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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 30
Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23.
Disciplina dellorganizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale.
Il Consiglio regionale ha approvato.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
Capo I.
Disposizioni generali
Art. 1.
Oggetto
Art. 2.
Principi e finalità
Art. 3.
Fonti e poteri di organizzazione
Art. 4.
Criteri di organizzazione e gestione del personale
Art. 5.
Provvedimenti di organizzazione
Capo II.
Le strutture organizzative
Art. 6.
Articolazione complessiva delle strutture
Art. 7.
Coordinamento delle direzioni regionali
Art. 8.
Segretario generale del Consiglio regionale
Art. 9.
Comitati di coordinamento
Art. 10.
Direzioni regionali
Art. 11.
Settori
Art. 12.
Strutture temporanee e di progetto
Art. 13.
Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa
Art. 14.
Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale
Art. 15.
Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Capo III.
Indirizzo politico-amministrativo e gestione
Art. 16.
Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa
Art. 17.
Attribuzioni dei dirigenti
Capo IV.
La dirigenza
Art. 18.
Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi
Art. 19.
Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali
Art. 20.
Vice direttore
Art. 21.
Accesso alla qualifica dirigenziale
Art. 22.
Conferimento degli incarichi ai dirigenti regionali
Art. 23.
Regolazione del rapporto di lavoro
Art. 24.
Incarichi dirigenziali esterni
Art. 25.
Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico
Art. 26.
Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti
Art. 27.
Nucleo di valutazione
Art. 28.
Sistema di valutazione dei dirigenti
Art. 29.
Funzioni vicarie
Capo V.
Incarichi non dirigenziali
Art. 30.
Conferimento degli incarichi non dirigenziali
Capo VI.
Impiego delle risorse umane nelle strutture organizzative
Art. 31.
Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali
Art. 32.
Modalità di assunzione del personale
Art. 33.
Assegnazione del personale alle strutture e mobilità
Art. 34.
Formazione e aggiornamento del personale
Art. 35.
Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare
Art. 36.
Personale operante presso sedi internazionali
Capo VII.
Disposizioni transitorie e finali
Art. 37.
Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione
Art. 38.
Disposizione transitoria
Art. 39.
Abrogazione di norme
Art. 40.
Disposizioni finanziarie
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina, in armonia con la Costituzione e secondo i principi generali risultanti dalle leggi della Repubblica in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, lorganizzazione degli uffici della Giunta e del Consiglio regionale salvaguardando le caratteristiche di autonomia organizzativa previste dallo Statuto.
2. La presente legge detta, altresì, disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti, connessi al perseguimento degli interessi generali ai quali lorganizzazione e lazione regionale sono indirizzate, diversi da quelli compresi nella disciplina del rapporto di lavoro di cui al codice civile ed alle altre leggi in materia ovvero regolati dai contratti di lavoro individuali e collettivi.
Art. 2.
(Principi e finalità)
1. In attuazione dei principi fondamentali dello Statuto, la disciplina dellorganizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale sono volte ad assicurare il rispetto e la realizzazione dei principi di imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità, responsabilità, semplificazione, partecipazione dei cittadini ai procedimenti, accesso ai documenti amministrativi, coordinamento e collaborazione tra organi e strutture, distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo degli organi di governo e le funzioni di gestione dei dirigenti, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità amministrata, in conformità al pubblico interesse ed alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
b) accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire lattuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dellintegrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;
c) realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo, al fine di assicurare il monitoraggio e la rendicontazione delle attività svolte, in coerenza con gli obiettivi individuati e con i mezzi disponibili;
d) realizzare la semplificazione dellorganizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro, entro i vincoli della finanza pubblica;
e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dellente, e prevedendo meccanismi che ne assicurino la piena responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;
f) garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, con particolare riferimento a quelle dirette a realizzare lintegrazione delle informazioni e dei dati allinterno ed allesterno dellente, assicurandone leffettivo utilizzo nelle attività svolte;
g) garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.
2. Il Consiglio regionale, nellambito delle finalità stabilite dalla presente legge, gode di autonomia funzionale ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.
Art. 3.
(Fonti e poteri di organizzazione)
1. Ai sensi dellarticolo 96, comma 1, dello Statuto, lorganizzazione regionale è disciplinata dalla presente legge, che definisce:
a) i principi, i criteri e le modalità generali con le quali è attuata lorganizzazione degli uffici;
b) lassetto complessivo delle strutture;
c) il contenuto generale, le diverse tipologie degli incarichi dirigenziali e le regole generali concernenti le modalità del loro conferimento e della loro revoca;
d) la disciplina generale concernente le modalità di accesso alla dirigenza, di valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti dai dirigenti, nonché di accertamento delle loro responsabilità;
e) la disciplina generale concernente gli incarichi non dirigenziali;
f) la disciplina generale concernente limpiego delle risorse umane nelle strutture organizzative.
2. Lorganizzazione regionale, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali, è definita, secondo i principi e con le modalità contenuti nella presente legge, tramite:
a) i provvedimenti di organizzazione adottati dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per i rispettivi ambiti, che:
1) definiscono la specifica disciplina delle linee di organizzazione e della gestione del personale;
2) individuano e istituiscono le strutture organizzative dirigenziali e ne definiscono le modalità per il conferimento della titolarità, determinando le dotazioni organiche complessive;
b) gli atti dei dirigenti che definiscono lorganizzazione interna della struttura dai medesimi diretta, ne assicurano il funzionamento, anche tramite il conferimento degli incarichi di posizioni organizzative non dirigenziali e ladozione di tutte le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro del personale, secondo le direttive, i criteri e le modalità definiti nei provvedimenti di organizzazione.
Art. 4.
(Criteri di organizzazione e gestione del personale)
1. I provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali e di gestione del relativo personale attuano i principi e le finalità di cui allarticolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) funzionalità e flessibilità nellarticolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e allassegnazione delle risorse;
b) raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilità di indirizzo e di gestione, al fine del raggiungimento degli obiettivi;
c) razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento allobiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;
d) collegamento delle attività delle strutture attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi e di telecomunicazione mediante linfrastruttura regionale e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;
e) monitoraggio delle attività svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalità che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilità degli organi di direzione politico-amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali, anche per lattuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;
f) armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dellutenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dellUnione europea;
g) analisi e valutazione dei mutamenti nellorganizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dellattuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali e di esternalizzazione dei servizi;
h) pari opportunità per tutti in ordine agli accessi allimpiego, ai percorsi formativi e professionali, ed al trattamento sul lavoro.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti della Regione sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nellimpresa, dalle leggi sulle mansioni, sullincompatibilità e sul cumulo di impieghi ed incarichi nonché dai contratti collettivi ed individuali di lavoro, garantendo altresì il rispetto delle pari opportunità per tutti.
Art. 5.
(Provvedimenti di organizzazione)
1. LUfficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza, mediante i quali, in attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge ed al di fuori delle materie di competenza della contrattazione collettiva, individuano e disciplinano:
a) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziate nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;
b) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;
c) le modalità di istituzione delle strutture organizzative;
d) le modalità ed i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno allamministrazione, ivi compresi i Capi di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta regionale;
e) le modalità e le procedure per lassunzione del personale;
f) le modalità e le procedure per laccesso alla dirigenza;
g) il sistema di valutazione dei dirigenti, ivi compresi la composizione ed il funzionamento del Nucleo di valutazione;
h) il sistema dei controlli sullattività svolta e sui risultati conseguiti;
i) i procedimenti per laccertamento delle responsabilità dirigenziali e per ladozione dei conseguenti provvedimenti, compreso il funzionamento del Comitato dei garanti di cui allarticolo 26;
j) i criteri per lattuazione della mobilità interna ed esterna;
k) gli strumenti per la programmazione e la realizzazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale;
l) le modalità per la definizione delle procedure concernenti gli aspetti ordinamentali per la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti.
2. LUfficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione previa informazione alla competente Commissione consiliare.
3. Per le lettere e), f), g), h), i), j), k) ed l) del comma 1, i provvedimenti di organizzazione sono assunti dintesa tra la Giunta e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Capo II.
LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 6.
(Articolazione complessiva delle strutture)
1. La Giunta ed il Consiglio regionale hanno ruoli organici separati.
2. Lassetto organizzativo regionale si articola nelle seguenti strutture:
a) direzioni;
b) settori;
c) strutture temporanee e di progetto;
d) strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa.
Art. 7.
(Coordinamento delle direzioni regionali)
1. Il coordinamento delle attività svolte dalle direzioni regionali è assicurato mediante i Comitati di coordinamento istituiti rispettivamente presso il Consiglio e la Giunta regionale.
Art. 8.
(Segretario generale del Consiglio regionale )
1. Il Segretario generale del Consiglio presiede il Comitato di cui al comma 3 dellarticolo 9.
2. Lincarico di Segretario generale è conferito dallUfficio di Presidenza ad uno dei direttori del Consiglio regionale.
Art. 9.
(Comitati di coordinamento)
1. I direttori nominati dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale operano in stretto coordinamento. A tal fine sono istituiti i Comitati di coordinamento.
2. Il Comitato di coordinamento è strumento che concorre allintegrazione della programmazione delle attività svolte dalle direzioni e dalle strutture ad esse afferenti nonché alla soluzione dei problemi gestionali di carattere trasversale allente o che richiedono lapporto sinergico di diverse direzioni.
3. Il Comitato di coordinamento del Consiglio regionale è costituito dal Segretario generale del Consiglio che lo convoca e lo presiede, dal Capo di Gabinetto e dai direttori regionali del Consiglio.
4. Il Comitato di coordinamento della Giunta regionale è costituito dal Capo di Gabinetto della Giunta, che lo convoca e lo presiede, e dai direttori regionali della Giunta.
5. I Comitati di coordinamento del Consiglio e della Giunta si riuniscono almeno trimestralmente e verbalizzano i propri lavori secondo le modalità stabilite da appositi provvedimenti.
6. Per la trattazione di temi dinteresse comune i Comitati del Consiglio e della Giunta si riuniscono in seduta congiunta. Le riunioni del Comitato congiunto possono essere convocate dal Segretario generale del Consiglio o dal Capo di Gabinetto della Giunta.
Art. 10.
(Direzioni regionali)
1. Le direzioni regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali. Esse rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa. Di norma, si articolano in settori.
2. A ciascuna direzione è preposto un direttore regionale nominato, per quanto di rispettiva competenza, dallUfficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti dai provvedimenti di organizzazione.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono individuate con provvedimenti di organizzazione, che ne definiscono le attribuzioni con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti secondo le indicazioni degli organi di direzione politico-amministrativa.
Art. 11.
(Settori)
1. I settori sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale.
2. A ciascun settore è preposto un dirigente responsabile, nominato, per quanto di rispettiva competenza, dallUfficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale su proposta del direttore regionale interessato, con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti con i provvedimenti di organizzazione.
3. I settori sono individuati con provvedimenti di organizzazione che ne definiscono le attribuzioni.
Art. 12.
(Strutture temporanee e di progetto)
1. Per lo svolgimento di funzioni e compiti di durata limitata ovvero per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di programmazione strategica o gestionale della Regione, anche per la sperimentazione di nuove politiche o funzioni dellente, possono essere costituite, allinterno o tra direzioni o settori, strutture temporanee e di progetto.
2. Le strutture di cui al comma 1, in relazione al contenuto delle attività previste, possono anche riguardare profili non dirigenziali.
3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.
Art. 13.
(Strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa)
1. Per lo svolgimento di attività di supporto alle funzioni di indirizzo e controllo che spettano agli organi di direzione politico-amministrativa, trovano applicazione le norme regionali inerenti allassetto organizzativo dei Gruppi consiliari, allorganizzazione degli Uffici di comunicazione ed allordinamento del personale assegnato.
2. Le strutture di supporto di cui al comma 1 utilizzano collaboratori assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Tali collaboratori, se dipendenti regionali, sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto di lavoro; se dipendenti da altra pubblica amministrazione ovvero da enti e società a partecipazione pubblica, possono essere rispettivamente utilizzati attraverso listituto del comando o attraverso apposita convenzione tra le parti.
3. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale di cui al comma 2 sono quantificate, per gli ambiti di rispettiva competenza, con provvedimento dellUfficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale nel rispetto della normativa di cui al comma 1.
Art. 14.
(Capo di Gabinetto della Presidenza
del Consiglio regionale)
1. Nellambito delle strutture del Consiglio regionale è istituito il Gabinetto della Presidenza del Consiglio, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente del Consiglio regionale sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dellincarico non trova applicazione larticolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato).
2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale supporta il Presidente del Consiglio nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con la Giunta regionale, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale.
3. Lincarico di Capo di Gabinetto, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile, si risolve allatto della cessazione del mandato del Presidente del Consiglio regionale ed è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente del Consiglio.
Art. 15.
(Capo di Gabinetto della Presidenza
della Giunta regionale)
1. Nellambito delle strutture della Giunta è istituito il Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, diretto da un Capo di Gabinetto nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario. Ai fini del conferimento dellincarico non trova applicazione larticolo 2, comma 1, lettera c) del d.p.c.m. 692/1994.
2. Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale supporta il Presidente della Giunta per tutte le funzioni istituzionali e, in particolare, nel raccordo politico-amministrativo con gli organi consiliari e con le relative strutture, con gli organi dello Stato e con gli altri enti a carattere locale, nazionale ed internazionale. Il Capo di Gabinetto supporta inoltre il Presidente per il raccordo politico-amministrativo con le strutture della Giunta regionale esercitando, a tale scopo, compiti di coordinamento nellattuazione del programma di legislatura nei confronti dei direttori regionali.
3. Il Presidente della Giunta regionale può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto di professionalità esterne in numero non superiore a tre, scelte sulla base di rapporti fiduciari. Il contenuto degli incarichi ed i rapporti con le strutture sono disciplinati dal provvedimento di organizzazione della Giunta regionale.
4. Lincarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quelli relativi alle peculiari professionalità di cui al comma 3, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, si risolvono allatto della cessazione del mandato del Presidente della Giunta regionale. Lincarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale è revocabile in qualsiasi momento su richiesta del Presidente della Giunta.
Capo III.
INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO
E GESTIONE
Art. 16.
(Attribuzioni degli organi di direzione politico-amministrativa)
1. Gli organi di direzione politico-amministrativa, ai sensi dellarticolo 95, comma 1, dello Statuto, definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
2. Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1, gli organi di direzione politico-amministrativa, secondo le rispettive attribuzioni, provvedono:
a) allemanazione di direttive generali ed atti di indirizzo per lazione amministrativa e per la gestione;
b) alla definizione di direttive generali di svolgimento dei servizi e delle attività;
c) alla definizione di obiettivi, piani, programmi, progetti e priorità;
d) alla definizione dei criteri per lassegnazione a terzi di risorse e di altri vantaggi economici di qualunque genere e per il rilascio di autorizzazioni, licenze od altri analoghi provvedimenti;
e) allemanazione degli atti di nomina e designazione di rappresentanti regionali in seno ad enti ed organismi esterni, nonché degli atti di nomina ed autorizzazione a dipendenti regionali per incarichi esterni;
f) alla definizione di tariffe, canoni ed analoghi oneri a carico di terzi;
g) al conferimento ed alla revoca di incarichi dirigenziali;
h) alla ripartizione a ciascuna struttura direzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per gli obiettivi da perseguire;
i) al controllo ed alla verifica della rispondenza dei risultati gestionali alle direttive generali impartite con le modalità previste dalla legge e dai provvedimenti di organizzazione;
j) allemanazione di atti concernenti inchieste ed indagini;
k) allaffidamento di incarichi a terzi per lespletamento di attività strettamente connesse ai compiti di indirizzo e di direzione politico-amministrativa;
l) alle autorizzazioni a stare in giudizio ed al conferimento del mandato per il relativo patrocinio;
m) allesercizio di ogni altra funzione prevista da leggi e regolamenti;
n) alladozione di ogni altro provvedimento attribuito allorgano di direzione politico-amministrativa.
3. Gli organi di direzione politico-amministrativa non possono revocare, riformare, riservare o avocare a sé atti di competenza dei dirigenti di cui allarticolo 18.
Art. 17.
(Attribuzioni dei dirigenti)
1. Spetta ai dirigenti, ai sensi dellarticolo 95, comma 2, dello Statuto, lattuazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi, nonché ladozione degli atti, compresi quelli che impegnano lamministrazione verso lesterno, necessari alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa.
2. Per lesercizio dei compiti di cui al comma 1 competono ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni, tutti gli atti di gestione, anche di natura discrezionale, da adottarsi in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi definiti secondo quanto previsto nellarticolo 16.
3. In particolare spetta ai dirigenti:
a) la direzione della struttura organizzativa assegnata verificando periodicamente carichi di lavoro e produttività del personale della struttura;
b) la gestione finanziaria mediante lesercizio di poteri di spesa nellambito delle risorse assegnate;
c) ladozione degli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese lattribuzione dei trattamenti economici accessori e lirrogazione delle sanzioni disciplinari fino al rimprovero scritto;
d) lo svolgimento di funzioni tecnico-professionali, ispettive, di vigilanza, consulenza, studio e ricerca;
e) la responsabilità dei procedimenti amministrativi;
f) la presidenza delle commissioni e la responsabilità delle procedure di gara, di concorso e per gli appalti;
g) laffidamento di incarichi a terzi per lespletamento delle attività e dei servizi di competenza delle strutture da essi dirette;
h) la stipula dei contratti;
i) il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti analoghi;
j) lemanazione degli atti costituenti manifestazione di giudizio e conoscenza;
k) la proposta in ordine allavvio delle liti attive e passive ed il potere di conciliare e transigere;
l) lesercizio di ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti e non attribuita agli organi di direzione politico-amministrativa.
Capo IV.
LA DIRIGENZA
Art. 18.
(Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1. La dirigenza regionale è ordinata in ununica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per lassolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff.
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e lattuazione del programma operativo collegabile agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. Oltre ai compiti indicati negli articoli 14, 15, 17 e 30 ed ai relativi poteri sostitutivi, i dirigenti preposti alle strutture di direzione esercitano sugli altri dirigenti della struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite.
Art. 19.
(Graduazione delle strutture organizzative dirigenziali)
1. Le singole strutture organizzative dirigenziali sono misurate, ai fini del trattamento economico di posizione, secondo i criteri e le modalità definiti in base ai contratti collettivi di lavoro, con riferimento ai contenuti delle competenze e delle responsabilità professionali, manageriali e specialistiche assegnate a ciascuna struttura.
2. Ai fini della definizione della graduazione delle funzioni dirigenziali, la Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, vengono supportati dal Nucleo di valutazione di cui allarticolo 27.
Art. 20.
(Vice direttore)
1. La Giunta regionale e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, possono nominare vice direttori che supportano i direttori regionali per lespletamento di attività della direzione, ai medesimi espressamente attribuite, sentito il direttore interessato. Lespletamento delle attività avviene sulla base di espressa delega scritta e motivata conferita dal direttore ed unicamente nelle direzioni di particolare complessità.
2. I provvedimenti di organizzazione individuano tali strutture e definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali sono attribuiti gli incarichi di cui al comma 1, la durata e i compiti.
Art. 21.
(Accesso alla qualifica dirigenziale)
1. Laccesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
2. I requisiti per laccesso alla qualifica dirigenziale sono:
a) il possesso di laurea;
b) laver maturato cinque anni di esperienza professionale nelle amministrazioni pubbliche in categorie per laccesso alle quali è previsto il possesso di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
Art. 22.
(Conferimento degli incarichi a dirigenti regionali)
1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9, 14 e 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione.
2. Gli incarichi per le strutture di cui allarticolo 10 sono conferiti a dirigenti regionali in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento che abbiano maturato almeno un quinquennio di responsabilità dirigenziale.
3. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti tenendo conto dellattitudine, della professionalità e dellesperienza delle persone da incaricare, anche secondo quanto verificato nello svolgimento di precedenti incarichi, in relazione al contenuto degli obiettivi risultanti dagli indirizzi individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa per lincarico da attribuire.
4. Nellattribuzione degli incarichi è assicurata di massima la rotazione dei dirigenti, mediante lapplicazione di criteri che favoriscano la mobilità trasversale e lo sviluppo professionale, nel rispetto delle esigenze di continuità e funzionalità delle strutture.
5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, fatto salvo quanto previsto nelle successive disposizioni in ordine allattribuzione di incarichi sulla base di contratti di diritto privato anche a persone esterne allamministrazione regionale, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.
Art. 23.
(Regolazione del rapporto di lavoro)
1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto rispettivamente del Consiglio e della Giunta nonché di direttore regionale sono regolati da un contratto di diritto privato a tempo determinato.
2. I provvedimenti organizzativi indicano i contenuti principali del contratto ed i criteri per la determinazione del trattamento economico.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 hanno durata non superiore a cinque anni e sono rinnovabili, e quelli di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere revocati in qualunque momento. Per gli altri incarichi di cui al comma 1 si applica larticolo 25.
4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 a dirigenti regionali determina, con effetto dalla data di sottoscrizione del contratto di diritto privato a tempo determinato e per tutta la durata dellincarico, il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dellanzianità di servizio ovvero, su richiesta dellinteressato, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro in essere. Nel secondo caso alla cessazione del contratto è disposta, entro trenta giorni, la riassunzione del dirigente, qualora questi ne faccia domanda. Il contratto individuale di riassunzione stipulato con il medesimo tiene conto dellanzianità complessivamente maturata nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica e, nel caso di risoluzione anticipata, della condizione economica attribuita allatto della nomina per un periodo pari alla durata residua del contratto revocato.
5. Gli altri incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti regionali sono regolati dai contratti collettivi ovvero da contratti individuali di lavoro per gli incarichi conferiti ai sensi dellarticolo 24.
6. Ai dirigenti regionali si applicano, con le modalità indicate dal provvedimento di organizzazione, le norme stabilite nelle leggi statali in materia di mobilità.
Art. 24.
(Incarichi dirigenziali esterni)
1. Gli incarichi di Capo di Gabinetto del Consiglio e della Giunta regionale possono essere conferiti a persone esterne allamministrazione regionale.
2. Gli incarichi di direttore regionale possono essere conferiti, entro il limite del 30 per cento dei rispettivi posti, non computando gli eventuali incarichi esterni di cui al comma 1, a persone esterne allamministrazione regionale.
3. Gli incarichi di vice direttore e di responsabile di settore o di struttura temporanea e di progetto possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dirigenziale, a persone esterne allamministrazione.
4. Gli incarichi affidati a persone esterne allamministrazione regionale sono conferiti a soggetti in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati, anche internazionali, in aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita e documentata, per almeno un quinquennio, in qualifiche dirigenziali ovvero in esperienze professionali di rilevanza assimilabile.
5. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono regolati da contratti di diritto privato a tempo determinato.
