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Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 / 07 / 2008

Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2008, n. 190 - 27730

Modifiche ed integrazioni allo Statuto di I.P.L.A. S.p.A.

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: il Consiglio approva.

Il Consiglio regionale del Piemonte

visto l’articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006 n. 248, a norma del quale le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti, devono operare, al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né partecipare ad altre società o enti;

visto il comma 729 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ‘legge finanziaria 2007’), il quale, nell’ambito del processo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, pone dei limiti al numero complessivo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate da enti locali;

visto il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 (Istituzione dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente della Regione Piemonte), a norma del quale è demandata al Consiglio regionale l’approvazione del relativo Statuto;

ritenuto di introdurre una revisione organica dello Statuto sociale di I.P.L.A. S.p.A. al fine di meglio svolgere quel ruolo di strumentalità agli interessi regionali che deve caratterizzare le società pubbliche, in conformità con l’evoluzione del quadro normativo in materia e con il consolidarsi dei principi giurisprudenziali in tema di “in house providing”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 49-7366 del 5 novembre 2007, e richiamate le motivazioni ivi addotte per la revisione statutaria introdotta;

visto il parere espresso dalla I Commissione consiliare in data 12 marzo 2008

delibera

di approvare lo statuto di I.P.L.A. S.p.A. così come modificato nel testo allegato alla presente deliberazione (allegato A), per farne parte integrante e sostanziale.

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DIMICILIAZIONE - DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1 La Società per Azioni è denominata “Istituto per le piante da legno e l’ambiente I.P.L.A. Società per Azioni” - siglabile “I.P.L.A. S.p.A.”, senza vincolo di rappresentazione grafica.

ARTICOLO 2) SEDE

2.1 La sede legale della società è in Torino.

ARTICOLO 3) DOMICILIO DEI SOCI

3.1 II domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

3.2 Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, gli Enti pubblici devono indicare l’articolazione organizzativa competente a ricevere le comunicazioni sociali ed il relativo indirizzo con onere di comunicare ogni eventuale variazione.

3.3 II socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

3.4 Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dallo statuto devono essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all’indirizzo risultante dal libro soci.

ARTICOLO 4) DURATA

4.1 La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

4.2 L’eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.

TITOLO II - OGGETTO

ARTICOLO 5) OGGETTO

5.1 La società ha per oggetto:

a) la promozione e l’incremento della produzione legnosa, entro e fuori foresta, delle filiere energetiche da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alla filiera foresta-legno-energia;

b) la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, agroambientale e della biodiversità;

c) lo sviluppo della forestazione ambientale e delle produzioni primarie di qualità;

d) l’individuazione, il monitoraggio e la lotta alle patologie dell’ambiente e delle specie arboree, di origine biotica e abiotica;

e) la programmazione e pianificazione territoriale degli interventi finalizzati all’utilizzo ecosostenibile e conservazione delle foreste, del suolo, del paesaggio, delle aree protette, delle emergenze naturalistiche, nelle loro componenti intrinseche ed esternalità.

5.2 La società, nell’ambito dell’oggetto sociale:

a) svolge attività di studio, ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, consulenza, formazione professionale, gestione e produzione, per conto dei Soci, dei loro Enti strumentali e delle Società dagli stessi controllate;

b) concorre, agendo nell’ambito dell’economia della conoscenza, a valorizzare e razionalizzare il sistema socio-economico e territoriale;

c) gestisce autonomamente progetti di ricerca, brevetti, licenze e pubblicazioni in diritto d’autore, provvedendo, anche tramite altre società, alla produzione e commercializzazione di beni e servizi connessi al proprio operato.

5.3 Non è ammessa la partecipazione al capitale di altre società se non su mandato dei singoli soci.

TITOLO III- CAPITALE SOCIALE-AZIONI-OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 6) CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

6.1 II capitale sociale della società è di Euro 930.800,00 (novecentotrentamilaottocento virgola zero zero).

6.2 II capitale sociale è diviso in numero 1.790.000 azioni nominative, prive di indicazioni del valore nominale, per cui le disposizioni riferentisi al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse.

6.3 Ogni azione da diritto ad un voto.

ARTICOLO 7) SOCI

7.1 Possono essere soci dell’Istituto per le piante da legno e l’ambiente, I.P.L.A. - Società per Azioni - la Regione Piemonte ed altri enti pubblici nazionali, territoriali e locali.

7.2 Nei limiti e nei termini dell’articolo 2355 bis c.c. la maggioranza assoluta del Capitale Sociale dovrà appartenere alla Regione Piemonte alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta.

ARTICOLO 8) FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUZIONI

8.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.

8.2 Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni nazionali ed intemazionali.

ARTICOLO 9) DIRITTO DI PRELAZIONE

9.1 Ferma rimanendo la necessaria appartenenza pubblica dell’intero capitale sociale le azioni sono trasferibili per atto tra vivi".

9.2 Salvo diverso unanime accordo scritto dei soci, il socio che intende trasferire a titolo oneroso, totalmente o parzialmente la sua partecipazione, o diritti di opzione che gli competono in caso di aumento di capitale, deve preventivamente offrire in vendita le azioni e i diritti di opzione di cui si è detto agli altri soci cui spetta la prelazione così regolata:

a) l’offerta in prelazione agli altri soci è fatta per raccomandata con avviso di ricevimento nella quale l’alienante deve indicare il numero delle azioni o dei diritti di opzione offerti, l’entità del corrispettivo, le condizioni del trasferimento e ogni altro connotato essenziale dell’operazione;

b) gli altri soci hanno diritto di esercitare la prelazione sulle azioni o sui diritti di opzione offerti, facendo pervenire al socio offerente - nel termine, stabilito a pena di decadenza, di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto a) - una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A/R, contenente l’espressa dichiarazione di voler esercitare la prelazione al corrispettivo ed alle condizioni indicate nell’offerta.

L’esercizio della prelazione deve riguardare l’intera partecipazione e tutti i diritti di opzione offerti.

Se ad esercitare la prelazione sono più soci il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione si produce proporzionalmente alle rispettive partecipazioni di cui essi sono titolari. Il trasferimento conseguente all’esercizio della prelazione ed il contestuale pagamento del corrispettivo devono aver luogo entro sessanta giorni da quando la comunicazione di cui al punto b) è pervenuta al destinatario;

c) se nessun socio esercita la prelazione nel termine e con le modalità sopraindicate o se la prelazione non è esercitata riguardo alla totalità delle azioni o dei diritti di opzione offerti in vendita, l’autore dell’offerta può compiere la prospettata operazione con il terzo, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente punto a), entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine entro il quale gli altri soci avrebbero potuto esercitare la prelazione. Ove tale operazione non sia eseguita nel termine suindicato, il socio offerente deve nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Agli effetti delle disposizioni della presente clausola gli altri soci sono considerati terzi rispetto all’offerente.

9.3 La modifica della presente clausola di prelazione e comunque l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non comportano il diritto di recesso dei soci.

ARTICOLO 10) OBBLIGAZIONI

10.1 La società può emettere prestiti obbligazionari non convertìbili con deliberazione dell’Assemblea ordinaria.

10.2 I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune.

10.3 All’Assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle Assemblee straordinarie.

ARTICOLO 11) PATRIMONI DESTINATI

11.1 La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice civile.

11.2 La deliberazione costitutiva è adottata dall’Assemblea ordinaria, secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO IV-ASSEMBLEE

ARTICOLO 12) ASSEMBLEA ORDINARIA

12.1 L’Assemblea è convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

12.2 Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 2364, comma secondo del codice civile, tale limite può essere prorogato fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per decisione dell’organo amministrativo.

12.3 Compete all’Assemblea ordinaria, oltre quanto stabilito dall’art. 2364 del codice civile, autorizzare le operazioni strategiche ed approvare i piani industriali e finanziari della società predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

12.4 L’assemblea ordinaria si costituisce e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

ARTICOLO 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

13.1 L’Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all’articolo 2365 del Codice civile.

13.2 L’Assemblea straordinaria, fatta eccezione per la nomina dei liquidatori per la quale valgono le norme di legge, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con la presenza e con il voto favorevole, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEE

14.1 L’assemblea è convocata dall’Organo amministrativo sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

14.2 L’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata ogni qualvolta l’Organo Amministrativo lo ritenga opportuno ovvero qualora ne facciano richiesta motivata tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

14.3 In applicazione dell’art. 2366, terzo comma del codice civile l’avviso di convocazione dell’assemblea viene comunicato ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea stessa con uno dei seguenti mezzi di comunicazione:

- fax con richiesta di avviso di ricezione;

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

14.4 Nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza.

Lo stesso avviso può indicare, in un giorno successivo, la data della seconda convocazione.

14.5 Anche in assenza di formale convocazione, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l’intero capitale sociale e all’assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell’Organo amministrativo sia del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.6 In caso di assemblea totalitaria, dovrà essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 15) PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

15.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o dal Consigliere più anziano di età.

15.2 La stessa assemblea designa altresì un segretario, la cui assistenza non è necessaria qualora il verbale sia redatto da un notaio.

15.3 Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto dei presenti di partecipare all’assemblea e di attestarne la validità.

TITOLO V-AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16) AMMINISTRAZIONE

16.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

16.2 Spetta alla Regione Piemonte la nomina, ex art. 2449 del codice civile, di quattro membri. Il rimanente consigliere è nominato direttamente dagli altri soci d’intesa fra loro.

16.3 Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi, scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta.

16.4 L’aver gestito la società per tre esercizi consecutivi caratterizzati dalla chiusura del conto economico in perdita, ad eccezione del caso in cui l’entità della perdita risulti più contenuta di quella eventualmente e mediamente riscontrata nel triennio precedente l’assunzione dell’incarico, comporta, per un periodo di tre anni aumentato a cinque per chi abbia rivestito la carica amministratore esecutivo, l’impossibilità ad assumere un nuovo incarico gestionale. L’interdizione temporanea viene elevata in cinque anni ai fini dell’assunzione dell’incarico di amministratore delegato.

ARTICOLO 17) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ’ E INDIPENDENZA E COMPETENZA

17.1 Almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione deve essere scelta secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione e controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali e/o imprenditoriali in materia attinente in modo diretto o indiretto al settore di cui all’oggetto sociale;

c) attività di insegnamento universitario di preferenza in materia agraria, forestale e/o ambientale;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza diretta o indiretta con il settore di cui all’oggetto sociale.

17.2 II Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

17.3 Almeno la metà dei Consiglieri non esecutivi (cioè senza deleghe operative) dovrà possedere il requisito dell’indipendènza - consistente nella totale assenza di relazioni economiche con la società e con gli amministratori esecutivi.

17.4 Almeno un Consigliere deve essere donna.

17.5 La verifica della sussistenza dei requisiti è rimessa al Consiglio di Amministrazione sotto il controllo, ai sensi dell’art. 2043 c.c., del Collegio Sindacale.

ARTICOLO 18) POTERI

18.1 La gestione dell’impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessario per l’attuazione dell’oggetto sociale.

18.2 II Consiglio di Amministrazione delibera altresì esclusivamente in materia di:

a) attribuzione e revoca delle deleghe agli amministratori delegati;

b) determinazione, nei limiti dell’importo complessivo deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2389 terzo comma c.c., della remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche;

c) individuazione degli obiettivi al cui raggiungimento condizionare l’erogazione di parte della retribuzione degli amministratori delegati, in conformità alle linee di politica retributiva annualmente deliberate dall’assemblea;

d) vigilanza sul generale andamento della gestione con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi;

e) approvazione delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;

f) istituzione e soppressione di sedi secondarie;

g) riduzione del capitale sociale in caso di recesso.

18.3 Spetta al Consiglio di Amministrazione fornire a ciascun socio, relativamente all’attività prestata nei confronti o per conto di quello, ogni informazione utile a consentire l’esercizio della funzione di controllo e vigilanza nonché, all’occorrenza, la funzione di indirizzo attraverso l’emanazione di apposite direttive.

ARTICOLO 19) PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

19.1 II Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte ed è designato dalla Giunta regionale.

19.2 Il Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza od impedimento, è scelto fra i componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalla Regione.

19.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente ne assume le funzioni l’Amministratore più anziano di età.

19.4 Il Consiglio nomina un Direttore Generale in base ai requisiti di competenza tecnica, stabilendone le attribuzioni. Il Direttore Generale assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

19.5 Il Consiglio può nominare un Segretario, anche all’infuori dei suoi membri.

ARTICOLO 20) AMMINISTRATORI DELEGATI

20.1 II Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

In questi casi il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

20.2 Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società.

ARTICOLO 21) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

21.1 L’assemblea ordinaria determina l’importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche indicando le relative modalità di attribuzione.

21.2 II Consiglio di amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio sindacale.

21.3 Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio del proprio ufficio.

ARTICOLO 22) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 II Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, con cadenza trimestrale.

22.2 Alla sua convocazione provvede il Presidente, tutte le volte che lo ritenga necessario ovvero, obbligatoriamente, quando ne facciano richiesta almeno tre componenti del Consiglio stesso.

22.3 Le convocazioni del Consiglio devono indicare le materie all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di riunione, che deve essere in Italia.

22.4 La convocazione deve essere trasmessa ai Consiglieri ed al Collegio Sindacale a mezzo di raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica con avviso di ricevuta, almeno.,cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche più breve, ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Sono in ogni caso valide le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e l’intero Collegio Sindacale.

22.5 E’ consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per video-teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario che redige il verbale il quale viene da entrambi sottoscritto.

ARTICOLO 23) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

23.1 II Consiglio non può deliberare se non è presente la maggioranza dei suoi membri.

23.2 Le modalità di espressione del voto sono decise con voto favorevole della maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo.

