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Bollettino Ufficiale n. 46 del 15 / 11 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2007, n. 51-7368
Disposizione di attuazione dellarticolo 1 comma 2 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 in materia di addizionale regionale allIrpef. Adeguamento soglia di reddito oltre la quale applicare laliquota dell1,4% per lanno 2008.
A relazione del Vicepresidente Peveraro:
Visto larticolo 50 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante la disciplina delladdizionale regionale allIrpef;
visto larticolo 1 della Legge Regionale 13 dicembre 2001, n. 34, che prevede una nuova aliquota di addizionale per i soli redditi, determinati ai fini dellIrpef, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, superiori a 10.329,14 Euro;
visto larticolo 1, comma 2, della Legge Regionale 4 marzo 2003, n. 2 che prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2004 la cifra di 10.329,14 Euro sia rivalutata annualmente in relazione al tasso di inflazione programmato;
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4744 del 4 dicembre 2006 che ha innalzato per lanno 2007 a 11.071,35 Euro la soglia di reddito oltre la quale applicare laliquota delladdizionale regionale allIrpef del 1,4%;
visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008-2011 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28/06/2007 che fissa il tasso di inflazione programmato per lanno 2008 nella misura del 1,7%;
per quanto sopra;
la Giunta Regionale unanime,
delibera
di dare attuazione a quanto previsto dallarticolo 1, comma 2 della Legge Regionale 4 marzo 2003, n. 2, fissando per lanno 2008 in 11.259,56 Euro la nuova soglia di reddito oltre la quale applicare laliquota delladdizionale allIrpef dell1,4%.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e sulla Gazzetta Ufficiale.
(omissis)