Bollettino Ufficiale n. 40 del 2 / 10 / 2008
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Alessandria
D.G.P. n. 447/128300 del 03/09/2008: Fase di Valutazione Procedura di V.I.A. art. 12 L.R. 40/1998: progetto di coltivazione cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Granara del Comune di Alessandria.Proponente: Società Granara S.r.l. - Alessandria
Omissis
delibera
1) di esprimere, ai sensi dellart. 12, Legge Regionale 40/1998, giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al Progetto per coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in località Cascina Granara nel Comune di Alessandria, da realizzarsi secondo modalità e tempistiche indicate anche nella documentazione integrativa prodotta - presentato dalla ditta Granara S.r.l., con sede in Tenuta Granara, Via Case Sparse n. 14, del Comune di Alessandria (AL); tale giudizio si basa sulle risultanze delle Conferenze di Servizi le cui sedute si sono svolte nei giorni 7 novembre 2006 e 10 luglio 2008 (così come riportate nei relativi verbali agli atti della pratica), sulla Relazione Tecnica del Responsabile dellOrgano Tecnico del V.I.A. (Allegato A) e sul documento predisposto dal Ufficio Attività Estrattive (Allegato B), che si allegano alla presente determinazione come parte integrante ed essenziale.
2) di dare atto che il giudizio di compatibilità ambientale viene espresso alla condizione del pieno rispetto delle seguenti prescrizioni:
Omissis
3) di dare atto che lautorizzazione, rilasciata dal Comune di Alessandria (AL) ai sensi e come previsto dallart. 4, Legge Regionale 69/1978, dovrà contenere, visto lart. 31, comma 2, Legge Regionale 44/2000, le prescrizioni elencate nel predetto Allegato B, facente parte integrante della presente Deliberazione e risultante dallistruttoria stessa compiuta dal Ufficio Attività Estrattive della Provincia di Alessandria, secondo quanto disposto dagli artt. 30, 31 e 32, Legge Regionale 44/2000;
4) di dare atto che il Comune di Alessandria, nellambito del procedimento in corso, dovrà provvedere anche allapplicazione dellart. 18, 7° comma, delle Norme di Attuazione del PAI, in ordine allintroduzione dellobbligo da parte dei Comuni di informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sullo stato dei dissesti presenti sul territorio e/o sulle limitazioni già vigenti (PSFF), al fine di ottenere da essi la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellamministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Inoltre prima del rilascio dellAutorizzazione dovrà provvedere al declassamento dellarea secondo le classi di produttività agronomica previste dal PTR e dal PTP;
5) di dare atto che nella presente delibera viene espresso il solo giudizio di compatibilità ambientale - mentre è facoltà e competenza del Comune di Alessandria il rilascio dellautorizzazione alla coltivazione della cava, di cui al precedente punto 3) - e che lo stesso comunque fa salvi eventuali diritti di terzi esistenti sullunico accesso oggi possibile;
6) di stabilire i termini del giudizio di compatibilità ambientale per linizio e il compimento dei lavori occorrenti per la realizzazione dellopera rispettivamente in anni uno e dieci dallatto del rilascio dellautorizzazione alla coltivazione di cava;
omissis
11) di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dellatto.