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Bollettino Ufficiale n. 20 del 17 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Pinerolo (Torino)

Estratto Deliberazione Consiliare n. 17 del 6 marzo 2007 di Approvazione Variante al Regolamento Edilizio Comunale vigente

Premesso che

(omissis)

- con deliberazione consiliare n. 58 in data 22 luglio 2005 è stato approvato, in conformità al modello “tipo” della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo;

Considerato che

- onde rendere più snello l’iter procedurale afferente le varie pratiche edilizie , si ritiene opportuno circoscrivere l’entità numerica di quelle da assoggettare all’acquisizione del preventivo parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale;

(omissis)

- la tipologia delle pratiche da sottoporre alla C.E.C. deve pertanto interessare gli interventi ricadenti nelle aree soggette al regime di tutela di cui alla predetta L.R. n. 20/89 e quindi all’applicazione degli artt. 13 e 13 bis nonché , fuori dall’ambito d’applicazione dei predetti articoli, gli edifici di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire e gli S.U.E. di iniziativa privata quando se ne preveda l’attuazione con D.I.A.;

- è pertanto necessario procedere all’armonizzazione del R.E.C. apportando le modifiche in appresso:

(omissis)

Dato atto che

- le su elencate modifiche ed integrazioni non inficiano la conformità del Regolamento Edilizio a quello “tipo” approvato dalla Regione Piemonte;

- gli Allegati al R.E.C. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 e 8 approvati con la deliberazione consiliare n. 58 del 22.7.2005 non vengono modificati dalla presente variante;

(omissis)

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare , per le causali espresse in narrativa, le sottoelencate modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo:

A) il comma 1 dell’Art. 2:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo urbanistico , architettonico ed edilizio per gli interventi di cui al successivo art. 3"

B) il seguente testo dell’Art. 3:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“1. La Commissione esprime parere preventivo obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente) non vincolante, esclusivamente per i seguenti interventi:

a) edifici di nuova costruzione (escluse le tombe e i monumenti funerari, sottoposti ad apposito regolamento) soggetti a permesso di costruire;

b) interventi soggetti all’applicazione ed alle condizioni di cui agli artt. 13 e 13 bis della Legge Regionale 3 aprile 1989 n. 20 recante “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”;

c) gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata quando si prevede l’attuazione con D.I.A..

2. L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio o i Dirigenti del Settore competente - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) convenzioni;

b) programmi pluriennali di attuazione;

c) regolamenti edilizi e loro modifiche;

d) modalità di applicazione del contributo relativo al permesso di costruzione;

e) progetti di opere pubbliche ancorché non soggetti a permesso di costruzione;

f) progetti e criteri interpretativi generali della normativa in merito alla congruenza estetica e di inserimento ambientale e paesistico per opere e interventi di competenza della Commissione.

g) altri interventi edilizi non di ordinaria competenza della Commissione Edilizia.

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno la C.E. trasmette al Sindaco, tramite il proprio Presidente, al Consiglio comunale e alla Giunta comunale una Relazione sull’attività svolta nell’anno precedente evidenziando i problemi riscontrati ed i criteri adottati per la loro soluzione. Il Sindaco sottopone la relazione alle valutazioni della competente commissione consigliare."

C) il seguente testo dell’ Art. 27 bis

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“1. Fino all’adeguamento previsto dall’Art. 12, comma 5, della LR 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23, 24, 25, 26, 27 continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale.”

D) il seguente punto 2a) del comma 2 dell’Art. 35

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

2a) preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita, esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento, la Commissione Edilizia, ovvero l’Organo competente, può imporre l’edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle NTA del PRG vigente per il caso in questione, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente"

E) i seguenti commi 4 , 5 e 6 dell’Art. 43

(omissis)

vengono sostituiti dai seguenti:

“ 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, fatti salvi i casi di cui al comma seguente, debbono essere realizzati con facciata in masselli di pietra a vista di profondità minima non inferiore a m. 0,10 o in muratura di mattoni lavorati a vista; sono ammessi, in contesti privi di sistemazioni in pietra o mattone, escluse le aree agricole, i Centri Storici e le aree circostanti edifici vincolati 6 e purché con soluzioni adatte all’inserimento ambientale, muri in calcestruzzo con superficie trattata appositamente o muri ”verdi" realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che garantiscano l’attecchimento e la manutenzione spontanea della vegetazione.

5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può richiedere l’uso dello stesso materiale di rifinitura dell’edificio realizzato sulla proprietà o l’uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l’armonico inserimento nell’ambiente naturale.

6. L’Autorità comunale, sentita , la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione."

F) il seguente comma 4 dell’Art. 49:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“4. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, ovvero l’Organo competente, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, previsti dagli allegate normative per il colore, l’arredo urbano, nonché dal regolamento per la pubblicità.”

G) il seguente comma 3 dell’Art. 53:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, per i soli interventi ad essa sottoposti, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture, con particolare riferimento a quanto indicato nelle indicazioni per il Colore allegate al presente RE.”

H) il seguente comma 1 dell’Art. 69:

(omissis)

viene sostituito dal seguente:

“1. E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, esclusivamente per gli interventi di cui all’art. 3 del presente Regolamento, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo”.

2) Di dare atto che il R.E.C. , che si allega alla presente, cosi come variato è conforme al modello “tipo” della Regione Piemonte di cui al provvedimento D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999;

(omissis)

6 ) Di dare atto che il presente provvedimento , ai sensi dell’art. 3, c.3, della L.R. n. 19/1999, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

(omissis)