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Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2007, n. 62-7503
Modifica ed integrazione della DGR 61-7119 del 15.10.2007 Sistema regionale per la formazione continua in sanita ed istituzione del sistema di accreditamento ECM regionale.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Di modificare ed integrare alcune parti della stessa DGR 61-7119 del 15.10.2007 con la quale si approva il Sistema regionale per la formazione continua in sanità ed istituzione del sistema di accreditamento ECM regionale che sono state involontariamente omesse per mero errore materiale ovvero che permettono di chiarirne meglio la funzione, e precisamente:
* il capoverso della premessa che recita:
Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per laccreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:
- le Università,
- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali."
che viene così modificato:
Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per laccreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:
- le Università,
- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali
- gli ordini e i collegi, limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione."
* Il capoverso della premessa che recita:
Valutato inoltre opportuno che la Commissione Regionale ECM, per i compiti specifici alla stessa assegnati, sia collocata allinterno delle funzioni attribuite allARESS in materia di gestione del sistema ECM Regionale, sia presieduta dal Direttore dellAgenzia o suo delegato e che i suoi componenti possano essere individuati direttamente dal Direttore dellAgenzia in accordo con la Direzione dellAssessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento, sulla base dei seguenti criteri: ......................
viene così modificato:
Valutato inoltre opportuno che la Commissione Regionale ECM, per i compiti specifici alla stessa assegnati, sia collocata allinterno delle funzioni attribuite allARESS in materia di gestione del sistema ECM Regionale, sia presieduta dal Direttore dellAgenzia o suo delegato e che i suoi componenti possano essere individuati direttamente dal Direttore dellAgenzia in accordo con la Direzione dellAssessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento e su indicazione della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, sulla base dei seguenti ciriteri: ..................
* il capoverso del dispositivo che recita:
Di istituire, per il triennio 2007-2010, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa e fermo restando tutte le disposizioni contenute nellAccordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" siglato in data 1 agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR): ..........."
viene così modificato:
Di istituire in via sperimentale per il triennio 2007-2010, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa e fermo restando tutte le disposizioni contenute nellAccordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina" siglato in data 1 agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR): ........."
* il capoverso del dispositivo che recita:
la Commissione Regionale per lEducazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM), presieduta dal Direttore dellAgenzia Regionale per i Servizi Sanitari o suo delegato ed i cui componenti saranno individuati direttamente dal Direttore dellAgenzia in accordo con la Direzione dellAssessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento, sulla base dei seguenti criteri: .............
viene così modificato:
la Commissione Regionale per lEducazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM), presieduta dal Direttore dellAgenzia Regionale per i Servizi Sanitari o suo delegato ed i cui componenti saranno individuati direttamente dal Direttore dellAgenzia in accordo con la Direzione dellAssessorato regionale Tutela della Salute e Sanità competente nella materia in argomento e su indicazione della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, sulla base dei seguenti ciriteri: ............
* il capoverso del dispositivo che recita:
Di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per leducazione continua in medicina:
- le Università,
- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali
viene così modificato:
Di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per leducazione continua in medicina:
- le Università,
- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,
- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali
- gli ordini e i collegi, limitatamente agli aggiornamenti su etica, deontologia e legislazione."
* La dicitura che recita:
Commissione Regionale per lEducazione Continua in Medicina ovvero Commissione Regionale ECM
viene così modificata in ogni parte della DGR 61-7119 del 15.10.2007:
Commissione Regionale Tecnico Scientifica per lEducazione Continua in Medicina ovvero Commissione Regionale Tecnico Scientifica ECM
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.
(omissis)