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Bollettino Ufficiale n. 23 del 5 / 06 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2008, n. 56-8866

Indicazione del limite massimo dei costi del tesserino per la raccolta dei funghi per l’anno 2008 ex L.R. 02.11.1982 n. 32 e s.m.i e del costo dell’autorizzazione di cui all’art. 3 della L.R. 24/2007 in sede di prima applicazione della legge.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

L’art. 22 della legge regionale 2.11.1982 n. 32 “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale”, dispone che la raccolta dei funghi sia consentita previo rilascio di un tesserino di natura autorizzativa da parte delle Comunità Montane nel cui territorio essa si svolge, ovvero da parte dei Comuni non classificati montani, per il territorio di relativa competenza, qualora questi ultimi intendano avvalersi della potestà loro attribuita dal secondo comma del citato art. 22 della L.R. 32/1982.

Il tesserino per la raccolta dei funghi viene rilasciato dietro versamento di una somma stabilita annualmente dalle Comunità Montane e dai Comuni interessati, entro il limite massimo determinato annualmente dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare ai sensi del quarto comma dell’art. 22.

Le risorse finanziarie conseguentemente introitate dalle Comunità Montane e dai Comuni non classificati montani possono essere destinate, secondo il disposto dell’art. 22 della citata legge regionale n. 32/1982, ad opere di tutela ambientale e di miglioramento dei fondi, nonché ai proprietari, possessori o conduttori dei fondi boschivi, sempre che siano stati effettuati gli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo.

Per l’anno 2008 la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare che si è espressa nella seduta del 22.5.2008, ritiene opportuno applicare i seguenti importi massimi:

- Euro 5,00 per il rilascio del tesserino giornaliero;

- Euro 10,00 per il rilascio del tesserino settimanale;

- Euro 30,00 per il rilascio del tesserino annuale.

Nell’ambito dei suddetti limiti massimi, le Comunità Montane ed i Comuni interessati determineranno conseguentemente la somma dovuta per il tesserino autorizzativo.

Si evidenzia inoltre che le disposizioni in materia sono state modificate dalla legge regionale 17 dicembre 2007 n. 24 “Tutela dei funghi epigei spontanei”.

Il citato provvedimento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20 dicembre 2007 ed in vigore 180 giorni dopo questa data, ridefinisce le norme di tutela di tali importanti organismi partendo dalla necessità di regolamentarne la raccolta nel rispetto delle consuetudini tradizionali ed, il più possibile, in continuità ed aderenza al quadro normativo regionale e nazionale previgente.

La nuova normativa estende a tutto il territorio regionale la validità amministrativa dell’autorizzazione alla raccolta funghi e prevede in applicazione dell’articolo 13 relativo alla gestione del periodo transitorio, che l’importo massimo, stabilito con la presente deliberazione della Giunta Regionale per il rilascio del tesserino annuale ex L.R. 32/1982, corrisponda alla somma da versare per l’autorizzazione alla raccolta con validità regionale, che sarà rilasciata ai sensi dell’art. 3 della L.R. 24/2007 a partire dal 17 giugno 2008, data di entrata in vigore della nuova normativa.

Tutto ciò premesso;

visto il D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 51/97;

visto l’art. 22 della L.R. 32/1982;

visti gli artt. 3 e 13 della L.R. 24/2007;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di stabilire che il limite massimo dell’importo da versarsi per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi, relativo all’anno 2008 sia il seguente:

- Euro 5,00 per il rilascio del tesserino giornaliero;

- Euro 10,00 per il rilascio del tesserino settimanale;

- Euro 30,00 per il rilascio del tesserino annuale.

- di stabilire che entro i suddetti limiti, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 32/1982, le Comunità Montane ed i Comuni interessati determinino, per l’anno 2008, l’importo da versarsi per ottenere il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi nel territorio di relativa competenza fino al 17 giugno 2008, data di entrata in vigore della L.R. 24/2007;

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 24/2007, il costo per l’anno 2008 dell’autorizzazione alla raccolta funghi con validità per l’intero territorio regionale di cui all’art. 3 della citata L.R. 24/2007 sia quantificato in Euro 30,00.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art.14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)