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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 32

Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2008, n. 65-9391

Indirizzi e criteri per l’ammissibilita’ all’erogazione dei contributi ai sensi degli artt. 7 e 8 e riapertura termini di cui agli artt. 3 e 4 l.r. 26/93.

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Vista la legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 che disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l’identità etnica e culturale e facilitarne, nel rispetto della reciproca conoscenza e convivenza, il progressivo inserimento nella comunità regionale;

visto l’articolo 2 della legge regionale citata che, al comma 1, stabilisce che, la Regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all’interno del territorio regionale, eroghi finanziamenti finalizzati all’attuazione delle iniziative previste dalla legge, a favore di Comuni, Consorzi e Comunità Montane, in rapporto agli interventi da operare nei territori di competenza, e a favore di Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l’attuazione di progetti di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell’obbligo e per il conseguimento di titoli di studio;

considerato che la legge regionale citata prevede all’articolo 11, comma 2, che la Giunta Regionale individui i criteri per l’ammissibilità all’erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 36-6499 del 23 luglio 2007, con la quale sono stati individuati “Indirizzi e criteri per l’ammissibilità all’erogazione dei contributi per interventi a favore della popolazione zingara”;

dato atto che, in relazione ai contributi assegnati ai soggetti idonei, risultano a tutt’oggi disponibilità finanziarie, per lo scopo di cui sopra, impegnate con D.D. 307 del 12.09.07 (impegno n. 3894) e con D.D. n. 310 del 13.09.07 (impegno n. 3911), per un importo complessivo pari a Euro 416.500,00 sul cap. 225276/07;

rappresentata la necessità, alla luce delle richieste del territorio, per quanto concerne l’attuazione di interventi volti alla realizzazione, ristrutturazione e/o ampliamento di aree sosta per la popolazione zingara, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. 26/93, di riaprire, i termini di presentazione delle domande, al 30 settembre 2008, termine di cui all’art. 12, comma 1, l.r. citata, fermo restando che le indicazioni per la presentazione dei progetti, le modalità di valutazione degli stessi e di concessione dei contributi, e la relativa modulistica sono contenute nella D.D. n. 276 del 1 agosto 2007;

considerato che, per quanto riguarda invece gli artt. 7 e 8 della l.r. 26/93, relativi a progetti sociali, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla legge, essendo disponibili risorse economiche pari a Euro 400.000,00 sul cap. 155876/08, si rende opportuno individuare, per l’anno 2008, nuovi criteri ed indirizzi per l’ammissibilità all’erogazione dei contributi e per il riparto degli stessi, qui di seguito indicati:

Interventi per la realizzazione di progetti sociali di cui agli artt. 7 e 8 l.r. 26/93

I progetti dovranno essere realizzati da Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che operino con il coinvolgimento degli utenti zingari e potranno avere ad oggetto l’attuazione di iniziative di formazione professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell’obbligo e per il conseguimento di titoli di studio.

A tal fine si ritiene opportuno individuare, per l’anno 2008, alcune priorità d’intervento, per la concessione di contributi regionali, quali:

* Interventi di sostegno alla maternità e ai minori della fascia d’età 0/5 anni

* Interventi mirati all’inserimento scolastico ed al sostegno extrascolastico dei minori

* Azioni di informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi e di mediazione culturale

* Progetti inerenti l’istruzione e le attività formative.

* Interventi mirati a sostenere la persona inserita in un percorso lavorativo.

Le richieste di contributo per i progetti sociali saranno valutate sulla base degli obiettivi fissati nel presente atto e secondo i sottoelencati criteri:

- curriculum ed esperienza del proponente

- eventuale partnership del progetto

- qualità ed organicità del progetto

- coerenza finanziaria del progetto

- coerenza del progetto nell’ambito della programmazione regionale

- eventuale coinvolgimento dei beneficiari dell’intervento.

Le iniziative progettuali finanziate potranno usufruire di un contributo fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, ai sensi dell’ art. 11, comma 1, l.r. 26/93.

Il contributo erogato sarà a parziale copertura delle spese- le quali devono avere data non anteriore all’avvio del progetto- destinate esclusivamente alla realizzazione del progetto, non imputabili pertanto all’attività ordinaria.

Si riportano i costi ammissibili:

* Personale utilizzato per la messa in opera del progetto

Se personale dipendente indicare l’ente di appartenenza , la funzione, il costo orario, il tempo utilizzato per la realizzazione del progetto.

(Nel caso sia personale dipendente da un ente partner del progetto si invita a sostenere direttamente questa voce di spesa considerandola come cofinanziamento)

* Personale esterno

Personale con Incarichi professionali, contratti a progetto, ecc. utilizzato per la realizzazione del progetto.

* Progettazione e coordinamento

La voce relativa ai costi di progettazione, coordinamento e di segreteria non può superare il 10% del valore totale del progetto.

* Locali

Spese di affitto e relative utenze esclusivamente per i locali destinati alle attività progettuali.

* Arredi e dotazioni strumentali

La voce relativa ai costi di beni di consumo, attrezzature necessarie alla realizzazione del progetto non può superare il 20% del valore totale del progetto.

* Varie

Spese di trasporti e viaggi, materiali pubblicitari, pubblicazioni, convegni, altro.

* Azioni di sostegno agli utenti del progetto

Borse lavoro, azioni relative a supporti economici.

* Cofinanziamento

Le quote di cofinanziamento del progetto inserite nelle diverse voci di spesa devono essere indicate con un asterisco se trattasi di valorizzazione di personale, locali, spese di gestione.

Nella parte finale deve essere indicata la quota di cofinanziamento in valorizzazione e la quota di cofinanziamento attraverso l’impegno di fondi da parte dell’ente realizzatore o di altri partner.

I progetti, redatti secondo i moduli di domanda che verranno predisposti dalla competente Direzione, dovranno definire le iniziative per le quali si chiede il contributo, essere corredate dal piano finanziario e, nel caso di ente pubblico, dall’atto di approvazione dell’intervento.

Inoltre, per i progetti che prevedono azioni all’interno delle aree sosta si richiede, a pena di inammissibilità, lettera del Comune presso la cui area sosta insiste, di partenariato al progetto o di parere rispetto alla coerenza dell’intervento proposto con le attività poste in essere.

Le modalità di presentazione delle domande e la relativa modulistica verranno definite con successivo provvedimento.

Le domande di contributo dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro il 30 settembre 2008, ai sensi dell’art. 12, comma 1, l.r. 26/93, esclusivamente a mezzo posta mediante raccomandata a /r .

I progetti sociali dovranno concludersi entro il 30 aprile 2010. Con provvedimento dirigenziale di assegnazione verrà definita la durata del progetto, eventuali proroghe, e comunque entro la data sopra citata.

I contributi saranno assegnati sulla base delle valutazioni operate dal Responsabile della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia, con indicazione dell’ammontare complessivo del contributo per ciascun progetto e fino alla concorrenza della somma disponibile di bilancio.

L’erogazione avverrà con determinazione dirigenziale e i contributi saranno erogati nella misura del 50%, come anticipo dopo la comunicazione di avvio del progetto, e nella misura del restante 50% a conclusione del progetto ed a seguito di presentazione del rendiconto del totale del progetto e di relazione finale.

Il termine di avvio dei procedimenti, sia di riapertura dei termini per le domande ex artt. 3 e 4, sia del nuovo procedimento per le domande ex artt. 7 e 8 della lr. citata, decorre, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 7 del 4 luglio 2005, dalla data ultima fissata per la presentazione delle domande (30 settembre) e scade entro il termine di 4 mesi.

La somme disponibili per la concessione di contributi, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l.r. citata, sono per l’anno 2008 di Euro 416.500,00, sul cap. 225276/07, impegnate con D.D. 307 del 12.09.07 (impegno n. 3894) e con D.D. n. 310 del 13.09.07 (impegno n. 3911), e ai sensi degli artt. 7 e 8 della l.r. citata, sono per l’anno 2008 di Euro 400.000,00 assegnate sul capitolo 155876/08 (ass. n. 100704).

E’ facoltà dell’amministrazione regionale di procedere alla revoca dei contributi concessi, sia nel caso progetti relativi alle aree sosta di cui all’articolo 4 della l.r. 26/93 sia nel caso di progetti sociali di cui agli artt. 7 e 8 l.r. 26/93, in caso di mancata realizzazione dell’intervento nei modi e nei tempi indicati ed in ogni caso in cui sopraggiunga un interesse pubblico, concreto ed attuale all’eliminazione dell’atto inopportuno;

tutto ciò premesso,

vista la D.G.R. n. 3- 8950 del 16 giugno 2008 che ha approvato il Programma Operativo dei Direttori Regionali per l’anno 2008 e con la quale sono stati individuati gli obiettivi strategici e assegnate le risorse disponibili per la realizzazione degli obiettivi suddetti;

la Giunta Regionale unanime

delibera

* di approvare gli indirizzi e i criteri per l’ammissibilità dei contributi per interventi sociali a favore della popolazione zingara ex artt. 7 e 8 della l.r 26/93, assegnando le risorse disponibili pari a Euro 400.000,00 sul cap. 155876/08 ( ass. n. 100704);

* di riaprire i termini entro il 30 settembre 2008, per la presentazione dei progetti di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale 10 giugno 1993 n. 26, relativamente al bando di finanziamento di cui alla D.G.R. n. 36-6499 del 23.07.2007, assegnando le risorse disponibili, impegnate con D.D. n. 307 12.09.2007 e n. 310 del 13.09.2007, pari complessivamente a Euro 416.500,00;

* di demandare alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la predisposizione dei provvedimenti attuativi occorrenti;

di dare diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 8/R/2002, sul sito internet della Regione Piemonte e sul sito dell’Osservatorio sull’immigrazione in Piemonte all’indirizzo www.piemonteimmigrazione.it.

(omissis)