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Bollettino Ufficiale n. 31 del 2 / 08 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Orbassano (Torino)

Ordinanza n. 3/2007 di liquidazione di indennità provvisorie - Attuazione p.p.e. “Ex autocentro” - Determinazione Dirigenziale n. 451 del 16/7/2007

Il Dirigente IV Settore
Urbanistica e Sviluppo Economico

(omissis)

ordina

Art. 1

L’Amministrazione della Città di Orbassano procederà, secondo quanto stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 451 del 16/7/2007, citata in premessa, alla liquidazione a favore dei sottoindicati aventi titolo, dell’indennità complessiva concordata di Euro 13.530,30 (Tredicimilacinquecen-to/30), a fronte della cessione volontaria al Comune di Orbassano dell’area di loro proprietà, distinta al Catasto Terreni al Foglio 27, mappale 1359 (ex 47/b), come segue:

• Dovano Domenico, - (omissis), nudo proprietario per la quota di diciassette quarantesimi: Euro 5.750,38, così calcolati: euro 35,70/mq. x mq. 379,00 di superficie oggetto di esproprio / 40 x 17;

• Dovano Giovanna, - (omissis)- nuda proprietaria per la quota di diciassette quarantesimi: Euro 5.750,38, così calcolati: euro 35,70/mq. x mq. 379,00 di superficie oggetto di esproprio / 40 x 17;

• Premoli Virginia, - (omissis)-, usufruttuaria per la quota di tre ventesimi: Euro 2.029,54, così calcolati: euro 35,70 x mq. 379,00 / 20 x 3; la quota di usufrutto di 3/20 è stata determinata applicando il coefficiente di usufrutto pari a 6 ed il saggio di interesse legale del 2,5%;.

Le aree di cui trattasi, e le indennità provvisorie stabilite per ognuna di esse, sono indicate nell’elaborato che si allega alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).

Art. 2

L’indennità definitiva suddetta è da corrispondersi a’ sensi dell’art. 37 e senza la riduzione del 40%, così come previsto dall’art. 45, comma 2, del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., trattandosi di cessione volontaria.

Trattandosi di area pertinenziale a fabbricati e pertanto non soggetta all’I.C.I., non si procederà con l’adeguamento dell’indennità al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dagli interessati ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, come previsto dall’art. 37, comma 7, del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i..

Essendo l’area esproprianda compresa nella zona “B” di cui all’art. 2 del D.M. 2/4/1968, n. 1444, verrà applicata, sulle predette indennità, la ritenuta d’imposta del 20% ai sensi dell’art. 11, commi 5-6-7, della L. 413/91.

Art.3

La presente ordinanza:

1) verrà notificata, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, alle ditte espropriande e, a’ sensi dell’art. 26, comma 7, del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, e s.m.i., a terzi che risultino titolari di un diritto, e pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi;

2) diverrà esecutiva decorsi 30 (trenta) giorni dal compimento delle suindicate formalità e nel caso in cui non sia stata proposta opposizione da parte di terzi nei 30 (trenta) giorni successivi al compimento delle formalità stesse.

Il Dirigente
IV Settore Urbanistica e Sviluppo Economico
Roberto Modugno