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Bollettino Ufficiale n. 48 del 29 / 11 / 2007
Deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2007, n. 139 - 41776
Approvazione del nuovo Statuto del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e lAsia.
IL CONSIGLIO REGIONALE
preso atto che il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e lAsia è stato costituito ai sensi del libro I del Codice Civile in data 16 settembre 1963 dallUniversità degli Studi di Torino, dalla Provincia di Torino e dalla Città di Torino, cui si sono aggiunte successivamente la Regione Piemonte e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino;
considerato che il Centro, ente senza scopo di lucro dotato di personalità giuridica, si propone di intraprendere e svolgere ricerche e scavi per promuovere la conoscenza delle civiltà del mondo antico e la conservazione delle relative testimonianze, nonché di attendere e curare pubblicazioni sui ritrovamenti e sulle scoperte avvenute;
vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 438-6394 del 27 luglio 1983 con la quale il Consiglio regionale ha autorizzato ladesione della Regione Piemonte, come socio promotore, al Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e lAsia, sulla base di quanto disposto dallo Statuto del Centro stesso;
considerato che in data 13 aprile 2006 il Presidente del Centro ha richiesto lapprovazione del nuovo Statuto da parte di ognuno dei soci per poter procedere successivamente allapprovazione finale in sede di Assemblea;
visto larticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dellatto costitutivo e dello statuto (n. 17 dellallegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59), in base al quale le modificazioni dello statuto sono approvate con le modalità e nei termini previsti per lacquisto della personalità giuridica, che si realizza con liscrizione nellapposito registro delle persone giuridiche private;
vista la Delibera di Giunta regionale n. 1 - 3615 del 31 luglio 2001 (DPR 10 febbraio 2001 n. 361. Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze), che assegna lattività istruttoria relativa al riconoscimento di personalità giuridica delle associazioni e fondazioni alla Direzione Patrimonio e Tecnico, che procederà alliscrizione quale struttura competente alla tenuta del registro, e ribadisce come per le modificazioni dello statuto delle persone giuridiche si applichino le stesse modalità previste per il riconoscimento;
considerato che lapprovazione del nuovo Statuto del Centro si rivela necessaria al fine di adeguare lo Statuto stesso alla mutata composizione dellassetto sociale;
vista la DGR n. 22-5127 del 22 gennaio 2007 e preso atto delle motivazioni ivi addotte;
acquisito il parere della VI Commissione permanente, espresso a maggioranza in data 4 aprile 2007;
delibera
di approvare il nuovo Statuto del Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e lAsia, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), al fine di consentirne la definitiva approvazione da parte del competente organo statutario.
Allegato A)
STATUTO
CENTRO DI RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E LASIA
Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE
E costituito il Centro di Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino per il Medio Oriente e lAsia, con sede in Torino.
Il Centro è un ente senza scopo di lucro costituito ai sensi del Libro I del Codice Civile e riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica n. 702 del 28 marzo 1972.
Art. 2 - OGGETTO
Il Centro, escluso ogni e qualsiasi scopo di lucro, si propone, nel nome e per il prestigio di Torino e del Piemonte, di intraprendere e svolgere ricerche e scavi al fine di promuovere la conoscenza delle civiltà del mondo antico e la conservazione delle relative testimonianze, con particolare riferimento ai documenti archeologici delle civiltà fiorite nel Vicino e Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e nellAsia interna. Le testimonianze considerate saranno oggetto di studi storico-archeologici e tecnici e di iniziative di restauro, valorizzazione e conservazione.
Spetterà inoltre al Centro la diffusione dei risultati delle attività svolte attraverso la pubblicazione di studi sui ritrovamenti e sulle scoperte avvenute, lorganizzazione di esposizioni e la promozione di ogni iniziativa che serva alla divulgazione dei diversi interventi compiuti.
Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può partecipare ad altri enti e società aventi oggetto e finalità analoghe o connesse alle proprie, può gestire Scuole e/o Centri di Formazione, può concludere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati e può compiere ogni attività mobiliare e/o immobiliare utile, necessaria o comunque strumentale e/o direttamente connessa al conseguimento dello scopo associativo.
Art. 3 - SOCI
Del Centro fanno parte, come Soci, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, lUniversità degli Studi di Torino e la Fondazione CRT.
Su deliberazione dellAssemblea dei Soci possono inoltre far parte del Centro, come Soci, persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane e straniere, che ne facciano richiesta e che si impegnino a sostenere lattività del Centro ed a versare le quote associative stabilite anno per anno dallAssemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione.
Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Ai Soci competono i diritti ad essi attribuiti dalle norme del presente Statuto, dai deliberata degli Organi sociali e dalle leggi vigenti.
Ad essi compete lobbligo di osservare le prescrizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni e di pagare la quota annuale.
Art. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di Socio si perde per estinzione dellente associato, per recesso, per esclusione e per decadenza.
Il Socio che intenda recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione almeno tre mesi prima della scadenza dellanno in corso; in difetto, il recesso ha effetto dal momento della chiusura dellanno successivo e la quota associativa è comunque dovuta.
Lesclusione è deliberata dallAssemblea dei Soci per gravi motivi.
I Soci decadono automaticamente nel caso in cui non provvedano per due annualità consecutive al versamento della quota associativa annua.
I Soci che a qualsivoglia titolo abbiano cessato di far parte dellAssociazione, non possono richiedere la restituzione delle somme versate né vantare diritto o pretesa alcuna sul patrimonio dellAssociazione.
Art. 6 - PATRIMONIO
LAssociazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi utilizzando il proprio patrimonio costituito:
- dalle quote annuali e da quelle straordinarie versate dai Soci;
- da lasciti, donazioni, oblazioni, erogazioni liberali, eredità, legati mobiliari ed immobiliari;
- dai beni mobili ed immobili ricevuti, a qualsiasi titolo, da enti pubblici e soggetti privati;
- dai contributi, sovvenzioni e finanziamenti dellUnione Europea, di enti pubblici e soggetti privati;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni;
- dal ricavato delle manifestazioni e delle attività di qualsiasi natura organizzate dallAssociazione;
- dalle eccedenze reddituali del patrimonio.
E facoltà dellAssemblea dei Soci costituire un fondo patrimoniale indisponibile a garanzia degli Amministratori e dei Terzi.
Art. 7 - ORGANI
Sono organi del Centro:
1. il Presidente;
2. lAssemblea dei Soci;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Direttore;
5. il Revisore dei Conti.
Art. 8 - PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dallAssemblea dei Soci tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma del presente statuto.
Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la legale rappresentanza del Centro ad ogni effetto di legge di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede lAssemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende allattività del Centro e compie ogni attività che gli sia delegata dallAssemblea dei Soci e/o dal Consiglio di Amministrazione.
In caso di necessità e/o urgenza il Presidente può adottare qualsiasi provvedimento gestionale che ritenga opportuno, informandone il Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva per la relativa ratifica.
Art. 9 - ASSEMBLEA
9.1 - Competenze
LAssemblea validamente costituita rappresenta tutti i Soci.
Sono di competenza dellAssemblea:
a) lapprovazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sullattività svolta dallAssociazione e su quella programmata;
b) lapprovazione del bilancio consuntivo, del bilancio di previsione, con la determinazione della quota associativa e degli eventuali contributi aggiuntivi, e del programma operativo e finanziario;
c) lammissione e lesclusione dei Soci;
d) la nomina dei Consiglieri di Amministrazione e, tra essi, del Presidente;
e) la nomina del Direttore;
f) la nomina del Revisore dei Conti, con la determinazione del relativo compenso;
g) la eventuale nomina di una Società di Revisione;
h) qualsiasi delibera attinente lAssociazione e lo stato di socio, ad essa sottoposta dal Consiglio;
i) le modifiche dello Statuto;
k) lo scioglimento dellAssociazione, la nomina di uno o più liquidatori e la destinazione dei beni residuali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.
9.2 - Convocazione
LAssemblea è convocata dal Presidente del Centro con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio a tutti i Soci di lettera raccomandata, telefax o e-mail contenente lindicazione del luogo e dellora della riunione e degli argomenti da trattare.
LAssemblea dei Soci si riunisce almeno due volte allanno, entro il mese di aprile, per approvare il bilancio consuntivo, ed entro il mese di dicembre per approvare il bilancio di previsione e determinare la quota associativa e gli eventuali contributi aggiuntivi proposti ai Soci.
LAssemblea deve altresì essere convocata ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione ovvero il Revisore dei conti lo ritengono opportuno, nonché nei casi e con le modalità di cui allart. 20 cod. civ.
9.3 - Costituzione dellAssemblea e votazioni
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
I Soci persone giuridiche possono intervenire allAssemblea, oltre che in persona del loro legale rappresentante, anche per mezzo di un delegato di questultimo. Il Socio non può esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni in cui, per conto proprio o per conto di terzi, ha un interesse in conflitto con quello dellAssociazione.
Ogni Socio non può rappresentare più di un Socio.
Ogni Socio persona fisica avente diritto di intervenire allAssemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, revisore o dipendente dellAssociazione oppure da un procuratore speciale.
LAssemblea è validamente costituita in prima convocazione quando in essa sia rappresentata almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
LAssemblea è presieduta dal Presidente del Centro o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Componente più anziano di età.
Hanno diritto di partecipare allAssemblea, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Revisore dei Conti ed il Direttore.
Il verbale dellAssemblea è redatto dal Segretario amministrativo del Centro o in caso di sua assenza da un componente lAssemblea scelto dal Presidente o da un Notaio, ove necessario.
Il Presidente dellAssemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente dellAssemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea e devono comunque ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Soci.
Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono obbligatorie anche per gli assenti ed i dissenzienti.
Per la delibera di modifiche allo Statuto, di scioglimento dellAssociazione e per la devoluzione del patrimonio residuo è in ogni caso necessario il voto favorevole dei tre quarti dei Soci.
E ammessa la possibilità che le riunioni dellAssemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti delladunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. LAssemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è formato da cinque membri, nominati dallAssemblea, e designati come segue:
- un membro designato dal Presidente della Regione Piemonte;
- un membro designato dal Presidente della Provincia di Torino;
- un membro designato dal Sindaco di Torino;
- un membro designato dal Rettore dellUniversità degli Studi di Torino;
- un membro designato dal Presidente della Fondazione CRT.
Ciascun Consigliere può, in qualsiasi momento, essere revocato e sostituito dal soggetto che lha designato.
Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il numero dei Consiglieri di Amministrazione può essere aumentato, fino ad un massimo di undici, con deliberazione dellAssemblea dei Soci, la quale potrà attribuire la facoltà di designazione ad eventuali nuovi Soci.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Segretario del Consiglio è il Segretario amministrativo del Centro, nominato secondo quanto previsto dai Regolamenti interni.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica.
Art. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione compete di:
1. nominare, su designazione del Direttore, i membri del Comitato tecnico - scientifico di sua competenza a norma del presente Statuto;
2. approvare il programma di ricerche e scavi, nonché delle pubblicazioni e delle iniziative rientranti fra le finalità istituzionali del Centro;
3. predisporre il bilancio preventivo del Centro da sottoporre allapprovazione dellAssemblea dei Soci e proporre le quote associative annuali e le quote di contribuzione straordinarie da richiedere eventualmente ai Soci;
4. approvare le convenzioni di concessione degli scavi e delle ricerche da stipularsi con le competenti Autorità degli Stati interessati;
5. redigere il bilancio consuntivo, da sottoporre allesame del Revisore ed allapprovazione dellAssemblea dei Soci;
6. redigere ed approvare il Regolamento per il funzionamento del Centro, e per lattuazione dei programmi deliberati;
7. determinare i compensi eventualmente spettanti alle cariche associative;
8. assumere ogni altro provvedimento necessario ad assicurare il funzionamento del Centro, che non sia dalla legge o dallo Stato attribuito alla competenza di altri Organi.
Art. 12 - DIRETTORE
Il Direttore è scelto tra i titolari degli insegnamenti delle discipline archeologiche orientali dellUniversità degli Studi di Torino con competenza nelle materie di attività del Centro.
Il Direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Egli, nellambito degli indirizzi e dei limiti di spesa fissati dal bilancio ed approvati dallAssemblea dei Soci, dà attuazione ai programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione, cura i rapporti con le Autorità dei Paesi concessionari delle ricerche, sovrintende allo studio e alla pubblicazione dei materiali scavati e alla divulgazione delle attività del Centro, collabora alla predisposizione ed alla redazione dei bilanci preventivo e consuntivo.
Il Consiglio di Amministrazione, alle cui riunioni il Direttore partecipa di diritto ai sensi dellart. 10 del presente statuto, può attribuire al Direttore un compenso per lattività svolta.
Nellespletamento delle sue funzioni il Direttore è coadiuvato dal Comitato tecnico - scientifico, da un Assistente scientifico e da un Segretario amministrativo.
Questi ultimi sono nominati, su designazione del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce il compenso, e sono assunti come dipendenti.
Art. 13 - COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO
Il Comitato tecnico-scientifico è costituito dal Direttore, che lo presiede, e dai responsabili dei singoli programmi di ricerca e delle linee di attività, quali e quanti nominati dal Consiglio di Amministrazione, su designazione del Direttore, per la durata dei rispettivi programmi.
Su motivata proposta del Direttore il Consiglio di Amministrazione può chiamare a far parte del Comitato tecnico-scientifico esperti e tecnici di specifica competenza, in relazione alle esigenze organizzative e scientifiche dei singoli programmi da svolgere.
Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico partecipa, con voto consultivo, lAssistente scientifico, che svolge le funzioni di segretario.
Spetta al Comitato tecnico-scientifico predisporre i programmi di ricerche e di scavi da sottoporre allapprovazione del Consiglio di Amministrazione, determinare le modalità per la loro attuazione, stabilire le direttive per lelaborazione e la catalogazione del materiale e per le relative pubblicazioni nonché per la divulgazione dei risultati delle ricerche.
E compito del Comitato tecnico-scientifico esaminare le domande per eventuali borse di studio e presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di concessione.
Art. 14 - PROPRIETA DEI MATERIALI ARCHEOLOGICI
I materiali archeologici eventualmente acquisiti dalle missioni sono destinati ai Musei Civici di Torino per lincremento delle raccolte esistenti.
La Città ed i Musei Civici si impegnano a degnamente rappresentare al pubblico godimento dette raccolte, ed a curare, in accordo con il Centro, la pubblicazione di appositi cataloghi.
Nel caso che le raccolte assegnate al Museo presentino dei doppioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico, potrà autorizzare il deposito presso altri Istituti contro il deposito presso i Musei Civici di oggetti di corrispondente importanza e valore posseduti dagli Istituti stessi.
Il materiale di carattere propriamente scientifico proveniente dalle missioni, come i dati di scavo, la documentazione fotografica, le relazioni di proprietà del Centro, saranno di regola depositati presso larchivio del Centro.
Art. 15 - ESERCIZIO E BILANCIO
Lesercizio finanziario del Centro inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il mese di dicembre lAssemblea dei Soci approva il programma di attività per lesercizio successivo ed il relativo bilancio preventivo.
Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il mese di aprile dellanno successivo.
Art. 16 - REVISORE DEI CONTI
La gestione finanziaria dellAssociazione è soggetta al controllo di un Revisore dei Conti nominato dallAssemblea su proposta del Presidente e scelto tra gli iscritti allAlbo dei Revisori Contabili.
Al Revisore dei Conti spetta un compenso determinato secondo i minimi della Tariffa dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, deliberato dallAssemblea dei Soci.
Il Revisore dei Conti verifica lattività di amministrazione della Associazione, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e losservanza dei principi di cui allarticolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice civile.
Il Revisore dei Conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sullandamento delle operazioni della Associazione o su determinati affari.
Il Revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 17 - INFORMATIVA
I progetti di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, prima dellespressione dellavviso sugli stessi da parte dellAssemblea dei Soci, nonché la versione finale del bilancio preventivo e consuntivo, così come approvati dallAssemblea stessa, devono essere inviati a tutti i Soci.
Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi iniziativa e/o procedura dellAssociazione.
Art. 18 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano i principi generali di diritto, le norme del Codice Civile in tema di Associazioni legalmente riconosciute.
Art. 19 - NORMA TRANSITORIA
Il presente Statuto entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte della Assemblea, fatte salve le ratifiche eventualmente necessarie da parte degli Organi collegiali di tutti gli Enti partecipanti.
(omissis)