Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 47 del 22 / 11 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 61-7119

Sistema regionale per la formazione continua in sanita’ ed istituzione del sistema di accreditamento ECM regionale.

A relazione dell’Assessore Artesio:

Premesso:

- che il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli dal 16 al 16 sexies, interviene in materia di formazione continua, definendone le finalità, i soggetti coinvolti e la modalità di attuazione;

- che, in particolare, l’art. 16 ter, terzo comma dispone che “Le regioni, prevedendo appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedono alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrono alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale di cui al comma 2, elaborano gli obiettivi di specifico interesse regionale, accreditano i progetti di formazione di rilievo regionale secondo i criteri di cui al comma 2".

Considerato che tali competenze sono state più puntualmente definite, anche nei rapporti con il corrispondente livello nazionale, dall’Accordo in data 20 dicembre 2001 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con il quale, tenendo conto delle nuove competenze attribuite alle Regioni in tema di sanità ,formazione e ricerca a seguito della approvazione della Legge 18 ottobre 2001, n. 3, di revisione del Titolo V della Costituzione, in attesa di adeguamento della richiamata normativa, si è proceduto alla definizione delle procedure attuative cui attenersi nell’immediato.

Preso atto che il richiamato Accordo ribadisce che il ruolo delle Regioni, in coerenza con gli indirizzi nazionali, sia in particolare quello di promuovere il sistema per la formazione continua, procedendo in tale contesto:

- all’analisi dei bisogni formativi;

- all’individuazione degli obiettivi formativi;

- all’accreditamento dei progetti di formazione;

- alla partecipazione nell’individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale;

- all’individuazione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l’accreditamento dei soggetti fornitori di formazione;

- alle verifiche e alle valutazioni finali volte a verificare l’idoneità dei requisiti di tali fornitori, gli aspetti gestionali degli eventi di formazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi formativi, le ricadute sull’attività del professionista delle attività formative svolte;

- alla promozione della realizzazione di un’anagrafe dei crediti formativi accumulati dagli operatori.

Preso atto, inoltre, che il richiamato Accordo esclude esplicitamente la possibilità che le Regioni possano svolgere il ruolo di soggetti fornitori di eventi formativi, sottolineando come esista incompatibilità tra il ruolo svolto dalla Regione nella promozione e valutazione della formazione continua, quello di soggetto fornitore di eventi formativi, sia in modo diretto che attraverso società partecipate o comunque collegate, e quello di partecipanti agli eventi stessi.

Ritenuto pertanto necessario che l’Assessorato regionale Tutela della salute e sanità, per quanto previsto dal D.Lgs sopra richiamato si doti di un sistema di governo e di coordinamento complessivo della formazione continua e permanente di tutti gli operatori che intervengono a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo professionale al processo di promozione e tutela della salute dei cittadini e che pertanto il sistema di accreditamento ECM regionale debba collocarsi all’interno di tale sistema generale.

Ritenuto che l’attribuzione alla Regione della competenza a promuovere sul proprio territorio il sistema per la formazione continua, da esplicarsi attraverso la gestione del complesso delle funzioni e dei compiti elencati, comporti la necessità di definire fin dall’immediato l’assetto organizzativo ed operativo del quale dotarsi, distinguendo, in tale contesto, i compiti e le funzioni riguardanti aspetti di natura istituzionale da gestire, come tali, in maniera diretta, eventualmente avvalendosi di idonei supporti tecnici già esistenti o appositamente costituiti, rispetto a quelli, invece, aventi natura prevalentemente tecnico-professionali attribuibili, nell’ambito di percorsi predefiniti, ad organismi e/o soggetti esterni.

Ritenuto che, in attesa della definizione di requisiti e criteri per l’accreditamento dei soggetti fornitori, debbano considerarsi provvisoriamente accreditati:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

Valutato che, al fine di promuovere il coinvolgimento dei rappresentanti di tutte le professioni e dei soggetti organizzativi interessati, sia opportuno prevedere l’istituzione di un organismo a cui partecipino le rappresentanze dei professionisti e delle direzioni aziendali, denominato Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, che sarà presieduto dall’Assessore regionale alla Tutela alla Salute e Sanità e costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali interessate e dai Direttori Generali delle A.S.R. o loro delegati; la composizione della suddetta Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità sarà definita e formalizzata con successivi atti amministrativi.

Valutato, inoltre, che per supportare i competenti livelli istituzionali nell’espletamento dei compiti richiamati sia opportuno l’apporto di esperti nelle tematiche formative, sia sul piano metodologico che di contenuto, si rende necessaria la costituzione di una Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM) con funzioni di supporto tecnico scientifico alle decisioni della Regione in materia di accreditamento delle iniziative formative (eventi e progetti) proposte dai provider accreditati a livello regionale e di gestione della registrazione dei relativi crediti ECM acquisiti.

Valutato, inoltre, opportuno che la Commissione Regionale ECM, per i compiti specifici alla stessa assegnati, sia collocata all’interno delle funzioni attribuite all’ARESS in materia di gestione del sistema ECM Regionale, sia presieduta dal Direttore dell’Agenzia o suo delegato e che i suoi componenti possano essere individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione regionale Sanità, sulla base dei seguenti criteri:

possedere una competenza riconosciuta in riferimento ai contenuti scientifici e professionali di carattere sanitario e assistenziale

possedere una approfondita conoscenza dei sistemi di Educazione Continua in medicina (ECM) nazionali e internazionali

possedere una buona conoscenza e competenza circa la gestione dei processi e delle metodologie didattiche tradizionali e innovative nella formazione continua degli adulti con particolare riferimento alla formazione degli operatori sanitari

La Commissione Regionale ECM, una volta nominata ed insediata, stabilirà un regolamento per la tutela del processo di accreditamento sia in riferimento ai possibili conflitti d’interesse sia in merito all’eventuale sistema di sponsorizzazione degli eventi accreditati.

Considerato che il ruolo e le funzioni svolte dalla Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità e della Commissione Regionale ECM si integrano con le funzioni e il ruolo svolto dalle sedi istituzionali già in essere per quanto riguarda sia la programmazione della formazione in ambito delle professioni mediche e sanitarie (Commissione paritetica Regione-Università) e sia per quanto concerne la negoziazione con le parti sociali in tema di formazione (tavoli di contrattazione Regione-Sindacati).

Considerato che l’assetto organizzativo della sanità regionale consente all’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità, anche grazie alla presenza nel contesto di ciascuna Azienda sanitaria di un apposito Servizio per la Formazione del Personale, l’acquisizione di un patrimonio di esperienze qualificate di formazione utilizzabili anche nell’attuale contingenza e comunque tali da consentire di delineare un quadro organico idoneo sia per quanto riguarda gli aspetti di carattere procedurale, sia per quel che riguarda la distribuzione delle competenze e delle attribuzioni in materia di formazione continua del personale.

L’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità stabilirà pertanto dei criteri per individuare sul territorio regionale le aziende che singolarmente o in forma associata potranno essere assegnatarie di risorse vincolate ad obiettivi specifici di organizzazione e realizzazione di progetti e/o eventi formativi di rilevanza regionale ovvero di carattere strategico per il sistema formativo regionale.

Si ritiene quindi, per quanto riguarda gli aspetti procedurali, di stabilire quanto segue:

- l’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità, nell’ambito dei propri poteri di programmazione e avendo considerato i bisogni formativi della sanità regionale, individua gli obiettivi formativi regionali e stabilisce le relative priorità;

- le Aziende sanitarie, sulla base degli obiettivi formativi nazionali e regionali, delle indicazioni di priorità della Regione e delle analisi dei bisogni formativi condotte a livello locale, elaborano il piano formativo triennale in forma singola o associata e lo trasmettono alla Direzione regionale Sanità entro il primo semestre del periodo di riferimento con la possibilità di integrazione annuale;

- il piano formativo triennale è riferito a tutte le categorie professionali interessate e viene articolato in eventi formativi rispondenti, per la formazione rivolta al personale sanitario soggetto al debito ECM, ai criteri e ai requisiti per l’accreditamento dei progetti formativi formulati dalla Commissione Regionale ECM istituita con il presente provvedimento e adottati dalla Regione; il piano deve specificare, per ciascun evento o progetto:

- gli obiettivi formativi;

- le caratteristiche dei partecipanti;

- modalità di realizzazione;

- i criteri e gli strumenti di valutazione;

- annualmente le Aziende Sanitarie programmano e pianificano le iniziative formative rientranti nel piano aziendale triennale;

- ogni evento o progetto deve essere inoltre corredato da un’autocertificazione dell’Azienda proponente che, con riferimento ai criteri formulati dalla Commissione Regionale ECM ed adottati dalla Regione, dichiari la sua corrispondenza ai requisiti per l’accreditamento dell’evento e che indichi i crediti formativi presumibilmente attribuibili allo stesso;

- l’accreditamento regionale può essere richiesto solo per gli eventi non presentati alla Commissione Nazionale (per evitare il doppio accreditamento);

- per ciascun evento o progetto dovrà essere precisato, nel materiale informativo, se l’attribuzione dei relativi crediti formativi sia già stata formalizzata ovvero sia in corso di attribuzione;

- la Direzione regionale Sanità, sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione Regionale ECM, procederà con propria Determinazione all’accreditamento degli eventi formativi presentati.

Considerato che l’articolazione dei compiti di seguito definita viene fatta per garantire il migliore esercizio da parte dell’Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte delle proprie attribuzioni e al fine di individuare in modo puntuale le modalità organizzative e gli strumenti di supporto tecnico riguardanti il processo di formazione continua.

1) Assessorato regionale Tutela della Salute e Sanità:

- individua gli obiettivi formativi e stabilisce le relative priorità in base alle proposte e alle indicazioni espresse dalla Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità;

- accredita gli eventi formativi destinati al personale sanitario soggetto al debito ECM in base alle valutazioni espresse della Commissione Regionale ECM;

- assicura, attraverso l’apposita funzione presente nella Direzione regionale Sanità, il raccordo e coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende Sanitarie della regione.

2) La Commissione Regionale ECM assicura il supporto tecnico-scientifico alla Regione tramite:

- l’individuazione dei criteri che dovranno caratterizzare il peso degli eventi formativi idonei a realizzare gli obiettivi stabiliti dalla Regione, al fine di ottenerne l’accreditamento sulla base del manuale di accreditamento predisposto dalla Commissione stessa;

- l’individuazione dei criteri per l’attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, ecc.);

- la gestione della registrazione dei relativi crediti ECM acquisiti;

- collabora con la Direzione regionale Sanità all’elaborazione di un Rapporto annuale sulla Formazione Regionale Continua in Sanità relativamente a tutte le figure professionali che intervengono a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo professionale al processo di promozione e tutela della salute dei cittadini da presentare nel corso di una specifica riunione della Conferenza Regionale da svolgersi annualmente, dedicata in particolare, alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi regionali, della partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in regione.

3) La Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità:

- si fa interprete e portavoce delle principali esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione continua, esprimendo parere e formulando proposte in ordine all’individuazione degli obiettivi formativi;

- supporta le verifiche e valutazioni finali, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la verifica delle ricadute derivanti dalle attività formative sull’attività delle diverse categorie professionali, anche in collaborazione con la Commissione Regionale ECM;

- svolge una funzione di controllo sulla qualità dei prodotti formativi erogati dal sistema ed esprime pareri sul funzionamento complessivo dello stesso; in particolare si esprime sui contenuti del Manuale di Accreditamento prodotto dalla Commissione Regionale ECM e sulla nomina dei componenti della stessa.

- collabora con la Commissione Regionale ECM all’organizzazione di una riunione annuale specifica della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità dedicata al confronto tra tutti i soggetti interessati sulle attività e le iniziative formative realizzate in ambito regionale di cui al punto precedente.

Sentite tutte le parti sociali interessate;

acquisito il parere del CO.RE.S.A. in data 18/07/2007;

considerato quanto espresso in premessa;

la Giunta regionale, accogliendo le argomentazioni del relatore, unanime,

delibera

Di istituire, per il triennio 2007-2010, sulla base delle modalità organizzative e operative espresse in premessa e fermo restando tutte le disposizioni contenute nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente “Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina” siglato in data 1 agosto 2007 (Rep. Atti 168/CSR):

- la Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, presieduta dall’Assessore regionale alla Tutela alla Salute e Sanità e costituita da rappresentanti designati dagli Ordini, dai Collegi e dalle Associazioni professionali interessate e dai Direttori Generali delle A.S.R. o loro delegati;

la Commissione Regionale per l’Educazione Continua in Medicina (Commissione Regionale ECM), presieduta dal Direttore dell’Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari o suo delegato ed i cui componenti saranno individuati direttamente dal Direttore dell’Agenzia in accordo con la Direzione regionale Sanità, sulla base dei seguenti criteri:

possedere una competenza riconosciuta in riferimento ai contenuti scientifici e professionali di carattere sanitario e assistenziale,

possedere una approfondita conoscenza dei sistemi di Educazione Continua in medicina (ECM) nazionali e internazionali,

possedere una buona conoscenza e competenza circa la gestione dei processi e delle metodologie didattiche tradizionali e innovative nella formazione continua degli adulti con particolare riferimento alla formazione degli operatori sanitari,

- di demandare alla Commissione Regionale ECM, una volta nominata ed insediata, la stesura di un manuale per il processo di accreditamento sia in riferimento ai possibili conflitti d’interesse sia in merito all’eventuale sistema di sponsorizzazione degli eventi accreditati.

- Di dare atto che il ruolo e le funzioni svolte dalla Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità e dalla Commissione Regionale ECM e per la Salute si integrano con le funzioni e il ruolo svolto dalle sedi istituzionali già in essere per quanto riguarda sia la programmazione della formazione in ambito delle professioni mediche e sanitarie (Commissione paritetica Regione-Università) e sia per quanto concerne la negoziazione con le parti sociali in tema di formazione (tavoli di contrattazione Regione-Sindacati).

- Di dare atto che le spese relative alla partecipazione ai lavori della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità e della Commissione Regionale ECM saranno a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

- Di considerare provvisoriamente accreditati come organizzatori di attività formative per l’educazione continua in medicina:

- le Università,

- le Aziende sanitarie della regione ed i presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale, nonché le strutture a loro afferenti già accreditate come organizzatori di eventi ECM a livello nazionale,

- gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,

- gli Istituti zooprofilattici sperimentali.

- Di stabilire che le Aziende sanitarie regionali, sulla base degli obiettivi formativi nazionali e regionali, delle indicazioni di priorità della Regione e delle analisi dei bisogni formativi condotte a livello locale, elaborino un Piano formativo triennale da trasmettere alla Direzione regionale Sanità entro il primo semestre del primo anno di riferimento, con possibilità di integrarlo entro l’anno di riferimento.

- Di stabilire che le Aziende sanitarie regionali annualmente, programmino e pianifichino le iniziative formative rientranti nel piano formativo triennale.

- Di stabilire che il Piano formativo triennale presentato dalle Aziende Sanitarie debba riferirsi a tutte le categorie professionali interessate e sia articolato in eventi formativi rispondenti, per il personale sanitario soggetto al debito ECM, ai criteri e ai requisiti per l’accreditamento dei progetti formativi, quali saranno formulati dalla Regione, mediante la proposta della Commissione Regionale ECM istituita con il presente provvedimento e adottati dalla Regione, e deve specificare, per ciascun evento o progetto:

- gli obiettivi formativi,

- le caratteristiche dei partecipanti;

- modalità di realizzazione,

- i criteri e gli strumenti di valutazione.

- Di stabilire che:

- ciascun evento o progetto per il quale si chiede l’accreditamento, dovrà, altresì, essere corredato da un’autocertificazione dell’Azienda proponente che, con riferimento ai criteri formulati dalla Commissione Regionale ECM e adottati dalla Regione, dichiari la sua corrispondenza ai requisiti per l’accreditamento e contenga l’indicazione dei crediti formativi presumibilmente attribuibili allo stesso;

- l’accreditamento regionale può essere richiesto solo per gli eventi non presentati alla Commissione Nazionale (per evitare il doppio accreditamento);

- per ciascun evento o progetto dovrà essere precisato, nel materiale informativo, se l’attribuzione dei relativi crediti formativi sia già stata formalizzata ovvero sia in corso di attribuzione.

- Di stabilire che:

- la Direzione regionale Sanità, assicura il raccordo e il coordinamento funzionale con gli Uffici Formazione delle Aziende Sanitarie regionali e dei presidi che fanno parte del sistema sanitario regionale;

- la Direzione regionale Sanità inoltre, sulla base delle proposte della Commissione Regionale ECM, procede, con proprie Determinazioni, all’accreditamento degli eventi formativi proposti.

- Di stabilire che la Commissione Regionale ECM istituita presso l’ARESS assicura il supporto tecnico-scientifico alla Regione, mediante proposte alla Direzione regionale e Sanità per:

· l’individuazione degli obiettivi formativi e dei criteri che debbono caratterizzare gli eventi formativi idonei a realizzare gli obiettivi stessi;

· l’individuazione dei criteri per l’attribuzione a ciascun evento dei relativi crediti formativi con particolare attenzione allo sviluppo delle attività formative sul campo (tirocini, audit, partecipazione a ricerche, etc.);

· l’individuazione dei criteri e dei requisiti per la costruzione dell’anagrafe dei crediti acquisiti dagli operatori sanitari;

la gestione della registrazione dei crediti ECM acquisiti dai partecipanti alle attività formative prodotte in ambito regionale;

· la definizione di eventuali requisiti ulteriori rispetto a quelli stabili dalla Commissione nazionale per l’accreditamento dei fornitori,

e collabora con la Direzione regionale Sanità per l’elaborazione di un Rapporto annuale sulla Formazione Regionale Continua in Sanità relativamente a tutte le figure professionali che intervengono a qualsiasi titolo e con qualsiasi ruolo professionale al processo di promozione e tutela della salute dei cittadini da presentare nel corso di una riunione annuale specifica della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità, e che comprenda, in particolare, una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi formativi individuati, di partecipazione delle diverse categorie interessate ai singoli eventi, del livello di apprendimento acquisito e della diffusione delle attività e delle iniziative formative realizzate in regione.

- Di stabilire che:

- La Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità:

- si fa interprete e portavoce delle principali esigenze formative delle categorie del ruolo sanitario interessate al processo di formazione continua, esprimendo parere e formulando proposte in ordine all’individuazione degli obiettivi formativi;

- supporta le verifiche e valutazioni finali, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la verifica delle ricadute derivanti dalle attività formative sull’attività delle diverse categorie professionali, anche in collaborazione con la Commissione Regionale ECM;

- svolge una funzione di controllo sulla qualità dei prodotti formativi erogati dal sistema ed esprime pareri sul funzionamento complessivo dello stesso in particolare si esprime sui contenuti del Manuale di Accreditamento prodotto dalla Commissione Regionale ECM e sulla nomina dei componenti della stessa.

- Collabora con la Commissione Regionale ECM all’organizzazione di una riunione annuale specifica della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità dedicata al confronto tra tutti i soggetti interessati sulle attività e le iniziative formative realizzate in ambito regionale di cui al punto precedente.

- Di demandare a successivi atti amministrativi l’individuazione di appositi criteri per selezionare, sul territorio regionale, le aziende che singolarmente o in forma associata potranno essere assegnatarie di risorse vincolate ad obiettivi specifici di organizzazione e realizzazione di progetti e/o eventi formativi di rilevanza regionale ovvero di carattere strategico per il sistema formativo regionale.

- Di demandare a successivi atti amministrativi, sentiti gli organismi interessati, la nomina dei componenti della Conferenza Regionale per la Formazione Continua in Sanità e la ratifica della Commissione Regionale ECM istituita presso l’ARESS.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)