23.3 In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 24) FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

24.1 II potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

24.2 II potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, al Direttore Generale, ai dirigenti ed ai funzionari, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

TITOLO VI - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 25) COLLEGIO SINDACALE

25.1 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

25.2 Due Sindaci effettivi e due supplenti sono nominati ex art. 2449 del codice civile dalla Regione. Spetta ai rimanenti soci, d’intesa fra loro la nomina del terzo Sindaco effettivo. Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto dall’Assemblea tra i membri di nomina della Regione.

25.3 Tutti i membri effettivi ed i supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

25.4 I Sindaci durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

25.5 Costituisce causa di incompatibilità con la carica di Sindaco qualsivoglia significativo rapporto di carattere economico con l’azionista di controllo. Al Sindaco non è consentito cumulare più di dieci incarichi di gestione o di controllo in società con fatturato superiore a quello riscontrato dalla società nel triennio precedente l’assunzione dell’incarico.

25.6 Spetta all’assemblea determinare il compenso del Collegio Sindacale.

25.6 E’ ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione. In tale evenienza si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 26) CONTROLLO CONTABILE

26.1 Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, la società di revisione o il revisore, nominato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 2409 bis, non deve comunque essere legato alla Regione da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

26.2 L’incarico ha la durata di cui all’art. 2409 quater e può essere rinnovato per non più di una volta.

TITOLO VII-ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 27) ESERCIZIO SOCIALE

27.1 L’esercizio sociale chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

TITOLO IX-BILANCIO, RELAZIONI E RIPARTO UTILI

ARTICOLO 28) BILANCIO

28.1 Al termine di ciascun esercizio sociale l’Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nonché alla sua presentazione all’assemblea per le deliberazioni relative.

28.2 II bilancio è corredato da una relazione dell’organo amministrativo, redatta ai sensi dell’articolo 2428 codice civile, nonché da una relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile.

28.3 La relazione sulla gestione dovrà altresì evidenziare:

a) le regole di funzionamento del consiglio di amministrazione, il ruolo ed i poteri di ciascuno dei suoi membri e gli eventuali legami esistenti fra gli stessi e la società ulteriori rispetto all’incarico gestionale, l’entità della remunerazione individuale dei membri del Consiglio di Amministrazione, anche nelle sue diverse partizioni;

b) la descrizione della compagine sociale con l’indicazione degli azionisti che detengono una partecipazione pari o superiore al dieci per cento del capitale sociale con una descrizione dei principali elementi dei patti parasociali, se esistenti;

c) l’ammontare delle prestazioni rese a ciascun socio.

28.4 II bilancio, unitamente alle relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile deve restare depositato presso la sede sociale della società - a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione - durante i quindici giorni che precedono l’assemblea appositamente convocata e fintante che non sia stato regolarmente approvato.

ARTICOLO 29) RELAZIONE ANNUALE

29.1 II Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre ogni anno ed a presentare alla Giunta Regionale una relazione sull’attività svolta dalla società, il bilancio di cassa ed una relazione previsionale e programmatica con le modalità e nei tempi espressamente previsti dall’articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1979, n. 12.

ARTICOLO 30) RELAZIONE SEMESTRALE

30.1 Con cadenza almeno semestrale il consiglio di amministrazione deve predisporre una relazione che consenta di avere un’adeguata informazione sull’andamento gestionale della società e sulla sua prevedibile evoluzione corredata con i dati di bilancio.

30.2 Tale relazione dovrà trovare divulgazione attraverso gli strumenti ritenuti maggiormente idonei.

30.3 La responsabilità dell’esattezza delle informazioni contenute nella presente relazione compete al consiglio di amministrazione nel suo insieme.

ARTICOLO 31) UTILI

31.1 Gli utili netti dell’esercizio sono ripartiti nel modo seguente:

- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

- il 90% alla riserva straordinaria;

TITOLO X - LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32) LIQUIDAZIONE

32.1 In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l’assemblea, con le maggioranze di legge determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

32.2 In tutti i casi di scioglimento, l’organo amministrativo deve eseguire gli adempimenti pubblicitari nei termini di legge.

TITOLO XI-DISPOSIZIONIFINALI

ARTICOLO 33) RECESSO

33.1 Non costituiscono cause di recesso la proroga del termine della società e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

33.2 II valore di liquidazione delle azioni del socio receduto è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile, tenuto conto della sola consistenza patrimoniale della Società.

ARTICOLO 34) INFORMATIVA

34.1 II Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere a tutti gli azionisti il Bilancio di esercizio approvato.

34.2 II Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli altri componenti del C.d.A. sono altresì tenuti a relazionare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sul proprio operato e sul funzionamento della Società agli enti di rispettiva rappresentanza e ad inviare ai soci la relazione semestrale di cui al precedente articolo 30.

ARTICOLO 35) CONTROVERSIE

35.1 Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

ARTICOLO 36) RINVIO

36.1 Per quanto qui non stabilito, valgono le norme di legge.

(omissis)