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Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 / 04 / 2008

Codice DA1401
D.D. 9 gennaio 2008, n. 22

L.E. n. 1475 - Autorizzazione per la demolizione, ricostruzione e l’esercizio di parte dell’ impianto elettrico amovibile in linea aerea n. 1475, alla tensione di 70.000, Volt, Calcinere di Paesana -Sanfront, nel tratto Calcinere di Paesana - Ghisola , localizzato nei comuni di Paesana e Sanfront (CN).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Art. 1) La Società S.I.E.D. S.p.A., viste le motivazioni ed i considerati indicati in premessa, è autorizzata alla demolizione, ricostruzione ed esercizio di parte dell’ impianto elettrico amovibile in linea aerea n. 1475, alla tensione di 70.000, Volt, Calcinere di Paesana -Sanfront, nel tratto Calcinere di Paesana - Ghisola , localizzato nei comuni di Paesana e Sanfront (CN).

Art. 2) Ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 18.03.1965 n. 342, la presente autorizzazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere occorrenti per la demolizione, ricostruzione ed esercizio dell’impianto elettrico autorizzato di cui all’art. 1.

Art. 3) Entro due anni dalla data della presente determinazione, la società S.I.E.D. S.p.A. deve presentare al Settore Regionale competente, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 23/84, i piani particellari con l’elenco dei proprietari, di quei tratti di linea e relativi impianti di trasformazione, interessanti la proprietà privata, rispetto ai quali è necessario procedere a termini della legge regionale 23/84 e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.. e del D.Lgs. 330/2004, ed entro tre anni deve iniziare i lavori. Le espropriazioni/asservimenti dovranno essere condotti a termine entro cinque anni dalla data della presente determinazione.

Art. 4) Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’istanza di autorizzazione e alle condizioni sottoscritte nel relativo atto di sottomissione citato in premessa, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici, previa l’acquisizione del formale assenso del posizionamento del tracciato del progetto esecutivo da parte del Comune di Paesana.

Art. 5) La Società S.I.E.D. S.p.A., è responsabile per qualunque danno che, in conseguenza della demolizione ricostruzione e esercizio dell’impianto n. 1475 a 70.000 Volt venga eventualmente arrecato a persone o beni pubblici e privati, restando l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione o molestia.

Art. 6) La Società S.I.E.D. S.p.A., resta obbligata ad eseguire durante la demolizione, ricostruzione e esercizio dell’impianto tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza. La Società S.I.E.D. S.p.A., resta obbligata alla demolizione di tutte le opere e manufatti insistenti sul territorio attinenti alla linea di sua competenza con ripristino dei luoghi allo stato naturale, con conseguente liberazione delle servitù costituite.

Art. 7) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società S.I.E.D. S.p.A..

Art. 8) La Società S.I.E.D. S.p.A., è altresì autorizzata, per le necessità di ricostruzione e di esercizio degli impianti elettrici indicati in premessa, ad abbattere gli alberi ricadenti a meno di: metri 6,00 per parte asse linea aerea. Al fine di mitigare l’impatto della linea dovranno essere utilizzati pali a basso impatto da concordare preventivamente con il Parco del Po Cuneese.

Art. 9) Il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo è incaricato di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto, e di redigere il certificato di collaudo, così come disposto dall’art. 3 del D.M. 21.03.1988 e s.m.i., pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 79 del 05.04.1988, nonché alle avvenute demolizioni, così come previste dal presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Claudio Tomasini