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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 305 del 01/06/2007 - Rinnovo con variante della concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio Vallessa, in Comune di Casale Corte Cerro, ad uso produzione di beni e servizi e civile, assentita con D.P.R. n. 40667 del 13/06/1960 - Ditta Calderoni Fra-telli S.p.A.

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. Di assentire alla ditta Calderoni F.lli S.p.A. (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, il rinnovo con variante della concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio Vallessa, in Comune di Casale Corte Cerro, ad uso produzione di beni e servizi (processo produttivo) e per uso civile (costituzione scorte antincendio e igienico), per una portata massima di prelievo di l/s 2,00 ed una portata media di prelievo di l/s 0,30 pari ad un volume annuo di prelievo di m3 9.500,00, da esercitarsi nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno.

2. Di approvare il disciplinare di concessione (R.I. n. 119 del 24/05/2007) relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto.

3. Di regolarizzare la concessione per il periodo decorrente dal 02/03/1989, giorno successivo alla scadenza della concessione originaria, sino al 01/03/2004 e di rinnovarla per un periodo di anni 15 (quindici) successivi e continui decorrenti dal 02/03/2004 (scadenza 01/03/2019), subordinando la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare (omissis).

Estratto del disciplinare di concessione R.I. n. 119 del 24/05/2007 (omissis)

Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio Vallessa in dipendenza della concessa derivazione.

Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. (omissis).

Verbania, 27 luglio 2007

Il Dirigente
Mauro Proverbio