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Bollettino Ufficiale n. 32 del 09 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Vico Canavese (Torino)

Modifiche ed integrazioni allo Statuto Comunale approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/6/2007

Il comma 4 dell’articolo 9 “Giunta Comunale” è sostituito dal seguente:

“4. La giunta municipale si compone di due assessori, consiglieri comunali. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno un assessore oltre al Sindaco.”;

dopo l’articolo 10 è inserito l’articolo 10 bis il cui testo è il seguente:

Art. 10 bis

Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

“1. In attuazione del disposto di cui all’art. 67 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000, il Sindaco ed i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica, dipendenti dal Comune o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.

2. L’individuazione delle fattispecie cui applicare la norma di cui sopra e i criteri e le modalità per la designazione dei rappresentanti del Comune in ragione del mandato elettivo, sono stabiliti nell’atto di indirizzo di consiglio comunale di cui all’art. 42, comma 2, lett. m) del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Le cause esimenti si applicano anche agli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del sindaco, nell’ambito delle competenze loro delegate.

4. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.".