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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 11

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2008, n. 19-8368

Legge n. 431/98, art. 11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione (esercizi finanziari 2007-2008). Requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi integrativi dei canoni di locazione relativi agli anni 2006-2007. Modalita’ di ripartizione delle risorse e indirizzi ai Comuni.

A relazione dell’Assessore Conti:

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, che all’art. 11 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

visto il Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicato sulla G. U. n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati stabiliti i “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la determinazione degli stessi”;

considerato che occorre stabilire i requisiti minimi dei richiedenti per beneficiare dei contributi ex art 11, L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2007-2008), integrativi dei canoni di locazione relativi agli anni 2006-2007;

considerato, altresì, che occorre prevedere contestualmente modalità di ripartizione delle risorse ai Comuni, impartendo ai medesimi specifici indirizzi;

preso atto delle risorse, relative al Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11, L. n. 431/98, già ripartite tra le Regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’annualità 2007 e in fase di ripartizione per l’annualità 2008;

preso atto che con legge regionale n. 10 del 23 aprile 2007 è stato previsto un co-finanziamento regionale delle risorse statali, che ammonta ad euro 7.500.000,00, per l’esercizio finanziario 2007 e che è stato previsto un co-finanziamento regionale delle risorse statali anche per l’esercizio finanziario 2008;

richiamato quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 7 giugno 1999, in relazione alla facoltà da parte dei Comuni di concorrere con fondi propri ad incrementare le risorse del Fondo nazionale di sostegno alla locazione;

ritenuto di stabilire che, in sede di ripartizione delle risorse ai Comuni, si terrà conto del co-finanziamento comunale secondo i criteri previsti dal presente provvedimento;

vista la legge regionale 24 gennaio 2000, n. 6, così come modificata dall’art. 25, comma 4, della legge regionale 3 settembre 2001, n. 22;

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

1) Si approvano i seguenti requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente, per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all’art. 11, comma 3, della L. n. 431/98 (esercizi finanziari 2007-2008):

a) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS con riferimento all’importo fissato per l’anno 2006, pari a complessivi euro 11.117,08, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14%;

b) reddito annuo fiscalmente imponibile complessivo non superiore ai seguenti limiti (corrispondenti a quelli determinati dalla Regione Piemonte, relativi all’anno 2006, per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata calcolati in applicazione della L.R. n. 46/95), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24%:

Numero componenti nucleo familiareLimite reddituale
1 o 2 persone Euro 18.515,32
3 persone Euro 22.588,69
4 persone Euro 26.291,75
5 o più persone Euro 29.624,51

I redditi da considerare, ai fini del rispetto dei limiti di cui alle lettere a) e b) del presente punto 1), sono quelli complessivi, fiscalmente imponibili, percepiti nell’anno 2006 dal nucleo familiare diminuiti, rispettivamente, di euro 516,46 per ogni figlio a carico.

2) I canoni (o la somma dei canoni) da considerare sono quelli dovuti per gli anni 2006 e 2007, i cui importi - eventualmente aggiornati secondo indici quali l’ISTAT - risultano dal contratto (o da più contratti di locazione) regolarmente registrato, intestato al richiedente, al netto degli oneri accessori e al netto dell’eventuale morosità.

3) Possono accedere ai contributi i conduttori di abitazioni intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato e gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della legge n. 431/98, i riferimenti alla registrazione del contratto non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.

4) Sono cause di esclusione dall’accesso al fondo:

- l’essere conduttori di alloggi di categoria catastale A1, A7, A8, A9 e A10;

- la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10, ubicati in qualunque località del territorio nazionale, nonché la titolarità, da parte del richiedente o di qualsiasi componente il nucleo familiare, di diritti esclusivi di proprietà (sempre salvo che si tratti di nuda proprietà), usufrutto, uso abitazione su uno o più immobili di categoria catastale A3, ubicati sul territorio della provincia di residenza.

5) Si provvederà alla ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie disponibili proporzionalmente all’effettivo fabbisogno riscontrato a seguito dell’istruttoria delle domande, demandando alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia l’adozione dei relativi atti.

6) Si prevede che, in sede di ripartizione delle risorse di cui al precedente punto 5), si terrà anche conto del co-finanziamento comunale secondo il seguente criterio premiale:

a) si considereranno, ai fini del premio, le risorse comunali aggiuntive stanziate con riferimento ad uno o ad entrambi gli esercizi finanziari (2007 e 2008) - destinate esclusivamente ad incrementare la somma da ripartire tra gli aventi diritto - di importo almeno pari al 5% del proprio fabbisogno riscontrato relativo, rispettivamente, agli esercizi finanziari 2007 e 2008;

b) al Comune che rientra nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) sarà riconosciuto un premio, per ciascun esercizio, di importo pari alle risorse comunali destinate al co-finanziamento. Qualora le risorse di cui al successivo punto 7) non risultassero sufficienti a soddisfare l’attribuzione dei premi nella misura suddetta, l’importo del premio sarà ridotto in ugual misura percentuale a ciascun Comune.

7) Si precisa che la quota massima disponibile per il riconoscimento del premio da corrispondere ai Comuni co-finanziatori corrisponde al 50% delle risorse regionali aggiuntive disponibili per ciascun esercizio di riferimento.

8) Si stabilisce che i Comuni sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, secondo le modalità indicate nell’allegato alla presente deliberazione, entro il termine perentorio del 10.07.2008:

- l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’ammontare relativo al co-finanziamento comunale, dell’esercizio finanziario 2007;

- l’ammontare del fabbisogno riscontrato, nonché l’ammontare relativo al co-finanziamento comunale, dell’esercizio finanziario 2008.

9) Si approvano gli indirizzi ai Comuni e lo schema di bando-tipo di concorso contenuti nell’allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

10) Viene informata del presente atto la competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, della L. R. n. 6/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato