Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

Codice 12.3
D.D. 22 maggio 2007, n. 110

Aggiornamento dell’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”.

Il Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10/07/2000, prevede che debbano essere i Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio ad individuare quali siano le misure opportune e adottabili nel proprio territorio.

La D.G.R. n 81-581 del 24 luglio 2000 recepisce il citato Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” e incarica il Settore Fitosanitario regionale di stabilire con propria determinazione le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale consistenti in trattamenti insetticidi obbligatori contro il vettore della malattia Scaphoideus titanus e nell’estirpo delle piante infette.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997 prevede che al Settore Fitosanitario regionale compete, tra l’altro, il coordinamento degli interventi correlati all’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

Il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali” definisce, tra l’altro, le competenze del Servizio Fitosanitario centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali attribuendo a questi ultimi anche l’istituzione di zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

La D.G.R. n. 38-2271 del 27 febbraio 2006 affida alla Direzione 12 - Settore Fitosanitario regionale i compiti attribuiti dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 ai Servizi Fitosanitari regionali.

La Determinazione n. 99 del 26 maggio 2006, ha aggiornato l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite” ed ha individuato le zone focolaio, di insediamento e indenni particolarmente a rischio, nonché le misure da applicare sul territorio regionale.

Sulla base dei monitoraggi effettuati nell’ambito del Piano Operativo per l’anno 2006, alla luce dei risultati conseguiti e dei problemi riscontrati, si rende necessario aggiornare le zone focolaio, insediamento e indenni a rischio del territorio piemontese nonché ridefinire le misure fitosanitarie.

La Determinazione n. 89 del 17 maggio 2006 ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo al fine di prevenire le infezioni di flavescenza dorata sul materiale di moltiplicazione.

In alcune aree focolaio delle Province di Cuneo e Biella la presenza dell’insetto vettore è molto bassa e la diffusione della flavescenza dorata si mantiene esigua. Per tali motivi è possibile attenuare l’impatto ambientale sull’ecosistema della strategia di lotta, riducendo il numero dei trattamenti insetticidi.

In zona insediamento l’estirpazione delle piante infette risulta consigliabile. Al fine di diminuire le fonti di reinoculo, si ritiene necessario prevedere misure obbligatorie di estirpo di tutte le viti o dell’intera particella, in presenza dell’infezione, nel caso di superfici vitate abbandonate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore.

Tenuto conto che non è nota la durata esatta del periodo di incubazione, in vigneti con elevate percentuali di presenza della malattia è verosimile che siano presenti piante asintomatiche infette dal fitoplasma, pertanto il solo estirpo delle viti sintomatiche non estinguerebbe il focolaio. Per tali ragioni, in zona focolaio, si ritiene opportuno poter imporre l’estirpo dell’intero appezzamento qualora vi sia almeno il 30% di viti infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto.

Viste le comunicazioni pervenute dalle province di Torino, Novara, Biella, Asti, Alessandria, Cuneo e dagli organismi di assistenza tecnica.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di aggiornare l’applicazione in Piemonte del Decreto Ministeriale del 31/05/2000 “Misure per la lotta obbligatoria contro la Flavescenza Dorata della vite”, come di seguito specificato:

* sono individuati come zone focolaio le seguenti aree:

l’intero territorio della Provincia di Asti;

il territorio della Provincia di Alessandria ad eccezione dei comuni individuati come zona insediamento ed elencati al punto successivo;

i seguenti comuni della Provincia di Cuneo: Alba, Baldissero d’Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Camo, Canale, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cigliè, Clavesana, Corneliano d’Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano d’Alba, Dogliani, Farigliano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, La Morra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Mango, Marsaglia, Monchiero, Monforte d’Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d’Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saluzzo, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d’Alba, Sinio, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno, Vezza d’Alba;

i seguenti comuni della Provincia di Torino: Agliè, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Casalborgone, Castellamonte, Chieri, Cinzano, Macello, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Oglianico, Pavarolo, Pertusio, Piverone, Pino Torinese, Pralormo, Prascorsano, Rivarolo Canavese, Salassa, San Secondo di Pinerolo, Sciolze, Valperga.

i seguenti comuni della Provincia di Novara: Barengo, Bogogno, Briona, Cavallirio, Fara Novarese, Mezzomerico, Sizzano;

i seguenti comuni della Provincia di Biella: Cavaglià, Lessona, Roppolo.

* sono individuati come zone insediamento le seguenti aree:

Provincia di Alessandria: Avolasca, Berzano di Tortona, Carbonara Scrivia, Carezzano, Casasco, Castellania, Castellar Guidobono, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Montegioco, Morsasco, Orsara Bormida, Paderna, Sarezzano, Spineto Scrivia, Tortona, Viguzzolo, Villavernia, Villaromagnano, Volpeglino;

Provincia di Novara: Carpignano Sesia, Landiona.

* sono individuate come zone indenni particolarmente a rischio le seguenti aree:

tutti i comuni della Provincia di Cuneo non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Novara non inseriti in zona focolaio o in zona insediamento;

tutti i comuni della Provincia di Torino non inseriti in zona focolaio;

tutti i comuni della Provincia di Biella non inseriti in zona focolaio.

* saranno aggiornate periodicamente con successive determinazioni le zone focolaio, le zone di insediamento e le zone indenni particolarmente a rischio al fine di poter intervenire contro la malattia in modo tempestivo;

* nelle zone focolaio e nelle zone insediamento devono essere effettuati obbligatoriamente due trattamenti insetticidi all’anno, di cui il primo contro le neanidi ed il secondo contro gli adulti di Scaphoideus titanus, ad eccezione dei seguenti comuni classificati come focolaio, dove per le considerazioni espresse in premessa deve essere effettuato obbligatoriamente un unico trattamento insetticida all’anno:

Provincia di Cuneo: il territorio del comune di Alba situato in destra orografica del fiume Tanaro, Barbaresco, Barolo, Camo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cherasco, Cortemilia, Cossano Belbo, Costigliole Saluzzo, Diano d’Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Narzole, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, Saluzzo, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Trinità, Verduno.

Provincia di Biella: Cavaglià, Lessona, Roppolo.

Nelle zone indenni particolarmente a rischio deve essere effettuato obbligatoriamente un trattamento insetticida all’anno.

Per tali trattamenti devono essere utilizzati prodotti fitosanitari insetticidi espressamente autorizzati sulla vite contro le cicaline.

* Nelle zone focolaio come previsto dall’art. 4 del citato decreto, ogni pianta con sintomi sospetti di flavescenza dorata deve essere immediatamente estirpata, senza necessità di analisi di conferma; nelle unità vitate dove è presente più del 30% di piante infette, determinato anche solo attraverso un campione individuato secondo una metodologia statisticamente idonea a garantirne la rappresentatività rispetto alla totalità del vigneto, il Settore Fitosanitario può disporre l’estirpo dell’intero vigneto. Inoltre nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite, vale a dire in quelle situazioni dove non vi siano le condizioni per un efficace controllo del vettore, può essere disposto l’estirpo dell’intero appezzamento con qualsiasi percentuale di danno.

* Nelle zone insediamento è vivamente consigliato estirpare ogni pianta con i sintomi sospetti di flavescenza dorata. Nel caso di superfici vitate abbandonate, trascurate o viti inselvatichite dove non esistono le condizioni per effettuare un efficace controllo del vettore e in presenza di piante con sintomi di flavescenza dorata, il Settore Fitosanitario può disporre l’estirpo di tutte le viti o dell’intero appezzamento con qualsiasi percentuale di danno.

* Deve essere tenuta registrazione dei trattamenti insetticidi effettuati per ogni appezzamento con l’indicazione della data e del prodotto fitosanitario utilizzato. La scheda di registrazione dei trattamenti insetticidi è allegata alla presente determinazione e ne fa parte integrante. Per le aziende aderenti al Reg. CE 1257/1999 e alle azioni 214.1 e 214.2 del Reg. CE 1698/2005 è sufficiente la compilazione della scheda di registrazione dei trattamenti prevista dalle norme attuative di tale regolamento.

* Nei campi di piante madri marze, nei campi di piante madre portainnesti e nei barbatellai devono essere attuate le disposizioni previste nella Determinazione n. 89 del 17 maggio 2006 che ha disposto specifiche misure obbligatorie per il vivaismo viticolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla avvenuta piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato