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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007
Codice 10.7
D.D. 24 luglio 2007, n. 762
Interporto di Torino-Orbassano. Quantificazione delle indennita da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco necessari alla realizzazione dei lavori di completamento dellasse mediano Nord-Sud e di realizzazione del piazzale parcheggio in adiacenza allo svincolo Lavoro 21 TER - Primo lotto.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Art. 1
Le indennità da corrispondere a titolo provvisorio in favore degli aventi diritto per lespropriazione degli immobili siti nel territorio dei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco ed occorrenti per la realizzazione dellopera descritta in narrativa sono quantificate nella misura indicata nellallegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2
Il Settore Patrimonio Immobiliare della Regione Piemonte, è incaricato della notifica del presente provvedimento agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili,
- Entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento i proprietari di aree agricole, potranno convenire con il Settore sopracitato, la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50% dellindennità provvisoria, ovvero comunicare alla predetta Struttura che intendono accettare lindennità stessa, avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata ad ogni effetto rifiutata, nel qual caso ne verrà disposto il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Ove larea da espropriare sia condotta dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi del suddetto art. 12, il prezzo di cessione sarà determinato in misura tripla rispetto lindennità provvisoria, con esclusione della predetta maggiorazione del 50%.
- I proprietari dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza entro trenta giorni dalla notifica di cui sopra, potranno convenire con lEnte Espropriante, la cessione volontaria dellintera proprietà per il prezzo stabilito nel precedente art. 1 quantificato ai sensi dellart. 39 della L. 2359 del 1865, avvertendo che in caso di silenzio lindennità sarà considerata, ad ogni effetto rifiutata e ne verrà disposto il deposito la Cassa Depositi e Prestiti.
Art. 3
Le indennità previste per i casi contemplati allart. 17 della legge 22.10.1971 n. 865 saranno quantificate con successivo atto, sempre qualora i conduttori dei fondi dimostrino nei modi di legge la titolarità dei diritti vantati.
Art. 4
Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al tribunale amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , entro centoventi giorni dalla data medesima.
Art. 5
Estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri