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Bollettino Ufficiale n. 37 del 11 / 09 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Brandizzo (Torino)

 Modifiche allo Statuto comunale

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.6.2008, esecutiva, sono state apportate le seguenti modifiche allo Statuto Comunale: inserimento nel Titolo I “Principi generali” del nuovo articolo dal titolo “Cittadinanza onoraria” (art. 6), conseguente rinumerazione dei successivi articoli e rettifica dell’articolo “Norme finali” (art. 68).

- Art. 6 - Cittadinanza onoraria

1. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità, italiane o straniere, non residenti a Brandizzo, su proposta di almeno un quarto dei Consiglieri assegnati ed approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

2. Ogni proposta deve essere accompagnata da una relazione che evidenzi la motivazione della concessione della cittadinanza onoraria.

3. Il responsabile Servizi Affari Generali è incaricato del procedimento e, se necessario, richiede entro 5 giorni dal ricevimento della proposta ogni certificazione ritenuto opportuna.

4. La concessione è certificata dal rilascio di un attestato su pergamena riportante la scritta Comune di Brandizzo, gli estremi del provvedimento concessivo, le generalità dell’insignito, la motivazione del riconoscimento, la data del rilascio e la firma autografa del Sindaco.

5. Copia di tutti gli atti, compreso l’attestato, è conservata in apposito fascicolo del Servizio Affari Generali.

6. È istituito un registro delle concessioni della onorificenza nel quale sono iscritti coloro cui è conferita la cittadinanza onoraria. L’iscrizione avviene in ordine cronologico, indica i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza, è curata dal funzionario dei Servizi Affari Generali e controfirmata dal beneficiario.

- Art. 69 - Norme finali

1. Ad avvenuta esecutività, lo statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo pretorio dell’ente.

Il Responsabile Servizi Affari Generali
e Comunicazione Istituzionale
Alma Fiumanò