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Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007

Tribunale di Cuneo

N. 484 Reg. ordinanze 2007. Ordinanza del 1° marzo 2007 emessa dal Tribunale di Cuneo nel procedimento civile promosso da Comune di Saluzzo c/ Provincia di Cuneo. Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

II Giudice dott. A. Tetamo;

nello sciogliere la riserva nella causa promossa ex art. 22 legge 689/81 da Comune di Saluzzo, nella persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, con l’avv. C. Papa giusta procura a margine del ricorso, nei confronti della Provincia di Cuneo, in persona del Presidente p.t. legale rappresentante, con gli avv.ti A. Gammaidoni e M. Rossi per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

ha pronunciato la seguente

ordinanza

Con ricorso ex art. 22 legge 689/81 il Comune di Saluzzo ha proposto opposizione avverso la ordinanza ingiunzione n. 1014 del 18 novembre 2005 emessa dal Responsabile Ufficio Autonomo di Staff del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Cuneo che pone a suo carico la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 8.040,00 per il mancato raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata rifiuti urbani ex art. 17 comma 2 legge Regione Piemonte n. 24 del 2002.

In via preliminare il Comune ricorrente ha censurato di illegittimità costituzionale l’art. 17 l. Reg. cit., in relazione all’art. 27 della Costituzione, in quanto la normativa regionale individua il Comune - dunque una persona giuridica - quale soggetto destinatario della sanzione amministrativa in contrasto con la citata norma costituzionale, in forza della quale “un illecito può essere ascritto solo ad una persona fisica” postulando la sussistenza dell’elemento soggettivo, e comunque perché la stessa legge, dopo avere previsto che il Comune provveda alla gestione dei rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata art. 4 comma 1 lett. a e 11 l. Reg. cit.) demandando a soggetto terzo, dotato di personalità giuridica (il Consorzio di bacino, in effetti costituito: cfr. doc. 6 ricorrente) i relativi compiti (art. 13 l. Reg. cit.), pone inevitabilmente a carico del Comune stesso la responsabilità per eventuali violazioni.

La Provincia di Cuneo, in memoria difensiva 30.11.2006, non soltanto non si è opposta alla censura di illegittimità, ma afferma a chiare lettere come l’intervento della Corte Costituzionale costituisca “l’unica via percorribile per risolvere definitivamente il contrasto - palese! - all’interno della legge Regionale”, e che anche nella ipotesi in cui il ricorso fosse accolto (per motivi di merito), “...al di fuori di un pronunciamento della Corte Costituzionale, tale antinomia permarrà, dato che il giudice oggi adito non può statuire su tale contrasto, e quindi le future sanzioni che verranno irrogate dalla Provincia, saranno oggetto di nuove opposizioni...”.

Tanto premesso ritiene il giudice di non poter decidere la presente opposizione, dovendosi ritenere non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, sia pure in riferimento a diverso parametro costituzionale.

Non pare conferente infatti il richiamo operato all’art. 27 Cost. che si applica esclusivamente alla “responsabilità penale”.

Inoltre nella presente fattispecie il trasgressore viene correttamente individuato nel Sindaco del Comune di Saluzzo quale legale rappresentante della persona giuridica, essendo prevista per il Comune, ex art. 6 comma 3 legge 689/81, solo una responsabilità solidale.

Diversamente, il quadro normativo testé descritto si pone in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, ed in particolare con il principio di ragionevolezza avuto riguardo alla illogicità interna della normativa ed alla assenza di motivi atti a giustificare una differenza di trattamento tra il soggetto individuato quale destinatario della sanzione (il Comune) e coloro i quali, in via generale, possano essere attinti da sanzione amministrativa secondo i principi stabiliti dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 che, come è noto, disciplina nelle sue linee fondamentali la materia delle sanzioni amministrative, in particolare quelle pecuniarie, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da fonti alle stesse equiparate (art. 12 l. cit..).

La normativa censurata, laddove prevede che il Comune provveda alla gestione dei rifiuti urbani obbligatoriamente in forma associata (art. 4 comma 1 lett. a e 11 l. Reg. cit.), salvo sanzionare il Comune stesso in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 24 del D.lgs. n. 22/1997a differenza della generalità dei casi, non consente infatti alcuna verifica dell’elemento soggettivo (art. 3 legge 689/81) della condotta del soggetto indicato come trasgressore, s’intende il Comune e di conseguenza il Sindaco, delineando una irragionevole scissione con il soggetto che la legge individua invece come necessario responsabile della condotta, il Consorzio obbligatorio, il quale ai sensi dell’art. 13 l. Reg. cit. “...assicura in ciascun Comune il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 22/1997 e del piano regionale. I Consorzi ... possono organizzare il servizio di raccolta in base a criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità...”.

Scissione inevitabile anche perché non si individuano poteri di intervento propri del Sindaco quale membro dell’assemblea prevista dall’art. 11 comma 9 l. Reg. cit..

Tanto meno viene contestata al Sindaco una presunta attività di omesso controllo che d’altra parte non avrebbe fondamento normativo in quanto l’art. 17 comma 2 prevede una forma di responsabilità diretta per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Aggiungasi che ben difficilmente la normativa potrebbe individuare nel Consorzio obbligatorio il destinatario della sanzione, giacché in tal caso l’onere della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi in un singolo Comune andrebbe immediatamente a ricadere sugli altri incolpevoli Comuni consorziati.

Sotto altro profilo, la rilevanza della questione è evidente in quanto la caducazione della normativa censurata avrebbe quale effetto immediato l’annullamento della ordinanza ingiunzione impugnata.

P.Q.M.

vista la legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 comma 2 legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 in relazione agli artt. 4 e 11 della stessa legge, nella parte in cui prevede che nel caso in cui non vengano raggiunti, a livello di comune, gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’articolo 24 del D.Lgs n. 22/1997 ... si applica ai comuni la sanzione amministrativa..." per violazione dell’articolo 3 Costituzione.

Sospende il giudizio sino all’esito del giudizio incidentale di legittimità.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in Roma.

Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ed al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte.

Si notifichi alle parti.

Cuneo, 28 febbraio 2007.

Il Giudice
Alberto Tetamo