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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 07
Codice DA1410
D.D. 3 ottobre 2007, n. 15
VIA 17 L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto Lavori di completamento e manutenzione opere idrauliche - Torrente Ostola presentato dal Comune di Castelletto Cervo (BI)". Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui allart. 12 della L.R. n. 40/1998.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di ritenere che il progetto Lavori di completamento e manutenzione opere idrauliche - Torrente Ostola presentato dal Comune di Castelletto Cervo, localizzato nel Comune di Castelletto Cervo (BI) sia escluso dalla fase di valutazione di cui allart. 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessarie alla realizzazione dellintervento:
1. Nelle fasi successive di progettazione dovranno essere evidenziate eventuali problematiche di tipo idraulico che potrebbero arrecare danno alle opere a margine dellarea interessata (ponte sulla strada provinciale, abitato) le quali dovranno essere segnalate allente di competenza;
2. Poiché gli interventi in progetto interessano il torrente Ostola, dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare lintorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità dinquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e lassorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.
3. Prima dellesecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dellittiofauna presente. In base a quanto disposto dallarticolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca, il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Biella e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del proponente.
4. Al fine di ridurre al minimo gli impatti sulla fauna acquatica, durante lesecuzione degli interventi in alveo dovrà essere garantito il deflusso delle acque del torrente Ostola attraverso la realizzazione di idonee opere provvisionali e il cantiere dovrà essere organizzato in modo da ridurre allo stretto indispensabile le deviazioni del corso dacqua e da concentrare il più possibile i tempi delle operazioni in alveo. Al termine dei lavori lalveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (es. irregolarità planimetriche del fondo) analoghe a quelle precedenti allintervento, in modo da non determinare effetti di banalizzazione dellalveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dellhabitat originario.
5. Nelle fasi successive di progettazione il proponente dovrà effettuare una campagna di monitoraggio per verificare leffettiva presenza di specie di erpetofauna, con particolare attenzione al tritone punteggiato e al tritone crestato, nelle aree direttamente interessate dagli interventi in progetto e, in caso positivo, dovrà individuare gli interventi di mitigazione da attuare in fase di cantiere nei confronti di tali specie. Il monitoraggio e lindividuazione delle eventuali mitigazioni dovranno essere concordate con il Dipartimento A.R.P.A. competente per territorio.
6. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.
7. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare la progettazione degli interventi di ripristino ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori (inerbimenti, messa a dimora di specie arboree ed arbustive) e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie autoctone adatte alle condizioni stazionali. Al fine di garantire lattecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nellanno successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nellambito delle formazioni arboree ed arbustive eventualmente ricostituite.
8. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dellopera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per lesecuzione dei lavori, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dellesecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.
9. E necessario comunicare al Dipartimento ARPA territorialmente competente linizio ed il termine dei lavori onde permettere il controllo dellattuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dellopera ai sensi dellart. 8 della L.R. 40/98.
Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui art. 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso lUfficio di deposito progetti della Regione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Felice Storti