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Bollettino Ufficiale n. 38 del 18 / 09 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2008, n. 32-9617

Direttive in merito al recepimento delle disposizioni contenute nell’art. 23 bis del D.lgs. 165/2001.

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Nell’ordinamento delle Amministrazioni Pubbliche specifiche disposizioni di legge trattano la mobilità del proprio personale quando sussistano motivazioni di comune interesse sia verso Strutture private, sia verso altre Strutture Pubbliche disciplinandone le forme e le modalità.

In particolare l’art. 23 bis - commi 7 e 8 - del D.lgs. 165/2001 prevede che, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le Amministrazioni Pubbliche, comprese quindi le Regioni, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione e con il consenso dell’interessato, l’assegnazione temporanea di personale presso altre Pubbliche Amministrazioni o Imprese private.

Considerato il quadro normativo appena descritto, si ravvisa l’opportunità di conformarsi ai principi regolanti le specifiche tipologie sopra citate nell’ipotesi di singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione comportanti l’assegnazione temporanea di personale regionale presso altre Pubbliche Amministrazioni o Imprese private e di prendere in considerazione, in una prima fase applicativa, i rapporti tra la Regione Piemonte e le Fondazioni o comunque Strutture private senza scopo di lucro;

ritenuto, di conseguenza, di conformarsi alle tipologie normative di cui all’art. 23 bis – commi 7 e 8 – del D.lgs. 165 /2001 e, quindi, ove ricorrano tutte le considerazioni previste, disporre che il dipendente regionale venga temporaneamente assegnato presso le sopra citate strutture per singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione regionale, con il consenso dell’interessato, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, all’interno dei quali vengono definite le funzioni, le modalità di inserimento, la durata dell’incarico, il trattamento giuridico ed il trattamento economico, che verrà integralmente rimborsato dall’Ente presso cui la prestazione viene svolta;

rilevato che l’assegnazione di personale può avvenire a condizione che non possa determinarsi alcuna situazione di incompatibilità rispetto alla funzione già esercitata presso la Regione;

precisato che il presente provvedimento contiene direttive per l’applicazione degli istituti sopra richiamati;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l’art. 23 bis del D. lgs. 165/2001;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di conformarsi alle tipologie normative di cui all’art. 23 bis, commi 7 e 8 del D.lgs. 165/2001, in premessa descritte, dando atto che, ove ricorrano tutte le condizioni previste dal citato art. 23 bis, commi 7 e 8, il dipendente regionale possa essere temporaneamente assegnato presso Fondazioni o comunque Strutture private senza scopo di lucro, per lo svolgimento di singoli progetti di interesse specifico dell’Amministrazione regionale, con il consenso dell’interessato, sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, all’interno dei quali vengono definite le funzioni, le modalità di inserimento, la durata dell’incarico, il trattamento giuridico ed il trattamento economico che verrà integralmente rimborsato dall’Ente presso cui la prestazione viene svolta;

- di precisare che l’assegnazione di personale può avvenire a condizione che non possa determinarsi alcuna situazione di incompatibilità rispetto alla funzione già esercitata presso la Regione;

- di stabilire che la procedura di assegnazione si perfeziona solo al termine del seguente percorso:

a)     definizione di un progetto, formalizzato mediante apposita convenzione tra le parti, che ne preveda l’oggetto, le finalità, le fasi di sviluppo dello stesso e il termine temporale e dal quale risulti evidente lo specifico interesse della regione rispetto agli obiettivi del progetto stesso;

b)     proposta del Direttore, responsabile della Direzione interessata alla convenzione, al Direttore competente in materia di risorse umane, di assegnazione temporanea di personale regionale e delle relative condizioni di assegnazione;

c)     disponibilità del dipendente interessato;

d)     esame e nulla osta della Direzione competente in materia di risorse umane;

e)     sottoscrizione da parte del Direttore interessato per materia dell’accordo contenente le condizioni per l’assegnazione temporanea del dipendente regionale;

f)     provvedimento di distacco all’ente esterno da parte del Direttore della direzione competente in materia di risorse umane.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)