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Bollettino Ufficiale n. 29 del 19 / 07 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 luglio 2007, n. 8/R

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).”.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6424 del 17 luglio 2007

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

SOMMARIO

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

Art. 2.

(Definizioni)

Art. 3.

(Ambito d’applicazione)

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

Art. 5.

(DMV ambientale)

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

Art. 9.

(Deroghe)

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

Art. 12.

(Modalità di rilascio in alveo)

Art. 13.

(Sperimentazione)

Art. 14.

(Controlli)

Art. 15.

(Disposizione finale)

Allegato A - Calcolo del DMV idrologico e del DMV di base

Allegato B - Tratti di corsi d’acqua soggetti a ricorrenti deficit idrici estivi

Allegato C - Modulazione del rilascio

Allegato D - Progetti di adeguamento delle opere di presa

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano regionale di tutela delle acque, detta disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale, di seguito denominato DMV.

2. Il presente regolamento, ferme restando le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca) e dei relativi provvedimenti attuativi, persegue l’obiettivo di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) DMV: la portata minima istantanea che deve essere presente in alveo immediatamente a valle dei prelievi, al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati;

b) DMV idrologico: la frazione della portata naturale media annua del corpo idrico in una data sezione, calcolata sulla base delle caratteristiche idrologiche peculiari delle diverse aree idrografiche;

c) DMV di base: il valore di DMV idrologico corretto in funzione della morfologia dell’alveo (M) e dei fenomeni di scambio idrico dei corsi d’acqua con la falda (A);

d) DMV ambientale: il valore di DMV di base comprensivo degli eventuali fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T);

e) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;

f) prese sussidiarie: una o più prese che complessivamente sottendono una superficie inferiore al 20 per cento del sottobacino che alimenta la derivazione.

Art. 3.

(Ambito d’applicazione)

1. Il DMV di base si applica a tutti i prelievi d’acqua da sorgenti e da corsi d’acqua naturali, ivi compresi quelli che originano un invaso.

2. Il DMV ambientale si applica ai prelievi da corsi d’acqua soggetti agli obiettivi di qualità ambientale, da quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione, nonché dai corsi d’acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonei alla vita dei pesci, come identificati dal Piano di tutela delle acque e relative disposizioni di attuazione.

3. Per il fiume Ticino il DMV è determinato d’intesa tra le Regioni interessate, secondo le modalità previste da appositi protocolli sottoscritti e approvati dalle rispettive amministrazioni.

4. Non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento:

a) i prelievi da fontanile;

b) gli utilizzi dell’acqua per uso energetico attuati mediante turbine collocate nel corpo della traversa, a condizione che la continuità idraulica sia assicurata da un’apposita scala di risalita della fauna ittica;

c) i prelievi di acque minerali e termali.

Art. 4.

(DMV idrologico e DMV di base)

1. La quantificazione del DMV idrologico e del DMV di base è effettuata secondo le modalità specificate all’allegato A.

Art. 5.

(DMV ambientale)

1. Le misure di area del Piano di tutela delle acque definiscono i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) e il loro ambito territoriale di applicazione, tenendo conto anche dell’esigenza di mantenimento della continuità idraulica, ove perseguibile.

Art. 6.

(Bacini inferiori o uguali a 50 chilometri quadrati)

1. In sede di prima applicazione, le modalità di quantificazione del DMV idrologico si applicano anche ai prelievi collocati in sezioni di corpi idrici che sottendono bacini di estensione inferiore o uguale a 50 chilometri quadrati.

2. Nel caso di prelievi esistenti costituiti da prese principali e da prese sussidiarie ubicate nella medesima area idrografica come delimitata dal Piano di tutela delle acque, è ammessa la concentrazione sulle prese principali del deflusso minimo vitale, quantificato sulla base della superficie complessivamente sottesa dalla derivazione, a condizione che le prese sussidiarie:

a) sottendano ciascuna una superficie inferiore o uguale a 5 chilometri quadrati;

b) non ricadano in aree ad elevata protezione ambientale;

c) non siano ubicate su corsi d’acqua che rivestono interesse ambientale;

d) non siano situate su corsi d’acqua o tratti di essi dove i piani di cui alla l.r. 37/2006 rilevano la presenza di fauna ittica autoctona.

3. Su motivata e documentata istanza, l’autorità concedente può consentire modalità di concentrazione del DMV diverse da quelle di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo di rilasciare complessivamente la portata istantanea relativa all’intero bacino sotteso dall’impianto.

4. Nel caso di nuovi prelievi, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, l’eventuale concentrazione dei rilasci sulla presa principale è subordinata ad una specifica valutazione circa gli effetti ambientali prodotti, da effettuarsi sulla base dei criteri previsti dal dossier di compatibilità ambientale dei prelievi di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

5. Per i nuovi prelievi, fermo restando quanto previsto al comma 4, il DMV di base non può essere inferiore a 20 litri al secondo nelle aree idrografiche Basso Tanaro, Bormida, Orba, Scrivia, Curone, Borbore, Belbo e Banna e a 50 litri al secondo nelle restanti aree idrografiche, come delimitate dal Piano di tutela delle acque.

Art. 7.

(Rilasci da invasi)

1. Per gli invasi esistenti, originati da sbarramenti su corsi d’acqua naturali, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi la quantificazione del DMV e la relativa regola operativa sono stabilite dall’autorità concedente sulla base di un programma dei rilasci predisposto dal gestore, corredato dalla valutazione dei prevedibili impatti sull’ambiente idrico interessato e dalle modalità di monitoraggio degli stessi nel tempo.

2. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione e la valutazione del programma di cui al comma 1.

3. Nei casi di cui al comma 1, il DMV ambientale non può comunque eccedere il 100 per cento del DMV di base.

Art. 8.

(Rilasci da sorgente)

1. Nel caso di prelievi da sorgenti è richiesto il rilascio del solo DMV idrologico pari:

a) ad un terzo della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua inferiore o uguale 10 litri al secondo;

b) al 10 per cento della portata istantanea nel caso di sorgenti caratterizzate da una portata media annua superiore a 10 litri al secondo e comunque in misura non inferiore a 3 litri al secondo.

Art. 9.

(Deroghe)

1. Nelle more del completamento delle azioni volte al riequilibrio del bilancio idrico, nei tratti dei corsi d’acqua di cui all’allegato B su cui incidono rilevanti prelievi irrigui e caratterizzati da ricorrenti deficit idrici stagionali, alle derivazioni ad uso agricolo destinate all’irrigazione e limitatamente al periodo di massima idroesigenza si applica un DMV ridotto a un terzo del valore calcolato ai sensi dell’articolo 4. La deroga è estesa, limitatamente allo stesso periodo, alle altre utilizzazioni collocate sulla medesima asta fluviale a valle dell’ultima utenza irrigua.

2. Ai fini del presente articolo si considera periodo di massima idroesigenza quello compreso:

a) tra il 1° aprile e il 31 agosto per la coltivazione del riso;

b) tra il 1° giugno e il 15 settembre per tutte le restanti colture.

3. La Giunta regionale provvede all’aggiornamento dell’allegato B sulla base degli esiti delle misure di riequilibrio del bilancio idrico e dell’evoluzione della dinamica dell’idroesigenza irrigua.

4. Per le derivazioni destinate a soddisfare esigenze idropotabili é consentito l’esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV qualora non siano disponibili fonti alternative o il reperimento delle stesse non sia sostenibile sotto l’aspetto tecnico o economico. Per le derivazioni di cui al presente comma non si applica in ogni caso la disposizione di cui all’articolo 6, comma 5.

5. L’esercizio della derivazione anche in deroga al valore del DMV è altresì consentito:

a) nel caso di utilizzazioni marginali della risorsa a servizio di alpeggi e rifugi montani;

b) per le derivazioni da corpi idrici soggetti ad asciutte naturali di durata superiore a 60 giorni consecutivi all’anno, opportunamente documentate dal gestore della derivazione;

c) per i prelievi di portata massima inferiore o uguale a 2 litri al secondo.

6. L’autorità concedente, informate la Regione e l’Autorità di bacino del fiume Po, può autorizzare motivate deroghe temporanee ai valori di DMV, in presenza di situazioni di particolare carenza idrica e per ragioni di interesse pubblico generale, a condizione che sia stata contestualmente attivata la regolazione delle portate derivate.

Art. 10.

(Nuovi prelievi e rinnovi)

1. L’applicazione del DMV di base e degli ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) è condizione necessaria per il rilascio:

a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica;

b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per i prelievi esistenti.

2. Fino alla definizione delle misure di aree di cui all’articolo 5, i fattori correttivi riguardanti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q) e la fruizione (F) hanno valore convenzionale uguale a 1. Nel caso di nuovi prelievi l’autorità concedente può, motivatamente, imporre rilasci superiori al DMV di base in relazione a specifiche esigenze di tutela dell’ambiente idrico, valutate nell’ambito dell’istruttoria tecnica finalizzata al rilascio della concessione.

3. Nelle more della definizione delle misure di area di cui all’articolo 5, sono soggetti alla modulazione dei rilasci, in modo da conservare, seppur attenuata, la naturale variabilità del regime dei deflussi, i nuovi prelievi di portata massima istantanea uguale o maggiore alla portata di durata di 120 giorni del corpo idrico alimentatore valutata in corrispondenza della sezione di prelievo e comunque superiori a 500 litri al secondo.

4. Il fattore correttivo riguardante la modulazione della portata è applicato secondo le modalità di calcolo di cui all’allegato C.

Art. 11.

(Prelievi esistenti)

1. Entro il 31 dicembre 2008 tutti i prelievi esistenti rilasciano, eventualmente anche con modalità provvisorie, il DMV di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

2. La relazione di calcolo del DMV di cui al comma 1 è trasmessa all’autorità concedente entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, fermo restando l’obbligo di realizzare l’adeguamento delle opere di presa entro il 31 dicembre 2010.

3. Prima dell’inizio dei lavori per l’adeguamento delle opere di presa i concessionari, fatta salva l’acquisizione delle autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti, sono tenuti a depositare i relativi progetti redatti secondo i criteri di cui all’allegato D presso l’autorità concedente, che procede ad effettuare controlli a campione per accertare la funzionalità dei dispositivi di rilascio realizzati.

4. I titolari di derivazioni di portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore del DMV di base o comunque inferiore o uguale a 100 litri al secondo esercitate mediante accumulo precario di materiale d’alveo o mediante organi mobili sono tenuti a depositare presso l’autorità concedente unicamente la relazione di calcolo del DMV entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. Tutti i prelievi esistenti soggetti al DMV ambientale integrano il DMV di base:

a) con il 50 per cento dei fattori correttivi inerenti la naturalità (N), la qualità dell’acqua (Q), la fruizione (F) e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi (T) entro due anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all’articolo 5;

b) con il 100 per cento dei medesimi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle misure di area di cui all’articolo 5.

6. Fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio, le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi in atto sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dall’entrata in vigore del medesimo.

7. Ai prelievi esistenti da sorgente e fino alla scadenza della relativa concessione, si applica il rilascio del 10 per cento della portata istantanea.

Art. 12.

(Modalità di rilascio in alveo)

1. Le derivazioni dotate di opere di presa fisse o di dispositivi di regolazione delle portate derivate sono dotate di apparati fissi per la gestione dei rilasci, costituti di norma da stramazzi, dotati almeno di un’asta idrometrica tarata che consenta un’immediata verifica del rispetto degli obblighi imposti anche da parte di personale non specializzato.

2. Le derivazioni soggette alla modulazione temporale di Tipo A descritta nell’allegato C sono dotate di dispositivi di misura in continuo e di registrazione delle portate in arrivo alla presa e dei rilasci a valle della stessa. Laddove risulti eccessivamente onerosa la misurazione delle portate istantanee in arrivo alla traversa è ammessa la misura delle sole portate derivate e rilasciate.

3. Ove siano prescritte opere per la risalita dell’ittiofauna, il DMV o quota parte del medesimo è fatto defluire tramite le predette opere.

Art. 13.

(Sperimentazione)

1. La Regione e le province incentivano l’approccio sperimentale volontario all’applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l’autorità concedente e le comunità locali.

2. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente regolamento, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d’acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

3. A decorrere dalla data di avvio della sperimentazione e, per le sperimentazioni atto, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il titolare della derivazione può chiedere l’applicazione della riduzione del canone demaniale per uso di acqua pubblica.

Art. 14.

(Controlli)

1. Il controllo del rispetto degli obblighi di rilascio di cui al presente regolamento è effettuato dall’autorità concedente attraverso una misura diretta della portata istantanea immediatamente a valle della derivazione, eseguita con modalità conformi alla normativa ISO vigente o a prassi idrometriche riconosciute.

2. In caso di rilascio di una portata costante realizzato attraverso apparati fissi ad esso finalizzati, il controllo è effettuato mediante il semplice riscontro visivo dell’asta idrometrica di cui gli stessi sono dotati o di dispositivi che consentono di controllare i livelli idrici o attraverso la verifica del posizionamento degli organi di rilascio.

3. Nel caso in cui la derivazione sia dotata di un misuratore in continuo delle portate rilasciate, i dati registrati sono conservati per almeno cinque anni a disposizione dell’autorità concedente.

Art. 15.

(Disposizione finale)

1. A far data dall’entrata in vigore del presente regolamento non trovano più applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1995 n. 74-45166.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 17 luglio 2007.

Mercedes Bresso

Allegato