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Bollettino Ufficiale n. 07 del 14 / 02 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2008, n. 6-8165

Legge regionale 23/2004 “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”. Articolo 6. Integrazione alla D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 “Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4".

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

Vista la legge regionale 23/2004 avente ad oggetto: “Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione”;

visto l’art. 2 della l.r. 23/2004 che individua i destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale;

visto l’art. 4 della l.r. 23/2004 che prevede la tipologia degli incentivi;

visto il Regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis) che si applica anche agli incentivi concessi alle imprese attive operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

vista la D.G.R. n. 56 - 3081 del 05.06.2006 con la quale è stato approvato un specifico programma degli interventi a favore delle società cooperative operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese, regime di aiuto esentato dal Regolamento (CE) 1/2004 fino al 30.11.2007;

vista la D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 “Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4" che stabilisce l’esclusione dal programma degli interventi delle società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, in quanto destinatari delle specifiche agevolazioni previste dal Programma degli Interventi di cui alla deliberazione citata al punto precedente.

visto l’allegato “A” alla D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 che prevede i beneficiari, gli ambiti territoriali di intervento, gli obiettivi, i criteri di valutazione delle domande, le spese ammissibili, l’oggetto delle agevolazioni e gli effetti della priorità, le procedure, le cause di revoca, i controlli, la cumulabilità e l’operatività del programma;

ritenuto opportuno integrare la D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 “Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4" ammettendo ai benefici di legge anche le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per dare continuità agli interventi della l.r. 23/2004 per le predette società;

visto l’art. 16 che prevede che gli interventi di cui all’art. 4 sono disposti nel rispetto della regola comunitaria “de minimis” vigente e per l’eventuale parte eccedente la soglia ivi prevista verranno attuati dopo il parere favorevole della Commissione Europea;

vista la D.G.R. n. 14 - 878 del 26.09.2005 che ha dato indicazione di affidare a Finpiemonte S.p.A. la gestione degli interventi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2 della l.r. 23/2004;

vista la determinazione n. 731 del 14.10.2005 avente ad oggetto: “Disciplina dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. e modalità di gestione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2 della l.r. 23/2004. Approvazione dello schema di convenzione e della conseguente stipulazione”;

preso atto dell’avvenuta stipula della predetta convenzione, in data 25.10.2005, repertorio n. 10631;

vista la determinazione n. 599 del 25.10.2006 avente ad oggetto: “Gestione degli incentivi previsti dall’art. 4, commi 1 e 2, a favore delle società cooperative attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e rientranti tra le piccole e medie imprese. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo”;

preso atto dell’avvenuta stipula dell’atto aggiuntivo, in data 17.11.2006, repertorio n. 11739;

sentita la Commissione regionale per la Cooperazione, in occasione della seduta del 21.12.2007, che ha espresso il proprio parere in modo conforme e tenuto conto che non sono state formulate osservazioni da parte del Comitato per le attività produttive, di cui all’articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000;

ritenuto che per le domande presentate anteriormente all’approvazione della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi;

visto l’art. 3, comma 1, della legge regionale 08.08.1997, n. 51;

vista la D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007 relativa alle linee guida ed agli orientamenti applicativi in materia di de minimis;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

Di integrare le disposizioni della D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 “Indirizzi per la gestione degli interventi previsti dall’art. 4" con quanto previsto dalla presente deliberazione.

Di ammettere agli interventi previsti dall’allegato “A” alla D.G.R. n. 26 - 6374 del 09.07.2007 anche le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Di stabilire che per quanto riguarda le tipologie degli investimenti ammissibili ai sensi del predetto programma degli interventi, distinti per singolo settore o sotto-settore, si rimanda a quanto riportato nel Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 44 - 7485 del 19 novembre 2007 e agli atti e ai provvedimenti di attuazione.

Le società cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:

* non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo e non devono avere in corso procedimenti che possano determinare una delle predette procedure;

* devono dimostrare di essere in condizioni di redditività economica e di essere in equilibrio finanziario;

* devono dimostrare di rispettare i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli animali.

Di avvalersi per la gestione degli incentivi delle risorse regionali già trasferite a Finpiemonte S.p.A. secondo le modalità previste dalla convenzione e dall’atto aggiuntivo citati in premessa.

Di stabilire che per le domande presentate anteriormente all’approvazione della presente deliberazione si applicano gli atti amministrativi vigenti all’atto di presentazione delle domande per quanto previsto e disposto nei medesimi.

Il presente provvedimento è operativo per le domande di contributo e finanziamento presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Gli effetti giuridico-amministrativi relativi a termini per la presentazione delle domande per le nuove società cooperative, termini ammissibilità delle spese ecc. decorrono, per i soggetti beneficiari attivi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, dal 1° dicembre 2007.

I soggetti beneficiari del programma degli interventi previsto dalla D.G.R n. 26 - 6374 del 09.07.2007, integrata dalla presente deliberazione, devono rispettare le disposizioni predisposte dall’Amministrazione regionale sull’osservanza del Regolamento “de minimis” citato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte , ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)