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Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Alessandria

D.G.P. n. 447/128300 del 03/09/2008: Fase di Valutazione Procedura di V.I.A. art. 12 L.R. 40/1998: progetto di coltivazione cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Granara del Comune di Alessandria.Proponente: Società Granara S.r.l. - Alessandria

Omissis

delibera

1) di esprimere, ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto per coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in località Cascina Granara nel Comune di Alessandria”, da realizzarsi secondo modalità e tempistiche indicate anche nella documentazione integrativa prodotta - presentato dalla ditta Granara S.r.l., con sede in Tenuta Granara, Via Case Sparse n. 14, del Comune di Alessandria (AL); tale giudizio si basa sulle risultanze delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 7 novembre 2006 e 10 luglio 2008 (così come riportate nei relativi verbali agli atti della pratica), sulla Relazione Tecnica del Responsabile dell’Organo Tecnico del V.I.A. (Allegato A) e sul documento predisposto dal Ufficio Attività Estrattive (Allegato B), che si allegano alla presente determinazione come parte integrante ed essenziale.

2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:

Omissis

3) di dare atto che l’autorizzazione, rilasciata dal Comune di Alessandria (AL) ai sensi e come previsto dall’art. 4, Legge Regionale 69/1978, dovrà contenere, visto l’art. 31, comma 2, Legge Regionale 44/2000, le prescrizioni elencate nel predetto Allegato B, facente parte integrante della presente Deliberazione e risultante dall’istruttoria stessa compiuta dal Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Alessandria, secondo quanto disposto dagli artt. 30, 31 e 32, Legge Regionale 44/2000;

4) di dare atto che il Comune di Alessandria, nell’ambito del procedimento in corso, dovrà provvedere anche all’applicazione dell’art. 18, 7° comma, delle Norme di Attuazione del PAI, in ordine all’introduzione dell’obbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un “atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato”. Inoltre prima del rilascio dell’Autorizzazione dovrà provvedere al declassamento dell’area secondo le classi di produttività agronomica previste dal PTR e dal PTP;

5) di dare atto che nella presente delibera viene espresso il solo giudizio di compatibilità ambientale - mentre è facoltà e competenza del Comune di Alessandria il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, di cui al precedente punto 3) - e che lo stesso comunque fa salvi eventuali diritti di terzi esistenti sull’unico accesso oggi possibile;

6) di stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale per l’inizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dell’opera rispettivamente in anni uno e dieci dall’atto del rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione di cava;

omissis

11) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.