccomanda uno smaltimento differenziato delle macerie derivanti dalla demolizione di manufatti interessati dal passaggio della linea;

 

per il rumore e le vibrazioni

in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell’elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l’impatto acustico;

 

per la componente paesaggistica

si prescrive il ripristino delle aree agricole interessate dall’interramento dell’elettrodotto, ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l’esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti. A tal fine, il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino.

Si raccomanda inoltre di provvedere ove necessario all’inerbimento delle porzioni di terreno interessate. Infine, per quanto concerne la costruzione dei nuovi sostegni n. 54 e 55, si raccomanda di realizzare una finitura superficiale di natura opaca e a tonalità bruno-chiaro, al fine di favorirne l’inserimento paesaggistico.

 

per la componente relativa all’esposizione della popolazione a campi elettromagnetici

-        poiché nella configurazione di posa a trifoglio ed in corrispondenza delle buche giunti potrebbe essere superato l’obiettivo di qualità, qualora esse vengano a insistere su aree per le quali è prevista una permanenza prolungata (maggiore di 4 h/giorno), quali aree gioco e similari, per tali casi si prescrive di mitigare l’esposizione al campo magnetico, mediante la posa in opera di adeguate schermature nei tratti interessati;

-        il proponente, inoltre, dovrà produrre una valutazione del campo magnetico per la linea in oggetto, sia nella configurazione di posa a trifoglio, sia per le buche giunti. Inoltre, poichè l’inserimento del sostegno portaterminali previsto per l’aggancio tra la linea aerea e il tratto in cavo (nuovo sostegno 55) costituisce una significativa sorgente di campo elettrico e magnetico, il proponente dovrà verificare che la discesa dei conduttori lungo il sostegno non causi il superamento dei limiti nella zona circostante, avendo cura di effettuare la valutazione per tutti i luoghi accessibili alla popolazione. In tale valutazione dovrà essere anche specificato il n° di buche giunti previste e loro posizione in planimetria.

 

Si raccomanda, in ultimo, che nel progetto esecutivo il proponente produca una planimetria che riproduca le fasce di rispetto calcolate secondo la metodologia approvata con DM 29 maggio 2008 e le fasce di attenzione calcolate utilizzando la medesima metodologia facendo riferimento ad un valore pari a 0,5 microtesla, relativamente alla porzione di tracciato sia in aereo, sia in cavo.

In ultimo, si dà atto che il Settore regionale Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica della Direzione Programmazione Strategica, politiche territoriali ed edilizia non ha ancora espresso il parere di competenza.

Pertanto, in considerazione del fatto che l’intervento in progetto risulta consentire una significativa riduzione della densità territoriale della rete in alta tensione nel Comune di Novara, nonché essere di limitato impatto, in quanto realizzato pressoché interamente in cavo lungo il tracciato della viabilità comunale e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l’autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente e che il Comune di Novara ha espresso fin da subito un parere favorevole circa la compatibilità urbanistica dell’intervento in progetto, come sopra rappresentato;

ritenuta la necessità di prevedere l’osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

 

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la D.G.R. n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

vista la D.G.R. n. 33-3357 dell’11 luglio 2006;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

delibera

 

-                                di esprimere l’intesa di cui all’art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all’istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto: esecuzione della nuova variante in cavo relativa all’elettrodotto a 132 kV “Momo-Novara Nord” T. 438, in Comune di Novara;

-                                di dare atto, ai fini degli adempimenti di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, nelle more dell’espressione del parere del Settore regionale competente in ordine all’accertamento della conformità urbanistica, che con nota del 15 maggio 2008 il Comune di Novara ha espresso il proprio assenso all’intervento in progetto;

-                                di dare atto che, pur in assenza dell’accertamento della conformità urbanistica dell’opera, come in premessa illustrato, l’autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

-        di stabilire che l’intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni/raccomandazioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella relazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell’obiettivo di qualità per l’inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell’impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici relativi al tracciato della variante realizzata, ai fini dell’aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

4. dell’impegno da parte del proponente a dismettere e smantellare il tratto di linea aerea sostituito, nel termine di 4 mesi dall’entrata in esercizio della variante in esame, e a cancellare contestualmente ogni vincolo di servitù ad esso correlato;

 

-        di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Novara e alla società Terna S.p.a..

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 30-9794

Conferimento incarico di consulenza in materia di ricerca e innovazione a supporto dell'Organo politico alla dott.sa Daniela Giuffrida. Impegno di spesa di euro 15.000,00 sul cap.117150/2008 , assegnazioni pluriennali di euro 55.000,00 sul cap.117150/2009 e di euro 20.000,00 sul cap. 117150/2010.

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

 

-                di affidare un incarico di consulenza a supporto dell’Organo politico, nella persona dell’Assessore all’Innovazione, Ricerca e Università in materia di interventi regionali, nazionali e comunitari per le finalità e gli obiettivi specifici  di cui in premessa  alla dott.sa Daniela Giuffrida.

-                di approvare l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento dell’incarico che regola i rapporti tra la Regione Piemonte e il consulente.

-                di autorizzare l’Assessore Andrea Bairati alla stipulazione della sopraccitata convenzione in nome e per conto della Regione Piemonte.

-                di indicare il periodo di durata dell’incarico dalla stipulazione del contratto sino alla data stabilita per le elezioni del 2010 del Presidente della Giunta Regionale per un compenso lordo di € 75.000,00 oltre I.V.A. 20%  per complessivi euro 90.000,00.

-                di impegnare  la somma di € 15.000,00 per far fronte agli oneri derivanti fino a dell’esercizio 2008 sul cap. 117150 del bilancio di previsione per l’anno 2008 che presenta la necessaria disponibilità (4570/2008).

-        di  assegnare la somma di euro 55.000,00 sul cap. 117150/2009 (100076) e la somma di euro 20.000,00 sul cap. 117150/2010 (100023) del bilancio pluriennale 2008-2010  per far fronte alla spesa fino alla scadenza dell’obbligazione.

-                di liquidare la relativa spesa secondo i tempi e le modalità indicate nell’allegato schema di convenzione che regola i rapporti tra le parti, demandando alla Direzione Innovazione, Ricerca e Università gli adempimenti relativi alla liquidazione degli importi previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 33-9797

Affidamento di incarico per la consulenza a supporto dell'organo politico in materia di governo del territorio al prof. Riccardo Beltramo. Spesa Euro 10.000,00 (cap. 117150/08). (imp. 4578/2008).

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

-                di affidare al prof. Riccardo Beltramo l’incarico di consulenza, a partire dalla stipula della convezione e che si concluderà entro il 31 gennaio 2009, a supporto della Giunta Regionale per le finalità e nelle materie di cui in premessa;

-                di approvare l’allegato schema di convenzione per lo svolgimento dell’incarico che regola i rapporti tra la Regione Piemonte ed il prof. Riccardo Beltramo;

-                di delegare l’Assessore alle Politiche Territoriali Sergio Conti alla stipulazione della sopra citata convenzione per nome e per conto della Regione Piemonte;

-                di impegnare a tal fine la somma di € 10.000,00 sul capitolo di bilancio 117150/2008 che presenta la necessaria disponibilità (I. 4578/2008);

-                di liquidare la relativa spesa secondo i tempi e le modalità precisate nella convenzione che regola i rapporti tra le parti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 44-9808

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 23 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008. Patrocinio del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin e del Prof. Avv. Alberto Romano. Spesa presunta euro 6.000,00.

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

 

di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la Presidente della Giunta Regionale ad impugnare avanti la Corte Costituzionale l’art. 23 bis del Decreto Legge 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. n. 133/2008 avvalendosi della rappresentanza e difesa in giudizio congiunta e disgiunta del Prof. Avv. Roberto Cavallo Perin e del Prof Avv. Alberto Romano,con elezione di domicilio in Roma, Lungo Tevere Sanzio Raffaello n. 1, presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Romano.

La spesa afferente l’incarico è presunta in euro 6.000,00 e sarà impegnata e liquidata con successivo atto deliberativo, previa presentazione della parcella redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 45-9809

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo predisposte ai sensi del Piano annuale di attuazione per l'anno 2008 della L.R. n. 4 del 24.01.2000 "Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici" e s.m.i.

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

 

- di stabilire, per le motivazioni espresse, che le disponibilità di risorse di cui al cap. 240715 UPB 18092 implementate con la L.R. n. 28 del 30.09.2008 “Assestamento al Bilancio di previsione per l’anno 2008” saranno destinate al finanziamento dei progetti che risulteranno di importanza strategica regionale ai sensi del paragrafo 1.10 del Piano 2008 e della D.G.R. n. 28-9298 del 28.07.2008 ed in particolare quelli  volti a migliorare l’efficienza, la competitività e la qualità delle stazioni turistiche invernali presenti nella nostra regione;

- di prorogare, per le motivazioni espresse, il termine di cui al paragrafo 2.1 del Piano 2008 approvato con D.G.R. n. 65-9161 del 7.7.08 per la presentazione delle proposte progettuali presentato in applicazione della L.R. n. 4 del 24.01.2000 “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo dei territori turistici” e s.m.i. – fino al 10 novembre 2008;

- di stabilire che i progetti ritenuti di valenza strategica regionale, ai sensi del paragrafo 1.10 del Piano 2008, saranno approvati con atto deliberativo della Giunta Regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 59-9822

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte Costituzionale per dichiarazione di illeggitimita' costituzionale degli artt. 58 e 64 del D.L. 112/2002, convertito nella L. n. 133/2008. Patrocinio degli avvocati Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi.

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale ad impugnare avanti la Corte Costituzionale gli artt. 58 e 64 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito nella L. 133/2008, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione avvalendosi della rappresentanza e difesa in giudizio, tanto unitamente quanto disgiuntamente, degli avv.ti Giovanna Scollo e Gabriele Pafundi, con elezione di domicilio presso il secondo in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14.

La spesa afferente l’incarico può considerarsi ricompresa in quella di cui al D.G.R. n. 25-9751 del 6.10.2008 e sarà liquidata con successivo atto deliberativo previa presentazione della parcella redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 61-9824

Autorizzazione a proporre appello avverso l'ordinanza del T.A.R. Piemonte n. 748/08 del 13/9/2008 in materia di concessione mineraria. Patrocinio nel giudizio e nella successiva esecuzione degli avv.ti Pier Carlo Maina e Giovanni M. Cocconi. Spesa presunta euro 2.000.

 

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale alla proposizione dell’appello in premessa descritto ed all’esplicazione di ogni conseguente attività processuale a tutela dell’interesse dell’Ente nel giudizio e nella eventuale successiva esecuzione, mediante la rappresentanza e difesa degli avv.ti Pier Carlo Maina e Giovanni M. Cocconi eleggendo domicilio presso quest’ultimo in Roma, Via Ciro Menotti, 1 – 00195 Roma.

