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Bollettino Ufficiale n. 18 del 30 / 04 / 2008

ANNUNCI LEGALI


Comune di Macello (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 10.04.2008: Esame ed approvazione modifiche al Regolamento Edilizio Comunale

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di approvare ai sensi dell’art. 3 comma 10, della L.R. 8.7.99, n. 19 le modifiche all’art. 16 del Regolamento Edilizio Comunale vigente come qui di seguito riportato:

Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) dalla linea di confine della proprietà e filo di fabbricazione delle costruzioni interrate (Di)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i “bow window”, le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

3. La distanza tra:

a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un’altra costruzione (D),

b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),

c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada ( il confine della strada è quello definito nel testo del “Nuovo Codice della Strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ) o, in assenza di questo, ciglio di una strada (il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404) (Ds),

è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.

4. La distanza tra la linea di confine della proprietà e filo di fabbricazione delle costruzioni interrate (cioè costruzioni con livello di calpestio interamente interrato e non emergenti dal suolo per più di m 1,20, misurati dal più alto dei punti dell’intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali, definite ex art. 13 comma 5) (Di) è la misura minore in linea retta.

Il Responsabile del Servizio
Sandra Bianciotto