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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Esito di procedura via del progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal torrente Grana nel Comune di Castelmagno

(omissis)

Sulla base delle predette controdeduzioni, permangono invariati i motivi ostativi così come più sopra esplicitati e non sussistono pertanto le condizioni per l’espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale né i presupposti sostanziali per il rilascio della connessa concessione di derivazione ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, essenziale per la realizzabilità del progetto

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione;

2. di Esprimere giudizio Negativo di Compatibilità Ambientale del progetto di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Grana nel Comune di Castelmagno, presentato da parte del Sig. Verna Walter, (omissis), in qualità di Vice Presidente della Società Idroenergie S.r.l., con sede in Cuneo, Via Maestri del Lavoro 20, in quanto:

- Lo sfruttamento idrico della valle, benché risulti ancora moderato (22%), si concentra tuttavia completamente nella porzione apicale della valle ed in particolare nel Comune di Castelmagno (49%). Con la realizzazione dell’intervento proposto la percentuale di sfruttamento nel territorio di tale Comune raggiungerebbe l’87% con tre soli tratti liberi di 210, 443 e 579 metri su di una lunghezza complessiva del corso d’acqua di 9391 metri.

- il torrente Grana risulta inserito tra i corpi idrici “significativi” individuati ai sensi dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006.

- La realizzazione del nuovo impianto in progetto porrebbe pertanto in condizioni critiche un ulteriore tratto torrentizio di 3,6 km.

- La derivazione proposta si configura come impianto in serie. Tra la derivazione di monte (4,1 km) ed il presente progetto di derivazione (3,6 km) rimarrebbe un tratto di rifiato di soli 0,44 km.

- L’ubicazione prescelta per localizzare l’impianto risulta connotata dalla presenza di scarsi apporti idrici laterali e pertanto l’incremento del DMV rilasciato alla presa risulta scarso lungo il tratto sotteso.

3. Di inviare il presente provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

4. Di dare atto che la notifica del presente provvedimento al proponente si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi.

5. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D.Lgs. 267/2000.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

7. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la nota di Idroenergie prot. ric. n. 48988 del 31.10.2006, contenente le osservazioni ex art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. alla comunicazione dei motivi ostativi (Allegato 1).

Posto ai voti il provvedimento, con votazione palese, viene approvato all’unanimità. ugualmente all’unanimità, con separata votazione palese, viene dichiarata la sua immediata eseguibilità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni o al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Allegato (omissis)