Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 35

Codice 26.4
D.D. 30 maggio 2007, n. 224

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di paracadute ascensionale con unita’di navigazione. Richiedente: Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Puro con sede in Arona.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volo Puro”, con sede in Arona - C.so Liberazione, 38, ad effettuare il traino di paracadute ascensionale con unità di navigazione “0017 NO T”.

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

L’’Associazione Sportiva Dilettantistica “Volo Puro” è ritenuta responsabile dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto il Settore Navigazione Interna e Merci è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tale attività.

Dovranno, inoltre, essere rispettate le seguenti norme e prescrizioni :

* E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’Isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace).

* la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 300 sia da costa sia dalle isole;

* il conduttore dell’unità deve essere accompagnato da una persona incaricata di servire il cavo di traino e di sorvegliare il soggetto trainato; tale persona deve essere esperta nel nuoto;

* sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione, purché la navigazione possa avvenire in sicurezza; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

* l’unità adoperata per svolgere paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all’unità stessa e di un verricello; tale verricello deve essere in grado di far decollare ed appontale sulla predetta piattaforma il paracadutista;

* durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12 salvo nelle fasi di decollo ed appontaggio;

* il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3 metri);

* l’unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente con almeno 30 metri di cima per le persone trainate;

* la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;

* le persone trainate devono avere almeno 16 anni e devono indossare giubbotto di salvataggio

* la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);

* le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

* il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza del motore istallato sull’unità;

* l’unità può trainare una sola persona per volta e non può, contemporaneamente, svolgere altre attività;

* è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea;

* è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2007.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti