Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 17

Codice DA1204
D.D. 6 marzo 2008, n. 76

Lago d’Orta. Comune di Omegna. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta per il giorno 11 maggio 2008.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole ai fini della disciplina della navigazione allo svolgimento di una gara sociale di pesca indetta dalla S.P.S Gattinara da tenersi il giorno 11 maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nella zona antistante l’abitato di Omegna da P.za Martiri a Via Rosselli - Zona Imbarcadero.

Di disporre la cauta navigazione nella fascia circostante compresa tra P.za Martiri a Via Rosselli - Zona Imbarcadero, e il divieto di altre attività non compatibili con la gara di pesca nell’area interessata dalla manifestazione il giorno 11 maggio 2008 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) L’Avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune Omegna e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

2) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

3) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalle stesse, interrompendo, se del caso, la manifestazione in concomitanza con l’attracco del servizio pubblico di linea.

4) Le gare di pesca sociale, non dovranno intralciare, in ogni caso, il servizio pubblico di linea né il movimento dei natanti privati, sia agli scali che alle rampe e pontili dislocati lungo l’area oggetto delle manifestazioni.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 21 del D.P.G.R. n. 2906 del 1 luglio 1992 e s.m.i. recante “Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago d’Orta”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Copia dell’autorizzazione comunale dovrà essere inviata al Gestore del Servizio Pubblico di linea se attivo, alle Forze dell’Ordine e agli Organi di Vigilanza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 16 della DPGR. n. 8/R - 2002.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti