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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 01

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2007, n. 80-7606

Recepimento di Intese, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, relative a materie inerenti la sicurezza alimentare.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

visto l’articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall’articolo 16 del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 443;

considerato che il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992. n. 109, concernente “Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari” e successive modifiche;

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 “sull’igiene dei prodotti alimentari”;

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce “norme specifiche in materia d’igiene per gli alimenti di origine animale”;

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce “norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano”;

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai “controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti”;

visto il regolamento (CE) n. 2073/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

visto il regolamento (CE) n. 2075/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni;

visto il regolamento (CE) n. 2076/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

visto l’articolo 8 comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, con cui Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

vista l’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna;

vista l’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria;

vista l’Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana;

vista l’Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004;

vista l’Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria;

vista l’Intesa sancita il 25 gennaio 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004, del 25 gennaio 2007;

vista l’Intesa sancita il 18 aprile 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi”, del 18 aprile 2007;

vista l’Intesa sancita il 10 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, del 10 maggio 2007;

vista l’Intesa sancita il 10 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nella carni, del 10 maggio 2007;

vista l’Intesa sancita il 31 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione, del 31 maggio 2007;

considerato che tali Intese sono già state trasmesse ai Servizi Veterinari delle ASL piemontesi, per la pratica e immediata attuazione dei principi in esse contenuti, nel quadro delle istruzioni applicative regionali inerenti le singole materie;

ritenuto, comunque, opportuno recepire le intese di cui all’oggetto della presente Deliberazione;

ritenuto opportuno delegare alla Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, la successiva elaborazione di eventuali indicazioni operative, rivolte alle imprese alimentari ed agli operatori deputati al controllo ufficiale, riguardanti gli aspetti applicativi degli indirizzi stabiliti dalle intese in oggetto;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di recepire, come parte integrante della presente Deliberazione, le allegate Intese sancite tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di seguito elencate:

· Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni prodotti con latte ovicaprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna (allegato 1);

· Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria (allegato 2);

· Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana (allegato 3);

· Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti CE nn. 852 e 853 del 2004 (allegato 4);

· Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria (allegato 5);

· Intesa sancita il 25 gennaio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Regolamenti CE 852 e 853 del 2004, (allegato 6);

· Intesa sancita il 18 aprile 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi”, (allegato 7);

· Intesa sancita il 10 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, (allegato 8);

· Intesa sancita il 10 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, su “Linee guida relative all’applicazione del Regolamento CE 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nella carni, (allegato 9);

· Intesa sancita il 31 maggio 2007 in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione, (allegato 10);

- di delegare alla Direzione Sanità dell’Assessorato Tutela della Salute e Sanità, la successiva elaborazione di eventuali indicazioni operative, rivolte alle imprese alimentari ed ai Servizi ASL deputati al controllo ufficiale, riguardanti tutti gli aspetti applicativi degli indirizzi stabiliti dalle Intese oggetto del presente atto di recepimento;

La presente Deliberazione, comprensiva dell’allegato, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato