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Bollettino Ufficiale n. 11 del 13 / 03 / 2008
Comunicato della Direzione Agricoltura
Quote latte - Comunicazioni di quota per il periodo 2008/09
In applicazione della vigente normativa nazionale (L. 119/03, art. 2, comma 2-bis e D.M. 31 Luglio 2003, art. 1, comma 2) in materia di quote latte, le regioni provvedono ad aggiornare e comunicare a ciascun produttore le quote individuali per il periodo di commercializzazione 1° Aprile 2008 - 31 Marzo 2009.
Per far ciò possono avvalersi dei servizi del SIAN per le operazioni di stampa e spedizione delle comunicazioni ai produttori.
Poiché ai sensi della L.R. 17/99, le competenze in materia di gestione delle quote latte sono state conferite alle province a partire dal 1° Gennaio 2000, la comunicazione ai produttori viene inviata a cura di AGEA e SIAN a nome e per conto delle competenti Amministrazioni provinciali, utilizzando una modulistica uniforme su tutto il territorio regionale, come da condizioni operative definite dalla stessa AGEA. Il modello reca nellintestazione lindicazione della Regione Piemonte e delle otto province piemontesi. La busta e lavviso di ricevimento della raccomandata, invece, riportano come mittente lAssessorato Agricoltura della Regione Piemonte, che svolge la funzione di indirizzo e coordinamento in materia.
LAmministrazione responsabile del provvedimento così trasmesso è, comunque, lAssessorato Provinciale allAgricoltura competente per territorio, come indicato nelle Note Esplicative riportate nel modello di comunicazione.
Ciascuna comunicazione riporta la quota individuale per il periodo 2008/09, nonché il tenore di materia grassa di riferimento, come determinati da tutti i movimenti definitivi di quantitativi e da tutti gli accadimenti che hanno rilevanza per la definizione della quota al 1° Aprile 2008, purché inseriti nel sistema informativo alla data del 20 Febbraio 2008.
Al produttore è consentito presentare - entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione - allAssessorato allAgricoltura della Provincia in cui è ubicata lazienda, osservazioni circa eventuali errori o mancanza di dati (esclusivamente per quei dati che non siano già stati oggetto di aggiornamento definitivo in forza di provvedimenti precedenti), che saranno oggetto di verifica al fine di uneventuale rettifica dei medesimi. Il modulo da utilizzare per la presentazione delle osservazioni è disponibile presso gli uffici dei competenti Assessorati provinciali Agricoltura.
Il produttore può altresì, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R.
In caso di presentazione delle suddette osservazioni, i termini per limpugnabilità avanti al T.A.R. decorrono dalla data di ricevimento della decisione in merito assunta dallAmministrazione provinciale.
La mancata proposizione, entro i termini indicati, delle osservazioni o del ricorso giurisdizionale, rende definitivi i dati della comunicazione.