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Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2007, n. 24

Adozione delle modifiche all’Accordo di programma vigente, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000, sottoscritto in data 18.01.2007, tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, riguardante il Presidio Sanitario San Camillo, sito in strada Santa Margherita n. 136, Torino

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 72 del 06.08.2002, è stato adottato l’accordo di programma vigente, sottoscritto tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, in data 21.06.2002, riguardante la realizzazione del progetto di ampliamento e sistemazione interna del Presidio Sanitario San Camillo, sito in strada Santa Margherita n. 136 - Torino;

in data 29.03.2006 il Presidio Sanitario San Camillo ha richiesto con nota prot. n. 57/06/DG alla Regione Piemonte la convocazione della Conferenza di Servizi prevista dall’art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 per valutare la proposta di modifica all’accordo di programma vigente;

la Presidente della Regione Piemonte ha convocato, in data 08.05.2006, un incontro interlocutorio tra le parti per verificare la possibilità di addivenire alla modifica dell’accordo di programma, sulla base della proposta inoltrata dal Presidio Sanitario San Camillo;

il Responsabile del procedimento ha convocato con nota n. 33990/19.7 in data 19.10.2006 la Conferenza di Servizi ai sensi del 3° comma dell’art. 34 del d.lgs. n. 267/00, e successivamente ha convocato ulteriormente le parti con nota n. 37277/19.7 in data 14.11.2006 e con nota n. 399934/19.7 in data 07.12.2006;

le modifiche progettuali proposte dal Presidio Ospedaliero S. Camillo ed esaminate nelle sedute delle Conferenze di Servizi sopraccitate, riguardano aggiornamenti nella distribuzione e nel dimensionamento di alcuni locali e ampliamenti di limitata entità per le parti esterne del fabbricato principale e del piano interrato, che comportano comunque la variazione urbanistica al P.R.G.C. del Comune di Torino, in quanto gli interventi previsti, in particolare il nuovo piano a parcheggio interrato, i locali tecnici e la sopraelevazione della palazzina a nord non sono consentiti dalle norme urbanistiche edilizie del medesimo strumento generale, necessitando di una revisione della specifica relazione geologica con conseguente adeguamento del quadro normativo vigente sull’area, fatta salva la conformità urbanistica della destinazione d’uso dell’area, già autorizzata con D.P.G.R. n. 72 del 06.08.2002, nell’ambito dell’accordo di programma originario;

Preso atto che:

le modifiche progettuali all’accordo di programma, oggetto del presente Decreto, ed esplicitate al paragrafo 11 delle premesse al testo delle modifiche all’accordo di programma vigente, non contemplano gli interventi già autorizzati nell’ambito del Collegio di Vigilanza del 04.04.2006 e formalizzati con D.P.G.R n. 65 del 26.06.2006;

il responsabile del procedimento ha comunicato l’avvio del procedimento a far data dal 30.10.2006, pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 09.11.2006;

che la proposta di variazione urbanistica oggetto delle modifiche all’accordo di programma vigente non presenta incompatibilità con i piani e i progetti sovracomunali vigenti di carattere provinciale, approvati con D.P.G. n. 1594-523375/2006;

il responsabile del procedimento con nota n. 107/19.7 del 04.01.2007 ha comunicato alla Giunta Regionale i contenuti dell’iniziativa, allegando il testo delle modifiche all’accordo di programma condiviso nella seduta della Conferenza di Servizi del 7.12.2006;

il Comune di Torino ha pubblicato la proposta di variante urbanistica per 30 giorni consecutivi, dal 24.11.2006 al 24.12.2006, attestando che nel periodo suddetto non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse;

l’adozione delle presenti modifiche all’accordo di programma vigente costituisce, per il progetto edilizio in variante a quello originario, condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire a tutti gli effetti, a titolo gratuito ai sensi dell’art. 17, 3° comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, a favore del legale rappresentante dell’Ente “Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi” proprietario dell’area oggetto degli interventi in variante al progetto originario, fatti salvi i diritti di terzi;

il programma complessivo degli investimenti, aggiornato con la presente modifica all’accordo di programma vigente, prevede un incremento di 50% in più della spesa definita con l’accordo di programma originario, per un nuovo importo di euro 11.405.000,00, totalmente a carico della Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi;

che gli impegni già definiti nell’accordo di programma vigente rimangono invariati, mentre la durata degli impegni medesimi, compresi quelli determinati dalle modifiche all’Accordo, oggetto del presente Decreto, sono ridefiniti in anni 20, decorrenti dalla pubblicazione originaria sul B.U.R. del Decreto n. 72 del 06.08.2002, eventualmente prorogabili su richiesta delle parti, previo assenso del Collegio di Vigilanza;

la presente modifica all’accordo di programma vigente, in quanto promosso dalla Regione Piemonte, osserva le specifiche direttive assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 27 - 23223 del 24.11.1997, in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma;

in data 18 gennaio 2007, presso la sede de Presidio S. Camillo, in strada S. Margherita n. 136, le modifiche all’accordo di programma vigente sono state sottoscritte dal VicePresidente della Regione Piemonte, dal Sindaco del Comune di Torino e dal Legale rappresentante dell’Ente Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi;

Visti:

i verbali delle Conferenze di Servizi tenutesi nelle date del 19.10.2006; 14.11.2006; 07.12.2006;

in particolare il verbale della Conferenza conclusiva del 07.12.2006 nel quale i convenuti alla Conferenza di Servizi hanno condiviso all’ unanimità lo schema delle modifiche all’accordo di programma vigente, il contenuto favorevole della Deliberazione espressa dalla Provincia di Torino sulla compatibilità della variante urbanistica con il piano territoriale di coordinamento, le modifiche al progetto e la proposta di variante al P.R.G.C. del Comune di Torino;

la documentazione tecnico - amministrativa riguardante l’iniziativa in oggetto dettagliatamente descritta al paragrafo 18 delle premesse al testo delle modifiche all’accordo di programma vigente, rappresentata dagli allegati 8 - 9 - 10;

i pareri favorevoli dei Settori regionali competenti e degli Enti e Istituti istituzionalmente competenti, convocati nelle sedute delle Conferenze di Servizi citate in premessa, elencati puntualmente al paragrafo 18 (allegato 8) delle premesse del testo delle modifiche all’accordo di programma vigente;

vista la delibera n. 12 del 12 febbraio 2007 con la quale il Consiglio Comunale di Torino ha ratificato ai sensi del 5° comma dell’art. 34 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267, l’adesione del Sindaco della Città di Torino alla sottoscrizione delle modifiche all’accordo di programma in data 18.01.2007;

Tutto ciò premesso, visto e preso atto:

la Presidente della Regione Piemonte, ai sensi del IV comma dell’art. 34 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

decreta

Art. 1

Sono adottate le modifiche all’accordo di programma vigente, nonché i relativi allegati urbanistici, tecnico - progettuali e amministrativi, sottoscritte in data 18.01.2007 presso la sede del Presidio San Camillo, Strada S. Margherita 136, Torino, dalla Regione Piemonte, dal Comune di Torino e dalla Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, finalizzate a consentire l’aggiornamento del progetto originario attraverso una serie di interventi aggiuntivi necessari al miglioramento tecnico - funzionale dell’intero complesso sanitario.

Art. 2

L’adozione delle presenti modifiche all’accordo di programma vigente con il presente Decreto regolamenta gli ulteriori impegni dei soggetti firmatari, oltre a quelli già definiti nell’accordo di programma originario, specificati all’art. 2 del dispositivo del testo delle modifiche all’accordo di programma.

Art. 3

La Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, proprietaria degli immobili e soggetto attuatore delle opere, dovrà rigorosamente osservare le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei pareri dei Settori regionali competenti e degli Enti e Istituti istituzionalmente competenti; in particolare dovrà osservare in modo vincolante le prescrizioni derivanti dai pareri ARPA geologico e Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 del dispositivo delle modifiche all’accordo di programma vigente.

Art. 4

L’adozione, con il presente decreto, delle modifiche all’accordo di programma vigente, determina la variazione dello strumento urbanistico del Comune di Torino con le modalità definite all’art. 3 del dispositivo del testo delle modifiche all’accordo di programma vigente; l’efficacia giuridica della variazione urbanistica suddetta decorrerà all’atto della pubblicazione del presente Decreto sul BUR.

Art. 5

L’adozione, con il presente decreto, delle modifiche all’accordo di programma vigente, determina altresì per il progetto edilizio in variante, le cui modifiche sono esplicitate al paragrafo 11 delle premesse, la condizione sostitutiva al rilascio del permesso di costruire, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 17 3° comma del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, a favore del Legale Rappresentante della Provincia Piemontese dell’Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi, proprietario dell’area oggetto degli interventi, fatti salvi i diritti di terzi e previa l’osservanza degli adempimenti, delle modalità attuative e degli obblighi contenuti nelle presenti modifiche all’accordo di programma vigente.

Art. 6

L’adozione, con il presente decreto, delle modifiche all’accordo di programma vigente, determina la ridefinizione dei tempi di validità dell’accordo di programma che vengono fissati in anni 20 con decorrenza dalla pubblicazione originaria sul BUR del Decreto n. 72 del 06.08.2002 di adozione dell’accordo di programma originario. I termini sopra definiti possono eventualmente essere ulteriormente prorogati nel caso in cui sussistano giustificati motivi e previo assenso del Collegio di Vigilanza. Le modifiche all’accordo di programma devono essere attuate in conformità al progetto autorizzato, al nuovo piano finanziario e in coerenza con il cronoprogramma.

Art. 7

Per quanto non definito nel testo delle modifiche all’accordo di programma, oggetto di adozione con il presente decreto, valgono le disposizioni e gli impegni già in vigore nell’accordo di programma originario.

Il presente decreto e il testo integrale delle modifiche all’accordo di programma vigente saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 dello Statuto e trasmessi, unitamente agli allegati, dal Responsabile del procedimento ai soggetti sottoscrittori delle modifiche all’accordo di programma vigente.

Mercedes Bresso

Allegato