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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 62-6448

Centri di recupero per la fauna selvatica - art. 33 l.r. 70/96. Costituzione di una rete regionale e miglioramento delle strutture esistenti. Spesa di euro 200.000,00 sul cap. 16755/2007. Accantonamento.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la creazione di una rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica;

- di approvare le “Linee Guida relative al recupero della fauna selvatica”, in allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di individuare le seguenti strutture di riferimento tra quelle già esistenti quali parti integranti della suddetta rete:

* Centro di Recupero della Fauna Selvatica del Piemonte Orientale presso il Parco del Po e dell’Orba - Valenza (AL);

* Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti - Tigliole (AT);

* Centro di Recupero della Fauna Selvatica Villa Pallavicino - Stresa (VB);

* Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi - Racconigi (CN),

- di prevedere la possibilità di adeguamento agli standard, alle finalità e all’operatività prevista dalle Linee guida regionali da parte degli altri C.R.A.S. presenti sul territorio regionale, con un contributo per i miglioramenti strutturali fino ad un massimo di 15.000 euro per ciascun Centro;

- di individuare le risorse necessarie per l’adeguata predisposizione delle strutture individuate per la rete regionale agli standard operativi necessari e, in subordine, all’eventuale adeguamento strutturale degli altri C.R.A.S. operanti sul territorio regionale nel rispetto delle linee guida, per un ammontare complessivo pari a 200.000,00 euro,

- di accantonare per tali adempimenti la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 16755 del bilancio regionale 2007 a favore della Direzione Territorio rurale; (Acc.to n. 101089)

- di affidare al Direttore della Direzione Territorio rurale il compito di perfezionare con apposita Determinazione le singole convenzioni con i Centri individuati per la rete regionale e le specifiche risorse, nonché le procedure per la presentazione delle domande di contributo per l’adeguamento da parte degli altri C.R.A.S. presenti sul territorio regionale;

- di pubblicizzare adeguatamente la realizzazione della rete oggetto della presente Deliberazione e della presenza degli altri C.R.A.S. esistenti mediante opportune attività di pubblicità e divulgazione;

- di prevedere la possibilità da parte della Regione Piemonte di stipulare accordi o convenzioni con le competenti autorità sanitarie al fine di intraprendere programmi di monitoraggio sullo stato sanitario della fauna selvatica e con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino per approfondimenti diagnostici e supporto medico/chirurgico, nonché con enti ed istituti in merito a specifici progetti di ricerca e/o di studio inerenti la fauna selvatica.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

LINEE GUIDA RELATIVE AL RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DELLA LEGGE 157/92 E DELLA LEGGE REGIONALE 70/96.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge 1 febbraio 1992 n. 157 all’art. 4 comma 6 attribuisce alle Regioni la competenza in merito all’emanazione di “norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà”.

L’art. 33 comma 1 della legge regionale 70/96 prevede che “la Giunta Regionale e le Province possono costituire, anche su richiesta delle associazioni venatorie e le associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette”. Lo stesso articolo della suddetta L.R., al comma 2, dispone che chiunque venga in possesso di fauna selvatica viva o morta deve consegnarla entro 24 ore al comune nel quale è avvenuto il ritrovamento o a quello di residenza ovvero alla Provincia competente per territorio, i quali provvederanno a consegnarla ad un centro di recupero.

2. OBIETTIVI

Le presenti linee guida intendono definire i criteri secondo i quali strutturare e gestire le strutture per il recupero della fauna selvatica ferita e/o in difficoltà, con particolare riferimento alle specie protette e particolarmente protette. Oltre a delineare le caratteristiche strutturali minime dei C.R.A.S. il presente documento disciplina le modalità di soccorso, la detenzione temporanea e la successiva eventuale liberazione in natura degli individui riabilitati. Vengono inoltre indicate le modalità di consegna e/o segnalazione di animali selvatici rinvenuti morti, feriti o debilitati.

In questa sede non verranno definiti nel dettaglio i protocolli sanitari da applicare nelle attività legate alla cura specifica degli animali ricoverati, demandandoli ai singoli responsabili veterinari dei centri ovvero a eventuali indicazioni da parte dei competenti uffici regionali.

3. REQUISITI STRUTTURALI MINIMI

I Centri di recupero devono essere caratterizzati da strutture atte alla cura e alla riabilitazione della fauna selvatica ad essi conferita, nonché da idonei spazi nei quali detenere gli esemplari per i quali non sia possibile prevedere il loro reinserimento in natura. I requisiti minimi sono rappresentati da:

* un locale da adibire ad ambulatorio veterinario per il pronto soccorso della fauna ferita o in difficoltà, agli interventi chirurgici e alle cure/medicazioni periodiche, dotato dell’attrezzatura medico-chirurgica necessaria. Nel caso in cui non sia presente tale struttura il centro dovrà convezionarsi con uno o più ambulatori veterinari situati nelle vicinanze dello stesso;

* un locale destinato all’accoglienza degli esemplari e dove tenere isolati gli animali dal resto del centro in attesa dell’intervento del medico veterinario e delle prime eventuali indagini diagnostiche;

* un locale dotato di idonee gabbie per la stabulazione dei soggetti degenti. Per tutte le specie di rapaci i box di prima degenza, di dimensioni adeguate, dovranno essere opportunamente schermati e dotati di feritoia per il controllo. Dovranno essere presenti altre piccole voliere per la degenza di specie di piccole dimensioni;

* una zona con gabbie e voliere a tunnel da destinare alla riabilitazione dei soggetti da recuperare e alla stabulazione degli individui non più reinseribili in natura. Per la riabilitazione dei rapaci, sia notturni che diurni, le voliere devono avere delle dimensioni, in altezza e in lunghezza, adeguate alla taglia delle specie ospitate, evitando possibilmente la presenza contemporanea di più soggetti non compatibili. Per i soggetti non più in grado di volare le gabbie possono essere anche di dimensioni inferiori a quelle per la riabilitazione, purché dotate di opportuni arricchimenti ambientali al fine di assicurare adeguate condizioni di detenzione;

* un recinto di dimensioni adeguate nel quale ospitare al massimo due soggetti giovani o un adulto appartenenti alla fauna ungulata; in alternativa convenzione con altro CRAS regionale o provinciale, o con altre idonee strutture, per il conferimento degli eventuali ungulati pervenuti o soggetti alla riabilitazione;

* una zona di dimensioni adeguate in cui ospitare mammiferi appartenenti alla fauna particolarmente protetta; in alternativa convenzione con altro CRAS regionale o provinciale, o con altre idonee strutture, per il conferimento degli eventuali mammiferi pervenuti o soggetti alla riabilitazione;

* un locale adatto alla conservazione e preparazione degli alimenti freschi e conservati per gli animali ospitati;

* un’area dove ospitare le strutture per le attività didattiche e divulgative, che comprenda le voliere e/o recinti in cui sono stabulati i soggetti non recuperabili, fruibili al pubblico mediante opportune schermature e feritoie;

* un congelatore per la conservazione degli animali deceduti.

4. PERSONALE

Tra il personale operante all’interno dei C.R.A.S. dovranno essere presenti, per quanto attiene alle attività a loro attribuite:

* un curatore del centro per l’espletamento di tutte le mansioni attinenti la prima accoglienza e soprattutto il mantenimento e la degenza delle specie ospitate. Questa figura dovrà avere adeguate conoscenze faunistiche ed etologiche , oltre ad una comprovata capacità di allevamento e cura di specie appartenenti alla fauna selvatica;

* un medico veterinario abilitato alla professione, per l’espletamento delle attività sanitarie;

Le mansioni del curatore e del medico veterinario possono anche essere svolte dalla stessa persona.

Al fine di contrassegnare, all’atto del rilascio in natura, gli esemplari appartenenti all’avifauna particolarmente protetta il centro dovrà avvalersi della collaborazione di uno o più inanellatori abilitati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e autorizzati dalla Provincia competente per territorio.

5. MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI RICOVERATI

Al momento della consegna presso il C.R.A.S. ogni soggetto deve essere registrato su di un apposito registro, vidimato dalla Provincia, sul quale vanno riportate le seguenti note:

* ora e data dell’arrivo presso il centro

* località e data del ritrovamento

* generalità della persona che ha rinvenuto l’animale (se si tratta di privato cittadino)

* specie, sesso ed età approssimativa del soggetto

* dati riguardanti eventuali contrassegni presenti

* diagnosi

Sullo stesso registro dovranno inoltre essere riportate, per ogni soggetto:

* destinazione dell’animale: liberato, stabulato perché non recuperabile, deceduto

* data, località e modalità della liberazione

* nel caso di specie appartenenti all’avifauna particolarmente protetta, il numero riportato sull’anello apposto prima dell’eventuale liberazione

Nel caso in cui l’animale venga consegnato/recuperato dal Personale di Vigilanza della Provincia o di altro Ente competente, il responsabile del Centro dovrà richiedere copia del relativo verbale di consegna/recupero.

6. MODALITA’ DI RILASCIO DEI SOGGETTI RECUPERATI

Per tutte le specie caratterizzate da spiccata territorialità nel periodo riproduttivo, i rilasci dovranno preferibilmente avvenire in una fase successiva, tranne che per i soggetti di età inferiore all’anno.

Per gli ungulati che dimostrano chiari segni di assuefazione e imprinting sull’uomo è vietato il rilascio in natura ed andranno custoditi in aree recintate.

I soggetti appartenenti a specie migratrici dovranno essere rilasciati nel periodo in cui la specie è presente sul territorio interessato.

Al fine di non esporre l’animale rilasciato ad un ulteriore stress di cattura e trasporto e permettere il monitoraggio e le cure anche dopo il rilascio, questo dovrà avvenire nella località di cura, se compatibile con le esigenze ecologiche della specie, e qualora ciò non fosse possibile, in un habitat idoneo alla specie.

7.PRESCRIZIONI

Il responsabile del centro è tenuto a:

* compilare e aggiornare giornalmente il registro di cui al punto 5;

* comunicare alla Provincia e all’Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica, con cadenza trimestrale, data e località dei rilasci;

* trasmettere entro il mese di gennaio una relazione che descriva i risultati dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente e una rendicontazione delle spese sostenute;

* assicurarsi che a tutti gli esemplari di avifauna particolarmente protetta prima della liberazione venga apposto l’anello di riconoscimento da parte degli operatori autorizzati di cui al punto 4;

* nel caso in cui all’interno del centro venga svolta attività didattica, provvedere che questa non contrasti con le attività di cura e recupero della fauna presente, vietando l’accesso alle aree in cui quest’ultima è ricoverata;