La spesa presunta di euro 2.000 afferente all’incarico all’avv. Giovanni M. Cocconi sarà impegnata e liquidata con apposito atto deliberativo previa presentazione della parcella, redatta con tariffe non superiori ai minimi di cui al D.M. 8/4/2004 n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

 

(omissis)

 

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DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

 

Deliberazione del Consiglio Regionale 30 settembre 2008, n. 214 – 40970

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (articolo 12, comma 1, Statuto della Fondazione) – Collegio dei Revisori dei Conti – designazione di 1 membro effettivo.

 

Punto 4): “Nomine”.

Si procede alla seguente nomina:

Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (articolo 12, comma 1, Statuto della Fondazione) – Collegio dei Revisori dei Conti – designazione di un membro effettivo.

Premesso che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, dello Statuto della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, il Consiglio regionale deve procedere, congiuntamente alla Provincia e al Comune di Torino, alla designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione stessa;

considerato che, ai sensi del sopracitato articolo dello Statuto della Fondazione, il nominativo individuato con la presente deliberazione del Consiglio regionale dovrà essere designato, se condiviso, dalla Provincia e dal Comune di Torino, con gli atti di competenza;

considerato che il Consiglio regionale ha avviato l’iter per la designazione di un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 dell’11 settembre 2008;

viste le candidature pervenute nei termini e considerato che tutti i candidati possiedono i requisiti richiesti per tale designazione;

procede allo svolgimento del punto dell’ordine del giorno.

Il Presidente Gariglio dispone la distribuzione della lista dei candidati e della scheda relativa alla designazione di un membro effettivo in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, per la votazione a scrutinio segreto.

Il Presidente Gariglio nomina scrutatori i Consiglieri Dalmasso e Guida.

La Consigliera Segretaria Spinosa procede all’appello nominale dei Consiglieri.

(omissis)

Il Presidente Gariglio procede alla proclamazione dell’esito della votazione in base allo scrutinio effettuato dall’Ufficio di Presidenza:

 

Presenti in aula al momento della votazione: n. 44

Votanti: n. 44

Hanno riportato voti:

Saracco Claudio (omissis) n. 27

Alberione Stefano n. 1

Ciravegna Marzio n. 1

Rolando Sergio n. 1

Schede bianche: n. 14

Schede nulle: n. -

 

Il Presidente Gariglio proclama designato, in seno al Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, quale membro effettivo, il signor Claudio Saracco, proponendolo al Sindaco di Torino e al Presidente della Provincia di Torino affinché procedano, congiuntamente alla Regione, ad analoga designazione, adottando gli atti di propria competenza.

 

(omissis)

 

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DELIBERAZIONI
DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO REGIONALE

 

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 29 settembre 2008, n. 125

Dirigenti regionali – Presa d’atto del protocollo di intesa sottoscritto in data 8/9/2008 dalla delegazione di parte pubblica e sindacale (MP)

 

(omissis)

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

(omissis)

L’Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

di recepire quanto stabilito nell’accordo sindacale siglato l’8/9/2008 dalla delegazione di parte pubblica e sindacale che modifica il punto 9 del Protocollo di intesa sindacale sottoscritto il 22/6/2006 e recepito con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112 del 5/7/2006, allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

 

(omissis)

 

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DETERMINAZIONI
DEI DIRIGENTI

 

 

Codice DA1100

D.D 7 ottobre 2008, n. 815

Affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l'espletamento di attivita' inerenti progetti di Educazione Alimentare.

 

Vista la D.G.R. n. 63 – 7291 del 29 ottobre 2007 “Fattorie didattiche. Approvazione della Carta degli Impegni e della Qualità e approvazione delle modalità di iscrizione per un elenco regionale delle fattorie didattiche della Regione Piemonte” con la quale si è sancito l’iter di formazione di un elenco regionale delle aziende agricole che forniscono servizi educativi; promozione dell’istituzione di una rete nazionale delle fattorie didattiche con un progetto in grado di configurarsi come occasione di formazione culturale e strumento di conoscenza delle opportunità professionali offerte dalla nuova agricoltura;

Vista la necessità di sviluppare i progetti di Educazione Alimentare predisponendo percorsi educativi e svolgendo attività di comunicazione e organizzazione e supporto di eventi, e in particolare di garantire supporto organizzativo in occasione della prima edizione, a livello nazionale, del Salone della Nuova Agricoltura sostenibile, innovativa e di qualità (primavera 2009), evento che presenta e valorizza le buone e virtuose pratiche agricole, nell’ambito del quale particolare attenzione sarà data al mondo della scuola, cui verranno riservati un apposito spazio espositivo e una forte azione di comunicazione;

La Direzione Agricoltura intende affidare ad un soggetto esterno l’espletamento delle attività inerenti i progetti di Educazione Alimentare e in particolare l’oggetto della collaborazione consisterà in:

-                                           supporto organizzativo e progettuale per il Salone della Nuova Agricoltura con un significativo contributo all’attività di educazione e informazione alimentare nell’ambito dell’evento;

-                                           regolare attività di coordinamento della rete regionale e nazionale delle fattorie didattiche, aspetti promozionali e formativi;

-                                           elaborazione di programmi educativi afferenti al territorio rurale piemontese, anche nei suoi aspetti storico-artistici e culturali.

Vista la nota n. 11180/DA1100 del 24 aprile 2008 con la quale la Direzione 11.00 ha effettuato una ricerca di professionalità per lo svolgimento delle iniziative suddette.

Considerato che la ricerca di cui sopra ha dato esito negativo;

Vista la circolare della Presidente della Regione Piemonte in data 29/01/2008, prot. 17257PRES./ DA05.00, con la quale si precisa che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa debbano essere stipulati esclusivamente con esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, così come previsto dall’art. 3, comma 76 della Finanziaria 2008 che ha modificato l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001;

Ritenuto opportuno individuare il soggetto per tale collaborazione mediante una selezione pubblica per titoli (basata sull’analisi dei curricula vitae pervenuti e attraverso un colloquio), della quale è stata data notizia mediante pubblicazione sia sul BUR sia sul sito internet della Regione Piemonte all’interno della sezione “servizi ai cittadini”.

Preso atto che in seguito alla valutazione dei curricula pervenuti nei termini e nelle modalità previste, e dell’espletamento dei colloqui previsti dal bando, è risultata idonea la dott.ssa Francesca Ratti.

Si ritiene di procedere all’affidamento alla dott.ssa Francesca Ratti dell’incarico professionale per un periodo di 12 mesi, eventualmente prorogabile per periodo analogo o inferiore, e di quantificare il compenso in € 26.232,00(oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi inclusi), secondo le modalità previste dall’allegato contratto che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

La Regione si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute per le missioni ai fini dell’espletamento dell’incarico in misura non eccedente la somma di euro 5.000,00.

Per tale spesa si farà fronte con i fondi iscritti sul cap 116653 /08 (assegnazione numero 100183 ) e per la somma di euro 20.000 sul cap. 117150 (impegno delegato n. 4466) come da D.G.R. n. 59- 9725 del 30-09.2008.

Tutto ciò premesso,

 

IL DIRETTORE

Visto l’art. 7 del d.lgs 30.3.2001, n. 165;

Visto l’art. 17 della L.R. 23/08

Vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7;

Vista la L.R.  13 del 23 maggio 2008

Vista la D.G.R. n. 3-8950 del 16 giugno 2008

Vista la circolare della Regione Piemonte 29/01/2008, prot. 17257PRES./DA05.00,

determina

di affidare alla Dott.ssa Francesca Ratti per le motivazioni riportate in premessa, l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di anni uno (eventualmente prorogabile per periodo analogo o inferiore), secondo le modalità indicate nell’allegato schema di contratto, unito come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di provvedere alla stipula del contratto in data successiva alla pubblicazione di cui al punto precedente;

A titolo di corrispettivo verrà corrisposta la somma di € 26.232,00 (oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi inclusi). La Regione si impegna altresì a rimborsare le spese sostenute per le missioni ai fini dell’espletamento dell’incarico in misura non eccedente alla somma di euro 5.000,00.

L’erogazione delle somme spettanti a titolo di compenso avverrà secondo i tempi e le modalità indicate nel contratto che regola i rapporti tra le parti.

Alla spesa complessiva di euro 31.232,00 si fa fronte per la somma di euro 11.232,00 con l’impegno sul cap. 116653 /08 (assegnazione numero 100183 ) e per la somma di euro 20.000 sul cap. 117150 (impegno delegato n. 4466) come da D.G.R. n. 59- 9725 del 30-09.2008.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale

Gianfranco Corgiat Loia

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 587

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Sistemi Informativi e Informatici. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa al Dr. Luca Ghiraldi per lo svolgimento di "Attività di catalogazione e georeferenziazione delle basi di dati disponibili". Spesa di Euro 9.967,00 (Capitolo 137662/2008).

 

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

 

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  al Dott. Luca Ghiraldi, (omissis), un incarico, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione Sistemi Informativi e Informatici del M.R.S.N. di “Attività di catalogazione e georeferenziazione delle basi di dati disponibili”  ed in particolare:

- Supporto all'organizzazione del sistema informativo del Museo, gestione delle banche dati relative alle collezioni e alle aree di elevato pregio naturalistico, messe a disposizione dai diversi Settori regionali e da Istituti ed Enti di ricerca;

- supporto alla predisposizione degli strumenti cartografici necessari per l'attività di georeferenziazione delle collezzioni, utilizzando allo scopo anche strumenti informatici;

- collaborazione, con Università, Enti di ricerca e realtà del territorio per la realizzazione di progetti finalizzati alla valorizzazione e divulgazione di aree particolarmente importanti dal punto di vista geologico-naturalistico.

 

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione Sistemi Informativi e Informatici del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e il Dott. Luca Ghiraldi mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale  n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 29.900,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 29.900,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 9.967,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 19.933,000 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 9.967,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 9.967,00 (o.f.i.) a favore del Dott. Luca Ghiraldi con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L’impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall’articolo 3, coma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 “Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione  web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente responsabile

Ermanno De Biaggi

 

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 588

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Didattica e Museologia. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Monica Matta per lo svolgimento di "Attivita' di didattica e divulgazione verso le scuole ed il pubblico generico". Spesa di Euro 4.500,00 (Cap. 137662/2008).

 

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

 

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  alla Dott.ssa Monica Matta, (omissis), un incarico, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione didattica e museologia del M.R.S.N. di “Attività di didattica e divulgazione verso le scuole ed il pubblico generico” ed in particolare:

partecipazione alla progettazione, preparazione del materiale didattico e conduzione delle attività didattiche previste dalle convenzioni stipulate dal M.R.S.N. con le scuole di ogni ordine e grado;

partecipazione alla progettazione e conduzione dei corsi di formazione e aggiornamento;

partecipazione alla progettazione, preparazione del materiale didattico e conduzione delle attività didattiche e delle visite guidate per ogni classe di utenza anche nei giorni festivi;

partecipazione a manifestazioni sul territorio per presentazione attività Sezione didattica;

ricerca e/o realizzazione di materiale iconografico;

ricerca e ideazione di itinerari naturalistici sul territorio regionale di supporto alle attività didattiche;

realizzazione di presentazioni in power-point con animazioni 3D per le attività laboratoriali.

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione didattica e museologia del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e la Dott.ssa Monica Matta mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale  n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 18.000,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 18.000,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 4.500,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 13.500,00 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 4.500,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 4.500,00 (o.f.i.) a favore della Dott.ssa Monica Matta con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L’impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall’articolo 3, coma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 “Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione  web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente responsabile

Ermanno De Biaggi

 

 

Codice DA1807

D.D 6 ottobre 2008, n. 589

Museo Regionale di Scienze Naturali. Sezione Ufficio Stampa. Affidamento incarico di Collaborazione Coordinata e Continuativa alla Dott.ssa Isabella Schiffer per lo svolgimento di "Attivita' di supporto all'Ufficio Stampa e di Comunucazione". Spesa di Euro 8.050,00 (Cap. 137662/2008).

 

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

 

Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa,  alla Dott.ssa Isabella Schiffer, (omissis), un incarico, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. che disciplina la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nella forma della Collaborazione Coordinata e Continuativa (Art. 409, Comma 3 del Codice di Procedura Civile), per lo svolgimento presso la Sezione Ufficio Stampa del M.R.S.N. di “Attività di supporto all’Ufficio Stampa e di Comunicazione” ed in particolare:

-                                           supporto alle attività di comunicazione, informazione e di relazioni esterne;

-                                           aggiornamenti indirizzari;

-                                           organizzazione e gestione conferenze stampa;

-                                           organizzazione iniziative di divulgazione e di informazione  scientifica e culturali;

-                                           collaborazione alla gestione dei rapporti in materia con altri Musei e Collezioni naturalistiche e scientifiche del Piemonte e di altre Regioni;

-                                           collaborazione alla gestione di rapporti con uffici di promozione turistica.

La prestazione sarà svolta in stretta collaborazione ed integrazione con il Responsabile della Sezione Ufficio Stampa del M.R.S.N. a cui spetta il compito di programmazione e di coordinamento delle attività e di controllo e verifica del loro andamento.

Di regolare il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione Regionale e la Dott.ssa Isabella Schiffer mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b) della legge regionale  n. 8 del 23 gennaio 1984 sulla base dello schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire in 12 mesi la durata del rapporto contrattuale a far data dalla sua sottoscrizione.

Di stabilire in Euro 24.150,00 (o.f.i.) il compenso complessivo necessario per lo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Di stabilire che alla spesa complessiva di Euro 24.150,00 (o.f.i.) si può far fronte in due fasi: la prima per un importo di Euro 8.050,00 (o.f.i.), necessaria per compensare le prestazioni da svolgersi entro la fine del mese di gennaio 2009, con lo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155); la seconda per un importo di Euro 16.100,00 (o.f.i.), fino al termine del rapporto contrattuale, con lo stanziamento che sarà reso disponibile sul competente capitolo con il Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.

Di impegnare pertanto la somma di Euro 8.050,00 (o.f.i.) con riferimento allo stanziamento disponibile sul capitolo 137662 del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 (Ass. 100155).

Di liquidare la somma di Euro 8.050,00 (o.f.i.) a favore della Dott.ssa Isabella Schiffer con le modalità definite dalla succitato contratto ed a seguito di presentazione di note vistate per regolarità dal Responsabile del Settore Museo Regionale di Scienze Naturali.

L’impegno e la liquidazione delle somme occorrenti per il pagamento delle spese di trasferta e di eventuali rimborsi spesa necessari per lo svolgimento delle attività sarà oggetto di successive determinazioni dirigenziali.

La sottoscrizione del contratto avverrà solo a seguito della pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito web della Regione Piemonte, così come previsto dall’articolo 3, coma 18 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dalla successiva Circolare della Presidente della Regione Piemonte n. 1725/5/Pres del 29 gennaio 2008 “Novità introdotte dalla legge finanziaria 2008 in materia di incarichi di consulenze e di collaborazione esterna con particolare riferimento agli oneri di pubblicità”.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, anche nella sezione  web del sito www.regione.piemonte.it, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29 luglio 2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Dirigente responsabile

Ermanno De Biaggi

 

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COMUNICATI

 

Comunicato dell’Assessore Regionale alle Politiche Territoriali.

Legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 “Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica”. Applicazione dell’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96.

 

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Piemonte

A seguito delle richieste di chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96, pervenute da numerose Amministrazioni interessate, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in merito:

l’articolo 3, comma 4, lettera b) della L.R. 24/96 prevede che la domanda di finanziamento sia corredata “ dalla delibera comunale relativa al conferimento dell’incarico di redazione della variante e dai relativi studi geomorfologici”.

Si precisa che, poiché la normativa nazionale e regionale prevede che i Comuni effettuino studi in materia di Valutazione Ambientale Strategica a supporto degli Strumenti Urbanistici, gli studi da redigere a supporto degli Strumenti Urbanistici comprendono anche quelli relativi alla Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S. ), in attuazione degli indirizzi operativi disposti con la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, sono finanziabili ex L.R. 24/96.

L’Assessore alle Politiche Territoriali

Sergio Conti

 

 

 

Circolare della Presidente della Giunta Regionale 13 ottobre 2008, n. 1/SAN/FEL

Legge regionale n. 15 del 25.06.2008 (Abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure). Chiarimenti e indirizzi operativi.

 

-    Ai Sigg. Direttori Generali

delle ASL e delle AO

 

-    Ai Sigg. Direttori dei

Dipartimenti di Prevenzione

 

-    Ai Sigg. Direttori dei SIAN

dei Dipartimenti di Prevenzione

 

-    Ai Sigg. Direttori dei SISP

dei Dipartimenti di Prevenzione

 

-    Ai Sigg. Direttori dei SVet

dei Dipartimenti di Prevenzione

 

-    Ai Sigg. Direttori S.PreS.A.L.

dei Dipartimenti di Prevenzione

 

-    Ai Sigg. Direttori di Medicina Legale

 

-    Ai Sigg. Responsabili di Medicina dello Sport

delle ASL della Regione Piemonte

 

- Ai Sigg. Sindaci

dei Comuni del Piemonte

LORO SEDI

 

-    Alla Direzione Generale Regionale Scolastica

del Piemonte

Via Pietro Micca, 20 - 10100 – TORINO

 

-    Al Presidente Comitato Regionale C.O.N.I.

del Piemonte

Via Giordano Bruno 191 - 10134 – TORINO

 

-    Al Presidente regionale F.M.S.I.

c/o Istituto di Medicina dello Sport – F.M.S.I.

Via Filadelfia 88 - 10134 TORINO

 

 

Si comunica alle ss.ll. che sul BURP n. 27 del 03.07.2008 è stata pubblica la l.r. n. 15 del 25.06.2008, recante: “Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure”.

Con la l.r. 15/2008, si è provveduto a semplificare alcune procedure relative alle certificazioni, alle autorizzazioni, nonché alle idoneità sanitarie ritenute ormai desuete alla luce dell’evidenza scientifica e della efficacia delle prestazioni. Ciò al fine di garantire l’efficienza del Servizio Sanitario Regionale, riducendo in modo significativo e concreto le procedure burocratiche, che incidevano negativamente sugli obblighi a carico dei cittadini e degli operatori sanitari.

Alcune di queste pratiche e certificazioni, tra l’altro, in Piemonte erano già state sospese con precedenti provvedimenti:

- D.G.R. n. 115-6947 del 05.08.2002 “Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria” – Provvedimenti.

- D.G.R. n. 42-4511 del 19.11.2001 e D.G.R. n. 23-10718 del 20.10.2003: “Provvedimenti relativi alla sospensione dei libretti sanitari previsti dall’art. 14 della Legge 283/62”.

- Determinazione n. 377 del 20.12.2001 “Rilascio libretto sanitario per barbieri, parrucchieri ed affini”.

Con riferimento alle certificazioni ed ai pareri rilasciati dal Servizio Sanitario in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e polizia mortuaria, aboliti con l’entrata in vigore della l.r.15/2008 a far data dal 18 luglio 2008, si precisa che le istanze presentate prima di tale data dovranno essere concluse dal Servizio a cui sono state assegnate, indipendentemente dalla fase istruttoria in cui si trovano.

Pertanto, la citata legge si applica nei confronti dei procedimenti assunti in data successiva alla sua entrata in vigore (18 luglio 2008) con riferimento alla data di ricezione della richiesta, quale risulta dal protocollo dell’ASL.

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITA’ FISICA PER L’ASSUNZIONE NEL PUBBLICO IMPIEGO, PER L’ASSUNZIONE DI INSEGNANTI E ALTRO PERSONALE DI SERVIZIO NELLE SCUOLE

 

Il certificato abolito è quello previsto dal DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, in quanto inutile doppione dell’accertamento di idoneità effettuato dal medico competente ai sensi del D.lgs 19.09.1994 n. 626 e s.m.i. nell’ambito della sorveglianza  sui  lavoratori del pubblico impiego.

CERTIFICATO SANITARIO PER L’ESONERO DELLE LEZIONI DI EDUCAZIONE FISICA

 

Il certificato abolito è quello che veniva rilasciato dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione, in quanto si rivela un inutile doppione del certificato rilasciato dal medico di famiglia o dal medico specialista.

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITà PSICOFISICA PER LA FREQUENZA DI ISTITUTI PROFESSIONALI O CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Il certificato abolito è quello previsto dal Testo Unico delle Leggi sulla Pubblica Istruzione e dalle Ordinanze Ministeriali, in quanto inutile doppione dell’accertamento previsto dalle disposizioni del D.lgs 19.09.1994, n. 626 e s.m.i.

 

 

procedure in AMBITO VETERINARIO

 

Obbligo di isolamento di animali per il controllo della rabbia (D.P.R. 8/2/1954, n. 320, art. 86).

(Le misure sanitarie, disposte dal D.P.R. 8.2.1954 n. 320, per prevenire la diffusione della rabbia stabiliscono l’obbligo della visita clinica e l’osservazione sanitaria per 10 giorni dei cani morsicatori).

Considerata la favorevole situazione sanitaria del territorio nazionale e regionale, in cui non si rilevano da molti anni episodi autoctoni di rabbia, non è opportuno effettuare l’osservazione sanitaria per tutti gli episodi di morsicatura rilevati.

Nel caso di segnalazione di cani morsicatori il Servizio Veterinario ASL sarà pertanto tenuto, come previsto dal D.P.R. 8.2.1954, n. 320, ad effettuare la visita clinica dell’animale e dovrà valutare, sulla base della indagine epidemiologica condotta e della analisi del rischio rilevato, se è opportuno sottoporre a sorveglianza sanitaria l’animale, disponendo di conseguenza.

