Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 14 del 5 / 04 / 2007
Codice 10.7
D.D. 21 febbraio 2007, n. 203
Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione duso con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi, di porzioni di complessivi mq. 29.000 di terreni comunali gravati da uso civico, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori. Autorizzazione
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione duso di porzioni di complessivi mq. 29.000 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località Conformo Alto e distinti al NCT Fg. 5 - mapp. 51/p - 53/p, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire lestrazione di gneiss lamellare e gli usi accessori (strade di accesso e discariche), purché nei limiti dellarea autorizzata;
- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare allUfficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con le Società Concessionarie relativamente allistanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare allobbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;
- che i Concessionari non potranno operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;
di dare atto che:
- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese dei concessionari;
- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto periziato ed approvato con la già citata D.C.C. n. 34/2006, dallo stesso Comune di Bagnolo Piemonte (CN), così come specificato in premessa, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;
- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dellAgenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune-Concessionari) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito alleffettuazione di verifiche demaniali;
- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dellarticolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti lautorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico dei Concessionari.
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri