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Bollettino Ufficiale n. 43 del 25 / 10 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Borghetto di Borbera (Alessandria)

Adeguamento dello Statuto comunale conseguente all’istituzione della figura del Presidente del Consiglio Comunale

Agli articoli infra indicati vengono aggiunte le parti in grassetto.

L’art. 7 comma 1 viene integrato come segue:

Art.7
Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio Comunale e il suo Presidente, il Sindaco, la Giunta Comunale.

L’art. 9 viene modificato nella dicitura come segue e con l’aggiunta dei commi 6 e 7:

Art. 9
Competenze, attribuzioni e presidenza

Omissis

“6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei tre quarti nelle prime due votazioni, dei due terzi nella terza e nella quarta votazione e con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all’Ente nella quinta votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.

7. Il Presidente può essere sfiduciato, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto ai gruppi consiliari rappresentati, solo per ragioni di carattere istituzionale connesse all’esclusivo espletamento delle sue funzioni. Il Presidente può essere sfiduciato su mozione sottoscritta da 3/4 dei Consiglieri assegnati, che si intende approvata se votata favorevolmente dalla stessa quota. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6."

L’art. 10 viene modificato come segue:

ai commi 1 e 2 la parola “Sindaco” viene sostituita dalla parola “Presidente”

L’art. 13 viene modificato come segue:

al comma 3 la parola “Sindaco” viene sostituita dalla parola “Presidente”

L’art. 15 viene modificato come segue:

al comma 1 la parola “Sindaco” viene sostituita dalla parola “Presidente”

L’art. 25 viene modificato come segue:

Si eliminano i paragrafi indicati con la lettera a), b), c)

I paragrafi d) ed e) assumono la denominazione a) e b)

La dicitura dell’art. 26 viene modificato come segue:

“Art. 26

Vicesindaco e Presidente del Consiglio"

I paragrafi a), b) c) rimossi dall’art. 25 vengono reinseriti, unitariamente, con il nuovo comma 3.