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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 09

Deliberazione della Giunta Regionale 25 febbraio 2008, n. 34-8287

Legge regionale 26/1998 - Criteri generali per la promozione delle iniziative culturali che fanno parte del percorso di avvicinamento alle celebrazioni 2011 del Centocinquantenario dell’unita’ d’Italia (quadriennio 2008-2011).

A relazione dell’Assessore Oliva:

Premesso che la legge regionale 21 ottobre 1998, n. 26 (Interventi regionali per le celebrazioni) favorisce la realizzazione di iniziative e manifestazioni, dedicate alla celebrazione di personaggi, avvenimenti, opere d’ingegno, documenti, scoperte di rilievo storico almeno nazionale, aventi un legame storico indiscutibile col Piemonte e rilevanti per l’evoluzione e lo sviluppo culturale, sociale e civile della comunità piemontese.

Dato atto che l’art. 4 della l.r. 26/1998 stabilisce i criteri di valutazione e ammissibilità nonché le modalità di presentazione delle richieste di contributo.

Dato atto che, a seguito della riorganizzazione delle Direzioni regionali, la competenza gestionale in materia di celebrazioni l.r. 26/1998 è transitata dalla soppressa Direzione regionale Promozione attività culturali Istruzione e Spettacolo alla Direzione regionale Cultura.

Dato atto che in materia di celebrazioni ai sensi della l.r. 26/1998 il Programma di attività dell’Assessorato alla Cultura per il triennio 2006-2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 39-3133 del 12 giugno 2006, individua (a pagina 74) quale obiettivo strategico di politica culturale le celebrazioni 2011 del centocinquantenario dell’unità d’Italia e il relativo percorso di avvicinamento e che detto obiettivo è riconosciuto prioritario non solo per il triennio di vigenza del Programma (2006-2008), ma anche per il triennio successivo (2009-2011).

Considerato necessario esplicitare alcuni criteri generali al fine di favorire il conseguimento dell’obiettivo di politica culturale sopra descritto e di indirizzare a riguardo l’attività amministrativa posta in atto dalla Direzione regionale Cultura, anche in relazione all’adozione del Programma annuale delle celebrazioni e dei relativi contributi previsto dall’art. 4, comma 4, della l.r. 26/1998.

Precisato che la definizione di detti criteri:

a) è circoscritta alle proposte di manifestazioni celebrative relative al percorso di avvicinamento al centocinquantenario dell’unità d’Italia;

b) è inerente al periodo 2008-2011;

c) si affianca, senza sostituirla, alla ordinaria attuazione della l.r. 26/1998, attenendosi alle disposizioni da questa espresse.

Valutato che per il sostegno delle iniziative approvate verranno impiegate parte delle risorse allocate al competente capitolo di bilancio (n. 188127, già capitolo n. 17748 nell’esercizio 2007).

Vista la legge regionale 26/1998 (Interventi regionali per le celebrazioni);

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale), in particolare l’art. 3 “Distinzione tra ruolo di direzione politico-amministrativa e di gestione amministrativa”;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi a scrutinio segreto,

delibera

di approvare, in attuazione della l.r. 26/1998 e del Programma di attività di cui alla d.g.r. n. 39-3133 del 12 giugno 2006, per il periodo dal 2008 al 2011, i seguenti criteri generali, relativi alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantenario dell’unità d’Italia, ricorrente nel 2011:

1) Entro il 15 marzo (scadenza di cui all’art. 4, comma 1, della l.r. 26/1998) di ognuno degli anni dal 2008 al 2011 le Associazioni, le Istituzioni, le Fondazioni culturali, nonché gli Enti territoriali del sistema delle autonomie interessati a realizzare nel corrispondente anno solare un programma di attività culturali celebrative di un centocinquantenario, ricorrente nello stesso anno e facente parte del percorso storico di avvicinamento all’unificazione nazionale del 1861, presentano alla Direzione Cultura - Settore Promozione Attività Culturali la domanda di assegnazione del contributo nei termini disposti dall’art. 4, commi 2 e 3, della l.r. 26/1998, vale a dire accompagnata dai seguenti elementi: a) una relazione che illustri, con la relativa motivazione storica, il personaggio, l’avvenimento, l’opera d’ingegno o la scoperta che si indente celebrare; b) il programma delle iniziative previste; c) il bilancio di previsione delle iniziative previste. Le celebrazioni devono concernere un personaggio, un avvenimento, un’opera d’impegno o una scoperta con caratteristiche storiche, di notorietà e portata sociale e culturale almeno di dimensione nazionale, e il cui legame con il Piemonte sia storicamente indiscusso. Per facilitarne l’identificazione, le proposte e le corrispondenti domande di contributo dovranno essere contraddistinte dalla dicitura “Legge regionale 26/1998 - Iniziative di avvicinamento al 2011".

2) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in primo luogo alle iniziative culturali che, partendo dalla promozione dell’oggetto della celebrazione (personaggio, avvenimento, opera d’ingegno, scoperta), ne sappiano porre in luce e valorizzare l’attualità e l’influenza a livello internazionale, nazionale, regionale.

3) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in secondo luogo alle iniziative culturali che sono organizzate dal soggetto richiedente (svolgente il ruolo di capofila) in sinergia con altri soggetti (svolgenti il ruolo di partners) e che vengono realizzate sul territorio in maniera policentrica e con elevato coordinamento.

4) Nella valutazione delle proposte viene conferita priorità in terzo luogo alle iniziative culturali che presentano un elevato indice di realizzabilità, ricavabile dalla affidabilità e dal radicamento sul territorio del soggetto proponente, dalla capacità del proponente di acquisire risorse finanziarie da altri soggetti pubblici, partner e sponsor, dall’impegno a utilizzare in misura significativa proprie risorse.

5) La valutazione delle proposte terrà conto in ogni caso della necessità di programmare gli eventi considerando i bacini territoriali e demografici interessati dalle iniziative.

6) Tutte le proposte verranno comunque prese in considerazione unicamente nel caso in cui il piano finanziario dell’iniziativa preveda una compartecipazione da parte di altri soggetti - pubblici e privati - pari ad almeno il 40% del costo dell’iniziativa stessa. Nei limiti di detta quota, per i Comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 29 giugno 2007, n. 15 (Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte) l’onore di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti può essere circoscritto alla misura non superiore al 10% dell’importo totale.

Detti criteri generali, attuativi della l.r. 26/1998 non sostituiscono, ma affiancano per ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 l’ordinaria attuazione della l.r. 26/1998 limitatamente alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantenario dell’unità d’Italia, ricorrente nel 2011: le iniziative che esorbitano da detto percorso di avvicinamento al 2011 rientrano nell’ordinario ambito di applicazione della l.r. 26/998 e come tali sono proponibili e accoglibili se procedimentalmente conformi alla medesima.

Per l’attuazione di detti criteri generali, relativi alle iniziative celebrative di avvicinamento al centocinquantenario dell’unità d’Italia, verranno impiegate parte delle risorse allocate al competente capitolo di bilancio (n. 188127, già capitolo n. 17748 nell’esercizio 2007), che per il resto saranno utilizzate per l’ordinaria applicazione della l.r. 26/1998.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte).

(omissis)


Giunta regionale