 

Visita veterinaria prima dello spostamento dei suini verso macelli e allevamenti interni alla Regione (O.M. 23/02/2006, art. 1)

L’OM 23/2/06, recentemente sostituita dalla OM 12/4/08, dispone la visita clinica dei suini prima del loro spostamento verso macelli o altri allevamenti al fine di poter individuare malattie infettive epidemiche e limitare la loro diffusione sul territorio nazionale.

Attualmente è permanentemente in funzione un rigido sistema di controllo preventivo delle malattie diffusive dei suini, attuato dai Servizi Veterinari delle ASL, ed anche agli allevatori è richiesto un ruolo di difesa attiva, non solo con l’obbligo di segnalazione di qualsiasi sospetto ma anche fornendo precise garanzie per la biosicurezza dell’allevamento (OM 12/4/08 “Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica”).

La visita veterinaria degli animali prima del loro spostamento inoltre non risulta in questo contesto uno strumento per evidenziare efficientemente la presenza di malattie epidemiche, almeno in una situazione sanitaria a basso rischio, come quella rilevata attualmente in Piemonte.

Pertanto, gli spostamenti di suini tra allevamenti situati nella regione, fino a quando permane una situazione epidemiologica favorevole, non necessitano più dell’effettuazione di una visita clinica in azienda eseguita dal veterinario ufficiale. Gli animali possono pertanto essere inviati ad altre aziende del territorio regionale con il certificato compilato dall’allevatore.

L’obbligo dell’adempimento sarà tuttavia ripristinato in caso di emergenza sanitaria o in situazione epidemiologica sfavorevole, anche su semplice disposizione scritta della Direzione Sanità, successivamente confermata con provvedimento adottato dalla Autorità sanitaria di cui alla Legge 30/82.

 

Visita veterinaria per il rilascio della certificazione Modello 7 rpv per spostamenti nell’ambito della Regione (d.p.r. 8/2/1954, n. 320, art. 42)

Il D.P.R. 8.2.1954, n. 320 prevede che gli animali che si spostano per l’alpeggio siano visitati dal veterinario ufficiale per accertare l’assenza di segni o sintomi clinici di malattie infettive denunciabili.

Considerata la buona situazione sanitaria raggiunta dagli allevamenti del Piemonte ed il basso rischio di diffusione in alpeggio di malattie infettive soggette a controllo, è possibile evitare di effettuare la visita clinica prima dell’invio degli animali in alpeggi del territorio regionale, mantenendo invariati gli obblighi relativi al rilascio della certificazione veterinaria per attestare i requisiti sanitari dell’allevamento e dei capi.

Nell’anno corrente la maggior parte degli animali sono  stati inviati in alpe prima dell’entrata in vigore della legge regionale di semplificazione delle procedure e pertanto è opportuno che la sospensione della visita veterinaria sia applicata a partire dalla prossima stagione di alpeggio.

L’abrogazione della visita veterinaria per il rilascio della certificazione prevista deve in ogni caso essere valutata annualmente in relazione alla situazione epidemiologica rilevata. L’obbligo dell’adempimento sarà infatti ripristinato in caso di emergenza sanitaria o in situazione epidemiologica sfavorevole, anche su semplice disposizione scritta della Direzione Sanità, successivamente confermata con provvedimento adottato dalla Autorità sanitaria di cui alla Legge 30/82.

 

 

Certificato di sana e robusta costituzione PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ludico-motoria a fini ricreativi

 

Per quanto riguarda il “certificato di sana e robusta costituzione per le attività ludico-ricreative”, si intende che al riguardo non esiste alcun obbligo normativo imposto sia a livello nazionale che regionale.

L’obbligo del rilascio di certificazione, in base alle normative nazionali, è previsto per i seguenti casi:

- Certificato di idoneità allo sport agonistico previsto dal D.M. 18/2/1982 del Ministero della Sanità - Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica, in ragione del quale sono obbligatorie le visite di idoneità allo sport agonistico.

- Certificato di stato di buona salute, prevista dal D.M. del 28/2/1983 del Ministero della Sanità – Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica – che, secondo quanto disposto dall’articolo 1, riguarda alcune specifiche categorie di sportivi:

a) “gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche”;

b) “coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”;

c) “coloro che partecipano ai Giochi della gioventù, nelle fasi precedenti quella nazionale”.

 

Il certificato di stato di buona salute, relativo al D.M. del 28/2/1983, viene rilasciato dai medici di medicina generale e dai medici specialisti pediatri di libera scelta oppure dal medico dello sport.

Qualsiasi altra certificazione nell’ambito di altre attività sportive e non (ludico-ricreative o di altra denominazione) è delegata alle modalità organizzative delle singole strutture sportive .

Questo perché, oltre alla tipologia di attività, vanno considerate anche le modalità di erogazione del servizio e di svolgimento dell’attività ed i relativi risvolti legali che esulano dal solo aspetto della tutela sanitaria.

La variegata tipologia di attività motorie, oggi comprese dalle attività sportive non agonistiche e dalle cosiddette “attività ludico-ricreative” o variamente denominate, è divenuta materia complessa, da valutare e riordinare.  A tal proposito la riorganizzazione delle Leggi di tutela sanitaria delle attività sportive e delle Leggi di promozione e pratica sportiva, a livello nazionale e regionale, fornirà elementi di ulteriore ed effettivo riordino per la tutela sanitaria di queste attività.

 

 

obbligHI IN MATERIA DI MEDICINA SCOLASTICA

 

Obbligo della presentazione di certificato medico oltre i cinque giorni di assenza

Sulla base delle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali (es. tempi di incubazione e di infettività delle malattie infettive) e sulla valutazione della diffusione delle malattie infettive nella nostra Regione e in Italia, compreso l’accesso al Sistema Sanitario della popolazione presente in Piemonte, si ritiene ormai inutile tale certificato, in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente.

Si evidenzia, altresì, che il T.U. delle leggi sulla pubblica istruzione (D.lgs. 297/1994) non lo prevede.

 

 

obbligHI IN MATERIA DI polizia MORTUARIA

 

Certificazioni di conformità del feretro di cui agli artt. 18, 25 e 30 del D.P.R. 285/1990 previste al punto 9.7 della Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24.

In riferimento alle soprarichiamate fattispecie, con le note della Direzione Sanità Pubblica dell’Assessorato regionale alla Sanità prot. n. 3560/27 del 18.3.1998 e prot. n. 6297/27 del 28.5.1998, sono state fornite alle ASL ed ai Sindaci dei comuni piemontesi, nonché alle associazioni economiche di categoria, Federazioni regionali interessate (CNA, Confartigianato, CASA) ed alle Imprese funebri, indicazioni in merito. La Regione Piemonte già in allora, aveva ritenuto di trasferire tali competenze alle Imprese di Onoranze Funebri, e tale modalità procedurale viene già ampiamente utilizzata nei Comuni della Regione, nonché in diverse realtà extra regionali.

Si può, pertanto, suggerire ai Comuni che ancora non procedono in tal senso di richiedere alle Imprese di Onoranze Funebri l’autocertificazione relativa alla conformità del feretro ai sensi degli articoli di legge sopraccitati.

Prima dell’immissione sul mercato delle casse, le Ditte costruttrici delle stesse, dovranno attestarne la conformità ai requisiti essenziali di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/1990, mediante il rilascio per ogni singolo pezzo, di apposita certificazione. Su ogni cassa deve essere apposta, a carico del costruttore apposita marcatura riportante la partita, la numerazione progressiva e la dicitura: “conforme all’art. 30 del D.P.R. 285/1990”.

Le imprese funebri verificheranno l’esistenza della certificazione predetta e della marcatura per ogni singolo pezzo da loro acquistato e, qualora mancanti, provvederanno per ogni singolo feretro, a verificarne la conformità secondo quanto disposto dall’art. 30 del D.P.R. 285/1990.

Inoltre le stesse imprese funebri dovranno procedere, qualora il decesso sia avvenuto per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità e indicata sul certificato di morte, al confezionamento del feretro conformemente a quanto disposto dagli artt. 18 e 25 del D.P.R. 285/1990.

L’inclusione della malattia infettiva-diffusiva nel citato elenco dovrà essere verificata dalle imprese predette, presso il competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL competente per territorio. Le imprese dovranno altresì procedere a fornire idonea cassa qualora il feretro venga trasportato secondo le modalità indicate dall’art. 30.

Il sigillo di cui al comma 2 del punto 9.7 della circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 al fine di semplificare le procedure, si ritiene possa essere apposto a cura dell’addetto al trasporto del feretro, sia sulla parte del certificato redatto dal Medico Necroscopo e destinato ai famigliari del defunto per la successiva consegna ai necrofori del cimitero di arrivo, sia sul feretro, a garanzia dell’integrità del feretro stesso e del suo contenuto.

Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verificherà l’integrità del sigillo e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

 

 

CERTIFICATO DI IDONEITÀ FISICA PER L’ASSUNZIONE DI APPRENDISTI MINORI NON A RISCHIO

 

Con la citata legge regionale si è provveduto ad abolire il certificato di idoneità fisica per l’assunzione di apprendisti e/o minori non a rischio, in quanto ritenuto privo di qualsiasi efficacia ed utilità dal punto di vista sanitario a prescindere dal soggetto certificatore (ASL, Medico di base, altra figura medica del Servizio Sanitario Regionale).

L'abolizione di cui trattasi risponde alla finalità di ridurre e limitare le attività (certificazioni di idoneità fisica) per le quali non vi sono evidenze di utilità e che comportano un notevole impiego di risorse, in coerenza con la direttiva 94/33/CE che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.

Il d.lgs. 345/99 ha prodotto una prima semplificazione, riguardante i lavoratori minorenni che, se impiegati in attività che comportano l’obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 626/94, così come sostituito dal d.lgs. 81/08, vengono visitati dal medico competente. I dd.llgs. 626/94 e 25/02 hanno, peraltro, individuato nel medico competente il soggetto deputato alla formulazione di protocolli sanitari e alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, a prescindere dall' età e dal rapporto di lavoro col quale gli stessi sono assunti.

Per gli apprendisti (minorenni o maggiorenni) è intervenuta la L. 133/08 che, all’art. 23 comma 5 lettera c), ha abrogato esplicitamente le visite preassuntive per tali soggetti e il d.lgs.  9.4.2008 n. 81 che, all’art. 41 comma 3, esplicita il divieto di effettuare visite mediche preassuntive (divieto quindi esteso a tutti i soggetti).

Resta fermo il principio generale che non possono essere ammessi al lavoro i bambini (minori di 15 anni o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico), ad eccezione di alcune attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario (spettacolo) per le quali vige l'obbligo di cui al comma 2 art. 6 del d.lgs. 345/99.

In conclusione l’abolizione del certificato elimina l’obbligo di visita sia per i minori sia per gli apprendisti che vengono impiegati in settori non a rischio (ad esempio commesso, banconiere, cameriere ecc...).

 

Mercedes Bresso

 

Visto:

 

L’Assessore alla Sanità

Eleonora Artesio

 

L’Assessore alla Semplificazione amministrativa

Sergio Deorsola