6. La durata degli incarichi di cui al comma 3 non può essere inferiore a due anni e superiore a cinque anni, rinnovabili.
7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per la individuazione delle persone da incaricare e indicano i contenuti principali del contratto, in particolare per quanto attiene alle incompatibilità ed alle responsabilità in caso di accertamento di risultati negativi, e stabiliscono i criteri per la determinazione del trattamento economico.
Art. 25.
(Revoca degli incarichi dirigenziali e destinazione ad altro incarico)
1. Sulla base dei criteri adottati dai provvedimenti di organizzazione nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti di diritto privato, la revoca degli incarichi dirigenziali e la destinazione ad altro incarico presso la Regione può essere disposta, per gli ambiti di rispettiva competenza, dallUfficio di Presidenza del Consiglio o dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) per motivate ragioni organizzative e produttive connesse al modificarsi dellesercizio delle funzioni e dei compiti, nonché al modificarsi dei programmi e dei progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa;
b) per effetto dellesito del procedimento di valutazione dellattività svolta dai dirigenti;
c) su richiesta del dirigente titolare dellincarico, da valutarsi con riferimento alle esigenze di servizio.
2. Sono fatti salvi gli effetti delleventuale applicazione dellarticolo 26 concernente le responsabilità dirigenziali.
Art. 26.
(Responsabilità dirigenziali e Comitato dei garanti)
1. Il personale con funzioni dirigenziali è responsabile del risultato della gestione amministrativa, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, nonché dellosservanza degli indirizzi e delle direttive generali emanate dagli organi di direzione politico-amministrativa.
2. Nel caso di accertamenti negativi concernenti le prestazioni, le competenze organizzative ed il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, risultanti in applicazione del sistema di valutazione di cui allarticolo 28, i provvedimenti previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono adottati, per quanto di competenza, dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere del Comitato dei garanti, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e composto da:
a) un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente;
b) un dirigente eletto dai dirigenti dipendenti dalla Regione con le modalità stabilite dal provvedimento di organizzazione, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
c) un esperto designato dintesa dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, con specifica esperienza nei settori dellorganizzazione amministrativa e del lavoro pubblico.
4. Il provvedimento di organizzazione disciplina il procedimento per ladozione dei provvedimenti di cui al comma 2, anche con riferimento agli strumenti di tutela, compresi la previa contestazione ed il contraddittorio, individua le specifiche misure da applicare e definisce le modalità di funzionamento del Comitato dei garanti.
5. I contratti di diritto privato che regolano gli incarichi dirigenziali individuano, in base a quanto previsto nel provvedimento di organizzazione, le modalità con le quali è disciplinata la responsabilità dei soggetti incaricati.
6. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile ed amministrativo-contabile previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Art. 27.
(Nucleo di valutazione)
1. La Giunta, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, istituisce un Nucleo di valutazione per lo svolgimento di attività di supporto agli organi politici in materia di valutazione della dirigenza e con provvedimento di organizzazione ne disciplina la composizione, lorganizzazione ed il funzionamento.
2. Il Nucleo, su indicazione degli organi di direzione politico-amministrativa, propone i criteri per la valutazione delle prestazioni e dei risultati della dirigenza.
Art. 28.
(Sistema di valutazione dei dirigenti)
1. Il sistema e gli strumenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dirigenti sono definiti, su proposta del Nucleo di valutazione, con atto adottato dintesa dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro.
2. Il sistema di valutazione dei dirigenti costituisce strumento di gestione e sviluppo del personale; a tal fine esso:
a) utilizza strumenti e metodologie per la valutazione del potenziale e delle prestazioni, ai fini del conferimento e del rinnovo degli incarichi;
b) utilizza la valutazione del dirigente per il riconoscimento dei risultati conseguiti, anche ai fini dellattribuzione dei trattamenti accessori previsti dai contratti collettivi di lavoro;
c) considera la valutazione delle prestazioni e della posizione per la individuazione delle attività formative, in coerenza con le esigenze di miglioramento e responsabilizzazione.
3. Il sistema di valutazione dei dirigenti utilizza dati e informazioni risultanti dal monitoraggio di costi, rendimenti e risultati dellattività svolta, considerato in riferimento agli obiettivi, ai programmi ed ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa ed in modo coordinato con il sistema e con gli strumenti del controllo strategico e gestionale.
Art. 29.
(Funzioni vicarie)
1. Con appositi provvedimenti dellUfficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale sono individuati, tra i direttori o i vice direttori ovvero tra i dirigenti di settore della struttura interessata, i dirigenti incaricati ad esercitare le funzioni vicarie, in caso di assenza e impedimento dei direttori, e, ove nominati, dei vice direttori.
2. In caso di assenza o impedimento dei dirigenti di settore, i relativi compiti possono essere svolti, su designazione del direttore interessato, da altro dirigente.
3. I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità procedurali con i quali sono individuati i titolari delle funzioni.
Capo V.
INCARICHI NON DIRIGENZIALI
Art. 30.
(Conferimento degli incarichi non dirigenziali)
1. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti di organizzazione indicano i criteri e le condizioni per lindividuazione delle posizioni organizzative e di alta professionalità non dirigenziali, che comportano lassunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato nonché il possesso di competenze specialistiche. Il numero massimo di tali posizioni e delle alte professionalità nonché la loro ripartizione tra le direzioni regionali sono stabiliti, per le rispettive strutture, dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale.
2. I direttori, sentito il responsabile di settore interessato, provvedono, con le modalità stabilite nei provvedimenti di organizzazione, ad individuare nellambito di ciascuna struttura le posizioni organizzative e le alte professionalità, attribuendo i relativi incarichi ai dipendenti in possesso dei requisiti, con atti scritti e motivati.
Capo VI.
IMPIEGO DELLE RISORSE UMANE
NELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
Art. 31.
(Programmazione del fabbisogno di personale, dotazioni organiche e profili professionali)
1. Limpiego del personale dipendente nelle strutture organizzative della Regione avviene con il metodo della programmazione, assicurando che lo stesso sia utilizzato in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione di obiettivi, programmi e progetti individuati dagli organi di direzione politico-amministrativa, nonché con le risorse finanziarie disponibili e con i limiti derivanti dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, fermo restando il rispetto dei contratti di lavoro collettivi ed individuali.
2. In attuazione dei principi e dei criteri stabiliti dalla presente legge, i provvedimenti di organizzazione di cui allarticolo 5 individuano le variazioni delle strutture organizzative e le relative dotazioni organiche, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono variate in funzione delle esigenze connesse alla programmazione risultante dagli strumenti di gestione finanziaria ed economica previsti nellordinamento contabile della Regione.
4. Ai sensi dellarticolo 96, comma 2, dello Statuto, lUfficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio regionale, nellambito della sessione di bilancio, quale allegato alla legge finanziaria, le proposte di revisione della dotazione organica del personale del ruolo del Consiglio e della Giunta regionale.
5. Con la modalità di cui al comma 4, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di modifica delle strutture e delle dotazioni organiche delle strutture di cui al comma 4 dellarticolo 37.
Art. 32.
(Modalità di assunzione del personale)
1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:
a) le procedure selettive volte allaccertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata laccesso dallesterno;
b) lavviamento degli iscritti alle liste dei centri per limpiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dellobbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per limpiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
2. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.
Art. 33.
(Assegnazione del personale alle strutture e mobilità)
1. Nellambito delle rispettive dotazioni organiche lassegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dallUfficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori e risultanti dal Programma operativo.
2. Le direzioni competenti in materia di personale adottano atti di variazione di assegnazione del personale tra le diverse direzioni.
3. Nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), la Regione può fare ricorso alla mobilità e ai trasferimenti di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, per ricoprire i posti vacanti in organico del personale di categoria e di quello di area dirigenziale.
4. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto del contratto collettivo di lavoro, criteri e modalità per lattuazione della mobilità esterna ed interna, al fine di assicurare il riequilibrio tra carenze ed eccedenze di organico con lobiettivo di perseguire lottimale distribuzione delle risorse umane, la loro riconversione e larricchimento professionale.
Art. 34.
(Formazione e aggiornamento del personale)
1. La Regione favorisce la formazione e laggiornamento professionale come condizioni essenziali per lefficacia dellattività svolta dallente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive professionali dei propri dipendenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla formazione professionale di base, rivolta al personale di prima assunzione o allacquisizione di conoscenze proprie di nuovi profili professionali;
b) allaggiornamento professionale, rivolto al mantenimento o alladeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità posseduti, in relazione ai processi di cambiamento ed innovazione normativa scientifica, tecnologica ed organizzativa;
c) alla specializzazione ed al perfezionamento del personale interessato a specifiche prestazioni richieste dalla programmazione di attività delle singole strutture organizzative;
d) alla riqualificazione e riconversione del personale interessato a processi di mobilità funzionale o professionale, in connessione ai cambiamenti organizzativi conseguenti alla programmazione delle attività ovvero al riordino di funzioni e compiti;
e) alla promozione dellaccesso al lavoro e della partecipazione delle lavoratrici dipendenti, in relazione alle azioni positive tendenti a garantire condizioni di pari opportunità per tutti.
3. La formazione e laggiornamento professionale costituiscono un diritto-dovere per ciascun dipendente e le relative attività devono essere validate attraverso opportuni strumenti, misurandone i risultati che costituiscono elementi utilizzati per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane.
Art. 35.
(Responsabilità dei dipendenti e procedimento disciplinare)
1. Ai dipendenti regionali si applicano le disposizioni concernenti la responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Per lindividuazione delle sanzioni disciplinari e la procedura per la loro irrogazione si osservano le disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
3. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono alla contestazione degli addebiti e allirrogazione delle sanzioni superiori al rimprovero scritto.
4. I provvedimenti di organizzazione definiscono i criteri e le modalità per la periodica designazione dei rappresentanti dellamministrazione e dei dipendenti, per la scelta dei presidenti e per il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina.
5. Per i rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, i direttori competenti in materia di personale provvedono allesecuzione delle decisioni del collegio arbitrale.
Art. 36.
(Personale operante presso sedi internazionali)
1. Al personale operante presso le strutture regionali di collegamento con lUnione europea sono riconosciute le speciali indennità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dellamministrazione degli affari esteri) e successive modifiche e integrazioni. Con i provvedimenti di organizzazione sono stabilite le modalità di reclutamento e di utilizzo di personale regionale e le modalità per la determinazione del relativo trattamento giuridico ed economico. In caso di utilizzo di personale di altre pubbliche amministrazioni europee è fatto salvo il trattamento di miglior favore.
2. I dipendenti regionali possono accettare incarichi per lo svolgimento di attività lavorative presso soggetti e organismi pubblici operanti in sede internazionale, in applicazione di disposizioni di legge in materia.
3. I dipendenti che si trovano nella condizione di cui al comma 2 sono collocati in aspettativa o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa o fuori ruolo comporta il mantenimento della qualifica posseduta e la conservazione del posto in dotazione organica.
Capo VII.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37.
(Applicazione agli enti dipendenti dalla Regione)
1. Nellambito di quanto stabilito da apposito disciplinare della Giunta regionale la presente legge trova applicazione per gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, al cui personale si applica il trattamento contrattuale previsto per i dipendenti regionali.
2. Il disciplinare è adottato dalla Giunta regionale, sentite le direzioni vigilanti, e contiene altresì indirizzi e direttive per lattuazione di quanto previsto al comma 3.
3. Gli enti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dallapprovazione del disciplinare, presentano alla Giunta regionale la proposta di definizione della struttura organizzativa e della dotazione organica, evidenziando i relativi oneri. Le direzioni vigilanti presentano, indicando i relativi mezzi di copertura, il provvedimento alla Giunta regionale. Fino allapprovazione della proposta lente continua ad operare secondo la normativa previgente e non può attivare nuove procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato.
4. La Giunta regionale può autorizzare, negli enti di rilevanti dimensioni e complessità organizzativa, caratterizzati dalla presenza di una pluralità di posizioni dirigenziali, listituzione di una struttura direzionale di livello corrispondente a quello della direzione regionale di cui alla presente legge.
Art. 38.
(Disposizione transitoria)
1. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui allarticolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) continua ad applicarsi la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale) fatta eccezione per larticolo 44, comma 2, lettera c), ultimo periodo. Fino alla data di adozione dei provvedimenti di organizzazione di cui allarticolo 5, comma 1, lettere e) ed f), trovano applicazione le norme di cui al regolamento regionale 31 luglio 2001, n. 12/R (Regolamento per laccesso allimpiego regionale).
2. Fino alla data di attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali definiti dai provvedimenti di organizzazione, continuano ad operare le strutture vigenti e gli incarichi in essere. Sono altresì confermati, per la durata residuale, i contratti di diritto privato a tempo determinato.
3. Negli enti dipendenti dalla Regione sono confermate, ove preesistenti, le strutture direzionali di livello corrispondente a quelle di direzione regionale.
4. Sono confermate le dotazioni organiche, definite sulla base dellarticolo 1, comma 3, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 39 (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato) vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le graduatorie vigenti dei concorsi pubblici per esami per laccesso alla dirigenza sono differite nella loro scadenza di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono utilizzate, in via prioritaria, per ricoprire i posti di qualifica dirigenziale liberi e quelli che si renderanno disponibili, nei ruoli della Giunta e del Consiglio regionale.
Art. 39.
(Abrogazione di norme)
1. È abrogata la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale).
2. Sono fatti salvi gli effetti giuridici conseguenti allapplicazione di leggi regionali che, a vario titolo, rinviano alle disposizioni dellabrogata l.r. 51/1997.
3. Lultimo periodo dei commi 3 e 4 dellarticolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per laccesso alle qualifiche funzionali regionali) è soppresso.
Art. 40.
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si provvede, a partire dallanno finanziario 2008, con le risorse iscritte nellUPB DA07061 e DA09101 del bilancio regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 luglio 2008
Mercedes Bresso
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 45
Riordino delle norme sullorganizzazione e sullordinamento del personale. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 51"
- Presentata dai Consiglieri Angelo Burzi, Ugo Cavallera, Alberto Cirio, Enrico Costa, Mariangela Cotto, Caterina Ferrero, Enzo Ghigo, Giampiero Leo, Giuliano Manolino, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin il 14 giugno 2005
- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 14 giugno 2005
- Richiamata in Aula ai sensi dellart. 34, commi 1 e 4 del Regolamento interno il 12 luglio 2007
- Rinviato in Commissione ai sensi dellart. 34, comma 5 del Regolamento interno il 30 luglio 2007
- Iscritto allordine del giorno dellAula ai sensi dellart. 34, comma 6 del Regolamento interno il 25 settembre 2007
- Rinviata in Commissione ai sensi dellart. 81 del Regolamento interno il 7 novembre 2007
Disegno di legge n. 386
Disciplina dellorganizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale
- Presentato dalla Giunta regionale il 2 gennaio 2007
- Assegnato alla I Commissione in sede referente l11 gennaio 2007
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato della proposta di legge n. 45 e del disegno di legge n. 386 licenziato dalla Commissione referente il 20 marzo 2008 con relazione di Aldo Reschigna
- Approvato in Aula il 22 luglio 2008, con emendamenti sul testo, con 34 voti favorevoli , 11 astenuti e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 96 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 96 (Ruolo organico del personale regionale)
1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.
2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e lUfficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.".
Nota allarticolo 4
- Il capo I, titolo II, del libro V del codice civile, recante norme sul lavoro nellimpresa, comprende gli articoli da 2082 a 2134.
Nota allarticolo 14
- Il testo dellarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato) è il seguente:
Art. 2 (Requisiti)
1. Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee allamministrazione, che abbiano i requisiti seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) abrogato;
c) non rivestire cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici o in sindacati e non avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni; non aver rivestito le suddette cariche ed assunto i predetti incarichi nel biennio precedente alla nomina;
d) abrogato;
e) abrogato.".
Nota allarticolo 15
- Il testo dellarticolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n. 692 (Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato) è riportato nella nota allart. 14.
Nota allarticolo 16
- Il testo dellarticolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
Art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)
1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
2. Ai dirigenti spetta lattuazione degli obiettivi e dei programmi nonché ladozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano lamministrazione regionale verso lesterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dellattività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.".
Nota allarticolo 17
- Il testo dellarticolo 95 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato nella nota allart. 16.
Nota allarticolo 31
- Il testo dellarticolo 96 dello Statuto della Regione Piemonte è riportato nella nota allart. 3.
Nota allarticolo 38
- Il testo dellarticolo 44 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale) è il seguente:
Art. 44 (Competenze dellUfficio di Presidenza)
1. Sono di competenza dellUfficio di Presidenza e del Presidente del Consiglio regionale le attribuzioni e gli adempimenti relativi allorganizzazione degli uffici e alla gestione del personale in servizio presso il Consiglio che la legislazione regionale vigente assegna rispettivamente alla Giunta regionale e al Presidente della Giunta.
2. Spetta inoltre allUfficio di Presidenza, relativamente alle strutture del Consiglio regionale:
a) lapprovazione del piano annuale delle assunzioni da recepirsi, quale componente autonoma, nel piano occupazionale della Regione deliberato dalla Giunta;
b) lindizione delle procedure concorsuali per la copertura dei posti vacanti come individuati nel piano delle assunzioni salvo che non si proceda con concorsi unici per i ruoli della Giunta e del Consiglio;
c) la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi, banditi distintamente per il ruolo del Consiglio regionale attenendosi alle disposizioni della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle Commissioni Giudicatrici dei concorsi per laccesso alle qualifiche funzionali regionali). In tal caso, uno dei membri e nominato su designazione della Giunta.".
- Il testo dellarticolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sullorganizzazione degli uffici di comunicazione e sullordinamento del personale assegnato) è il seguente:
Art. 1 (Uffici di comunicazione della Giunta e del Consiglio regionale)
1. Il Presidente, il Vice Presidente, gli Assessori della Giunta regionale, nonche il Presidente e lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, si avvalgono, ai sensi dellarticolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sullorganizzazione degli uffici e sullordinamento del personale regionale), di specifiche unita organizzative denominate uffici di comunicazione, corrispondenti alle preesistenti segreterie particolari di cui allarticolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 e successive modificazioni.
2. Agli uffici di comunicazione compete esclusivamente il supporto per lespletamento dellattività istituzionale propria dei soggetti e delle strutture politiche individuate al comma precedente.
3. Le risorse finanziarie necessarie allutilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi. Limporto e determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dellente, delle somme erogate con carattere di continuita e fissita, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. Limporto risultante è incrementato di una percentuale corrispondente allaumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dellanno precedente e il gennaio dellanno in corso, nonche del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per lanno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, il personale addetto agli uffici di comunicazione puo essere individuato tra dipendenti regionali, ovvero comandati da altre pubbliche amministrazioni. Con esclusione del personale comandato, per il quale si provvede con la determinazione di autorizzazione al comando stesso, il conferimento dellincarico di responsabile o di componente dei predetti uffici avviene tramite la stipulazione di appositi contratti a tempo determinato di diritto privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo di durata dellincarico. Il periodo di aspettativa e utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità nonché ai fini della conservazione del posto nel ruolo di precedente appartenenza. Il personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì individuato tra il personale di società a partecipazione pubblica. In tal caso, le modalità di utilizzo e di rimborso della spesa, nellambito delle risorse di cui al comma 3, sono definite da apposita convenzione tra le parti.
4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali e conferito lincarico di cui allarticolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni).
5. Fermo restando il limite di spesa di cui al comma 3 gli Uffici di comunicazione possono avvalersi, nei limiti massimi dei tre quinti di tale spesa, anche di personale esterno allAmministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il relativo trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste.
5 bis. Il limite massimo dei tre quinti stabilito al comma 5 non si applica allUfficio di comunicazione dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale limitatamente alle quote di risorse finanziarie, assegnate ai Consiglieri segretari, risultanti dal riparto effettuato con deliberazione ai sensi del comma 7.
6. Sono fatti salvi rispetto al limite di spesa di cui al comma 3 gli eventuali oneri derivanti dallapplicazione dellistituto di sostituzione per maternità in applicazione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri); in tal caso la spesa necessaria per far luogo alla sostituzione viene imputata sui capitoli di spesa riferiti al personale regionale, ferma restando la possibilità di scelta tra la temporanea assegnazione di dipendenti regionali di qualifica funzionale non superiore all8° ovvero al di fuori dellamministrazione regionale prevedendo, in tal caso, un compenso equivalente al trattamento economico iniziale del primo livello al quale linteressato può accedere in relazione al titolo di studio posseduto.
7. Con atto deliberativo della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono determinate, su proposta degli amministratori interessati, le modalità ed il numero delle unita di personale da acquisire, il responsabile dellufficio di comunicazione e le relative retribuzioni.
8. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 4 e 5 viene costituito con la sottoscrizione del contratto da parte del Presidente della Giunta regionale, del Vice Presidente, dellAssessore e del Presidente del Consiglio regionale, per gli ambiti di rispettiva competenza. Le direzioni regionali competenti in materia di personale forniscono il supporto tecnico necessario per la stipulazione e la gestione dei singoli contratti. Il rapporto puo essere risolto in qualsiasi momento e si risolve di diritto quando cessa dallufficio lamministratore a supporto del quale il personale risulta essere assegnato.
8 bis. Le risorse finanziarie di cui allarticolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dellUfficio di Presidenza del Consiglio regionale e la remunerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dellattività svolta. In armonia con i principi di cui allarticolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopra citato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, unindennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. Lindennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, dintesa con lUfficio di Presidenza del Consiglio regionale.".
Nota allarticolo 39
- Il testo dellarticolo 1 della legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per laccesso alle qualifiche funzionali) come modificato dalla legge qui pubblicata è il seguente:
Art. 1 (Composizione e nomina delle Commissioni giudicatrici)
1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da cinque tecnici, esperti nelle materie oggetto del concorso, i quali non possono essere componenti degli organi politici dellAmministrazione, ricoprire cariche politiche ed essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Nella composizione delle Commissioni sono rispettate le norme relative alle pari opportunita tra uomini e donne sullaccesso al lavoro, di cui allarticolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dellorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dellarticolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. In ogni caso, fatte salve le incompatibilita previste al comma 1, uno dei componenti della commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.
3. Le Commissioni sono nominate con provvedimento della Giunta regionale, che individua altresi il componente con funzioni di Presidente.
4. Per laccesso fino alla quarta qualifica i componenti della Commissione giudicatrice sono ridotti a 3.
5. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore alla settima, designato dalla Giunta regionale.
6. Se lassenza o impedimento di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalita di nomina previste al comma 3.
7. La sostituzione di uno o piu componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali gia svolte.".
Denominazione delle unità previsionali di base (UPB) citate nella legge.
DA07061
(Risorse umane e patrimonio - Trattamento economico del personale - Titolo I: Spese correnti)
DA09101
(Bilancio - Spese del Consiglio regionale - Titolo I: Spese correnti)