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Bollettino Ufficiale n. 34 del 23 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 625-828056 del 24/07/2007 di rinnovo di licenza di attingimento d’acqua dal Rio Tepice in Comune di Santena e Trofarello e dal Rio Banna in Comune di Santena e Cambiano ad uso agricolo, assentita all’Az. Agr. Cavaglia’ Marco (pos. n. 935) 1º Rinnovo

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 625-828056 del 24/07/2007 (Codice pratica: A/ 935)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilitá dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all’Azienda Agricola Cavaglià Marco con sede in Via Badini, 28 - 10026 Santena (TO), ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Rio Tepice nei Comuni di Santena e Trofarello e dal Rio Banna nei Comuni di Santena e Cambiano per uso agricolo.

1) L’attingimento potrá essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata istantanea non superi i 25 l/s e la portata media continua di acqua attinta non superi gli 1,8 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 18600 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrá servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Cambiano distinti in Catasto dal Foglio n. 21 Particelle nn. 29-35, nel Comune di Santena distinti in Catasto dal Foglio n. 16 Particelle nn. 267-403 e dal Foglio n. 23 Particelle nn. 30-31-32, nel Comune di Trofarello distinti in Catasto dal Foglio n. 15 Particella nn. 89, dal Foglio n. 21 Particelle nn. 80-81-82-83-84 e dal Foglio n. 15 Particelle nn. 96 e 117, aventi la superficie complessiva di Ha 5.25.98; (...omissis...)

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrá essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"