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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 62-6448
Centri di recupero per la fauna selvatica - art. 33 l.r. 70/96. Costituzione di una rete regionale e miglioramento delle strutture esistenti. Spesa di euro 200.000,00 sul cap. 16755/2007. Accantonamento.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la creazione di una rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica;
- di approvare le Linee Guida relative al recupero della fauna selvatica, in allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare le seguenti strutture di riferimento tra quelle già esistenti quali parti integranti della suddetta rete:
* Centro di Recupero della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale presso il Parco del Po e dellOrba - Valenza (AL);
* Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti - Tigliole (AT);
* Centro di Recupero della Fauna Selvatica Villa Pallavicino - Stresa (VB);
* Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi - Racconigi (CN),
- di prevedere la possibilità di adeguamento agli standard, alle finalità e alloperatività prevista dalle Linee guida regionali da parte degli altri C.R.A.S. presenti sul territorio regionale, con un contributo per i miglioramenti strutturali fino ad un massimo di 15.000 euro per ciascun Centro;
- di individuare le risorse necessarie per ladeguata predisposizione delle strutture individuate per la rete regionale agli standard operativi necessari e, in subordine, alleventuale adeguamento strutturale degli altri C.R.A.S. operanti sul territorio regionale nel rispetto delle linee guida, per un ammontare complessivo pari a 200.000,00 euro,
- di accantonare per tali adempimenti la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 16755 del bilancio regionale 2007 a favore della Direzione Territorio rurale; (Acc.to n. 101089)
- di affidare al Direttore della Direzione Territorio rurale il compito di perfezionare con apposita Determinazione le singole convenzioni con i Centri individuati per la rete regionale e le specifiche risorse, nonché le procedure per la presentazione delle domande di contributo per ladeguamento da parte degli altri C.R.A.S. presenti sul territorio regionale;
- di pubblicizzare adeguatamente la realizzazione della rete oggetto della presente Deliberazione e della presenza degli altri C.R.A.S. esistenti mediante opportune attività di pubblicità e divulgazione;
- di prevedere la possibilità da parte della Regione Piemonte di stipulare accordi o convenzioni con le competenti autorità sanitarie al fine di intraprendere programmi di monitoraggio sullo stato sanitario della fauna selvatica e con la Facoltà di Medicina Veterinaria dellUniversità degli Studi di Torino per approfondimenti diagnostici e supporto medico/chirurgico, nonché con enti ed istituti in merito a specifici progetti di ricerca e/o di studio inerenti la fauna selvatica.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
LINEE GUIDA RELATIVE AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DELLA LEGGE 157/92 E DELLA LEGGE REGIONALE 70/96.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La legge 1 febbraio 1992 n. 157 allart. 4 comma 6 attribuisce alle Regioni la competenza in merito allemanazione di norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.
Lart. 33 comma 1 della legge regionale 70/96 prevede che la Giunta Regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Lo stesso articolo della suddetta L.R., al comma 2, dispone che chiunque venga in possesso di fauna selvatica viva o morta deve consegnarla entro 24 ore al comune nel quale è avvenuto il ritrovamento o a quello di residenza ovvero alla Provincia competente per territorio, i quali provvederanno a consegnarla ad un centro di recupero.
2. OBIETTIVI
Le presenti linee guida intendono definire i criteri secondo i quali strutturare e gestire le strutture per il recupero della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà, con particolare riferimento alle specie protette e particolarmente protette. Oltre a delineare le caratteristiche strutturali minime dei C.R.A.S. il presente documento disciplina le modalità di soccorso, la detenzione temporanea e la successiva eventuale liberazione in natura degli individui riabilitati. Vengono inoltre indicate le modalità di consegna e/o segnalazione di animali selvatici rinvenuti morti, feriti o debilitati.
In questa sede non verranno definiti nel dettaglio i protocolli sanitari da applicare nelle attività legate alla cura specifica degli animali ricoverati, demandandoli ai singoli responsabili veterinari dei centri ovvero a eventuali indicazioni da parte dei competenti uffici regionali.
3. REQUISITI STRUTTURALI MINIMI
I Centri di recupero devono essere caratterizzati da strutture atte alla cura e alla riabilitazione della fauna selvatica ad essi conferita, nonché da idonei spazi nei quali detenere gli esemplari per i quali non sia possibile prevedere il loro reinserimento in natura. I requisiti minimi sono rappresentati da:
* un locale da adibire ad ambulatorio veterinario per il pronto soccorso della fauna ferita o in difficoltà, agli interventi chirurgici e alle cure/medicazioni periodiche, dotato dellattrezzatura medico-chirurgica necessaria. Nel caso in cui non sia presente tale struttura il centro dovrà convezionarsi con uno o più ambulatori veterinari situati nelle vicinanze dello stesso;
* un locale destinato allaccoglienza degli esemplari e dove tenere isolati gli animali dal resto del centro in attesa dellintervento del medico veterinario e delle prime eventuali indagini diagnostiche;
* un locale dotato di idonee gabbie per la stabulazione dei soggetti degenti. Per tutte le specie di rapaci i box di prima degenza, di dimensioni adeguate, dovranno essere opportunamente schermati e dotati di feritoia per il controllo. Dovranno essere presenti altre piccole voliere per la degenza di specie di piccole dimensioni;
* una zona con gabbie e voliere a tunnel da destinare alla riabilitazione dei soggetti da recuperare e alla stabulazione degli individui non più reinseribili in natura. Per la riabilitazione dei rapaci, sia notturni che diurni, le voliere devono avere delle dimensioni, in altezza e in lunghezza, adeguate alla taglia delle specie ospitate, evitando possibilmente la presenza contemporanea di più soggetti non compatibili. Per i soggetti non più in grado di volare le gabbie possono essere anche di dimensioni inferiori a quelle per la riabilitazione, purché dotate di opportuni arricchimenti ambientali al fine di assicurare adeguate condizioni di detenzione;
* un recinto di dimensioni adeguate nel quale ospitare al massimo due soggetti giovani o un adulto appartenenti alla fauna ungulata; in alternativa convenzione con altro CRAS regionale o provinciale, o con altre idonee strutture, per il conferimento degli eventuali ungulati pervenuti o soggetti alla riabilitazione;
* una zona di dimensioni adeguate in cui ospitare mammiferi appartenenti alla fauna particolarmente protetta; in alternativa convenzione con altro CRAS regionale o provinciale, o con altre idonee strutture, per il conferimento degli eventuali mammiferi pervenuti o soggetti alla riabilitazione;
* un locale adatto alla conservazione e preparazione degli alimenti freschi e conservati per gli animali ospitati;
* unarea dove ospitare le strutture per le attività didattiche e divulgative, che comprenda le voliere e/o recinti in cui sono stabulati i soggetti non recuperabili, fruibili al pubblico mediante opportune schermature e feritoie;
* un congelatore per la conservazione degli animali deceduti.
4. PERSONALE
Tra il personale operante allinterno dei C.R.A.S. dovranno essere presenti, per quanto attiene alle attività a loro attribuite:
* un curatore del centro per lespletamento di tutte le mansioni attinenti la prima accoglienza e soprattutto il mantenimento e la degenza delle specie ospitate. Questa figura dovrà avere adeguate conoscenze faunistiche ed etologiche , oltre ad una comprovata capacità di allevamento e cura di specie appartenenti alla fauna selvatica;
* un medico veterinario abilitato alla professione, per lespletamento delle attività sanitarie;
Le mansioni del curatore e del medico veterinario possono anche essere svolte dalla stessa persona.
Al fine di contrassegnare, allatto del rilascio in natura, gli esemplari appartenenti allavifauna particolarmente protetta il centro dovrà avvalersi della collaborazione di uno o più inanellatori abilitati dallIstituto Nazionale per la Fauna Selvatica e autorizzati dalla Provincia competente per territorio.
5. MODALITA DI REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI RICOVERATI
Al momento della consegna presso il C.R.A.S. ogni soggetto deve essere registrato su di un apposito registro, vidimato dalla Provincia, sul quale vanno riportate le seguenti note:
* ora e data dellarrivo presso il centro
* località e data del ritrovamento
* generalità della persona che ha rinvenuto lanimale (se si tratta di privato cittadino)
* specie, sesso ed età approssimativa del soggetto
* dati riguardanti eventuali contrassegni presenti
* diagnosi
Sullo stesso registro dovranno inoltre essere riportate, per ogni soggetto:
* destinazione dellanimale: liberato, stabulato perché non recuperabile, deceduto
* data, località e modalità della liberazione
* nel caso di specie appartenenti allavifauna particolarmente protetta, il numero riportato sullanello apposto prima delleventuale liberazione
Nel caso in cui lanimale venga consegnato/recuperato dal Personale di Vigilanza della Provincia o di altro Ente competente, il responsabile del Centro dovrà richiedere copia del relativo verbale di consegna/recupero.
6. MODALITA DI RILASCIO DEI SOGGETTI RECUPERATI
Per tutte le specie caratterizzate da spiccata territorialità nel periodo riproduttivo, i rilasci dovranno preferibilmente avvenire in una fase successiva, tranne che per i soggetti di età inferiore allanno.
Per gli ungulati che dimostrano chiari segni di assuefazione e imprinting sulluomo è vietato il rilascio in natura ed andranno custoditi in aree recintate.
I soggetti appartenenti a specie migratrici dovranno essere rilasciati nel periodo in cui la specie è presente sul territorio interessato.
Al fine di non esporre lanimale rilasciato ad un ulteriore stress di cattura e trasporto e permettere il monitoraggio e le cure anche dopo il rilascio, questo dovrà avvenire nella località di cura, se compatibile con le esigenze ecologiche della specie, e qualora ciò non fosse possibile, in un habitat idoneo alla specie.
7.PRESCRIZIONI
Il responsabile del centro è tenuto a:
* compilare e aggiornare giornalmente il registro di cui al punto 5;
* comunicare alla Provincia e allOsservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica, con cadenza trimestrale, data e località dei rilasci;
* trasmettere entro il mese di gennaio una relazione che descriva i risultati dellattività svolta nel corso dellanno precedente e una rendicontazione delle spese sostenute;
* assicurarsi che a tutti gli esemplari di avifauna particolarmente protetta prima della liberazione venga apposto lanello di riconoscimento da parte degli operatori autorizzati di cui al punto 4;
* nel caso in cui allinterno del centro venga svolta attività didattica, provvedere che questa non contrasti con le attività di cura e recupero della fauna presente, vietando laccesso alle aree in cui questultima è ricoverata;