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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 26 febbraio 2007, n. 9

Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici” sottoscritto il 17 gennaio 2007 tra la Regione Piemonte e il C.A.I. - Regione Piemonte (D.G.R. n. 17-5009 del 28/12/2006)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

decreta

di approvare, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000 e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 (Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli accordi di programma), l’Accordo di programma finalizzato alla realizzazione del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”, sottoscritto il 17 gennaio 2007 tra la Regione Piemonte e il C.A.I. - Regione Piemonte e i relativi Allegati n. 1 e n. 2 parti integranti dello stesso (D.G.R. n. 17-5009 del 28/12/2006).

E’ istituito il Collegio di vigilanza ai fini della corretta applicazione dell’Accordo di programma, composto dai rappresentanti degli Enti che lo hanno sottoscritto e presieduto dalla Presidente della Giunta regionale o sua delegata, i cui compiti sono definiti ed esercitati secondo le modalità dell’art. 17 dell’Accordo medesimo.

L’Accordo di programma sottoscritto il 17/1//2007 e i relativi Allegati 1 e 2 costituiscono parti integranti del presente decreto.

Mercedes Bresso

Allegato

Accordo di programma ai sensi dell’art.34 del D.Lgs n.267/2000 finalizzato alla realizzazione del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”.

L’anno 2007, il giorno 17 del mese di gennaio, presso l’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte, Via Avogadro, 30 a Torino

TRA

* la Regione Piemonte, rappresentata dall’Assessore regionale al Turismo Giuliana Manica, in attuazione di quanto previsto con la DGR n. 17-5009 del 28/12/2006, di seguito, per brevità, citata come “Regione”;

* il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte, rappresentato dal Presidente Luigi Geninatti, di seguito, per brevità, indicato come C.A.I. - R.P.;

d’ora in poi “le Parti”.

Premesso

che a seguito dello svolgimento dei “ XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006" e del successo internazionale conseguito, il Piemonte si trova nella favorevole ed eccezionale condizione per presentarsi sulla ribalta internazionale non unicamente come meta ambita degli appassionati degli sport invernali ma come luogo d’eccellenza per coniugare sport, turismo, ambiente, cultura e benessere;

che al fine di amplificare l’effetto di tale evento sull’immagine turistica e sportiva della regione e, soprattutto, di mantenerlo nel tempo, la Regione ha attivato una serie di iniziative per il raggiungimento di tale obiettivo;

che tra tali iniziative, in attuazione dell’art. 21 della Legge n. 166/2002 con il quale sono stati resi disponibili allo scopo oltre 170 milioni di euro, la Regione ha promosso la predisposizione e l’attuazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, finalizzato alla realizzazione di infrastrutture turistiche e sportive sul territorio regionale con l’intento di rafforzare l’offerta in questi settori, equilibrando e compensando, sul resto della regione, la concentrazione degli investimenti e degli interventi che hanno direttamente interessato l’area coinvolta dall’evento olimpico;

che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 della Legge n.166/2002, con deliberazione n. 36-8210 del 13/1/2003 è stato approvato il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 ;

che tale “Documento di indirizzo” prevede la definizione - mediante Accordi di programma promossi dalla Regione e a cui partecipano Province, Enti locali e altri Enti - di Piani di intervento finalizzati alla realizzazione, nei territori non direttamente interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici, di infrastrutture e di impianti turistici e sportivi che concorrano a formare e dare attuazione al citato Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006;

che, ad oggi, sono stati stipulati dieci Accordi di programma (esclusi i procedimenti integrativi dei medesimi) che hanno interessato tutte le Province piemontesi, a cui corrispondono Piani di intervento per un totale di oltre 150 opere di natura turistica e sportiva che hanno beneficiato delle risorse rese disponibili dall’art.21 della L.166/2002 secondo un contributo medio, per ciascun intervento, pari al 70% del costo di ognuno, come stabilito dal “Documento di indirizzo”;

che il “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” prevede la possibilità di promuovere, oltre ai Piani su base provinciale, anche Piani d’intervento finalizzati all’infrastrutturazione turistico sportiva di aree vaste e/o interprovinciali, omogenee sia per caratteri territoriali, sia per obiettivi tematici di sviluppo turistico.;

che anche in relazione a tale obiettivo la Giunta regionale ha stabilito di rendere disponibili risorse regionali “aggiuntive” da destinare allo scopo (D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005);

che nell’aprile 2004 il C.A.I. - Regione Piemonte (all’epoca Delegazione Regionale Piemontese) ha presentato una prima proposta di “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici” in occasione della scadenza del termine di presentazione delle candidature ai sensi del Piano annuale di attuazione - Anno 2004 della L.R. 18/1999;

che successivamente, in data 29/11/2005, il C.A.I. - Regione Piemonte (all’epoca Delegazione Regionale Piemontese), stante il prolungarsi dei tempi decisionali inerenti l’attuazione del Piano 2004 della L.R. 18/99, ha riformulato la proposta chiedendo alla Regione di valutare l’opportunità di inserire il programma di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici nell’ambito del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006, ovvero di ricorrere alla sottoscrizione di un apposito Accordo di programma;

che, in attuazione del summenzionato provvedimento n. 102-1537 del 21/11/2005, sono stati assunti successivamente i provvedimenti dirigenziali n. 927/21 del 30/11/2005 e n. 1041/21 del 23/12/2005 nonché, infine, la D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006, con i quali la Giunta regionale ha destinato le risorse regionali “aggiuntive” per la realizzazione di vari progetti turistico - sportivi “collegati” al Programma regionale Piemonte 2006, da realizzare mediante Accordi di programma, tra i quali è compreso l’Accordo da sottoscriversi con il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte inerente il “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”, il cui investimento complessivo ammesso è pari a euro 1.482.500,00;

che la D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006 ha stabilito che l’esatta entità dei contributi assegnabili mediante gli Accordi di programma collegati al Programma Piemonte 2006 sia definita dagli stessi Accordi coerentemente con quanto indicato dal “Documento di indirizzo” del “Programma regionale Piemonte 2006";

che, per quanto concerne l’Accordo di programma da sottoscriversi con il Club Alpino Italiano - R.P., la D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006 stabilisce che il medesimo sia promosso dalla Regione Piemonte ad integrazione e completamento degli Accordi di programma sottoscritti in attuazione del “Programma regionale Piemonte 2006", secondo le modalità previste dal ”Documento di indirizzo" citato, fatto salvo quanto inerente la definizione e sottoscrizione di un Protocollo d’intesa preliminare nonché tutto quanto non più oggettivamente applicabile (es. scadenze di inizio - fine lavori ecc.);

che, nel caso specifico inerente il CAI, la D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006 ha stabilito la promozione dell’Accordo solo a seguito della verifica, da parte degli uffici regionali competenti, dei contenuti del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici” presentato dal CAI nel 2004 e candidato nel 2005 nell’ambito del “Programma regionale Piemonte 2006", al fine di valutare le possibilità e le modalità di ammissione di ciascuno degli interventi che lo costituiscono e, conseguentemente, l’eventuale necessità di aggiornamento del medesimo, controllando a tal scopo se gli interventi costituenti il ”Piano organico" siano oggetto di altri eventuali richieste di contributi regionali, a valere su leggi di settore, o comunque pubblici (in quest’ultimo caso se eccedenti la quota di finanziamento che sarà in carico al CAI) richiedendo, in caso positivo, una dichiarazione al C.A.I. di rinuncia ai medesimi contributi in assenza della quale non si sarebbe proceduto all’Accordo;

che, sempre la D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006, ha confermato quale responsabile del procedimento di Accordo di programma inerente il CAI - “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici” - il Direttore regionale Turismo Sport Parchi Dott. Gaudenzio De Paoli analogamente a quanto stabilito con D.G.R. n. 72-10238 del 1°/8/2003 per gli Accordi di programma attuativi del Programma Piemonte 2006 finora già sottoscritti;

che, in attuazione della D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006, il 14/11/2006 si è tenuta a Torino, su iniziativa della Regione, la conferenza di avvio della procedura di avvio dell’Accordo di programma da sottoscriversi con il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte inerente il “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”, indetta ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, le Parti interessate hanno espresso unanimemente la volontà di aderire all’Accordo vigente dando l’assenso all’avvio del relativo procedimento come risulta dal verbale sottoscritto in pari data e depositato agli atti degli Uffici regionali competenti;

che il responsabile del procedimento, dott. Gaudenzio De Paoli - Direttore regionale Turismo Sport - ha provveduto a pubblicare sul B.U.R. n. 47 del 23/11/2006 l’avvio del procedimento di Accordo di programma e che, a seguito di tale avviso, non sono state finora presentate osservazioni o altre richieste da parte di soggetti esterni interessati dal procedimento;

che nel corso della prima conferenza è stata avviata da parte del Responsabile del procedimento di Accordo la verifica sulla rinuncia o l’assenza di contributi regionali a favore delle opere oggetto del “Piano” e di altri contributi pubblici sulle medesime eccedenti la quota in carico agli enti attuatori, chiedendo al responsabile legale del C.A.I. di presentare specifica documentazione attestante tali condizioni;

che il Responsabile del procedimento di Accordo di programma ha effettuato, sulla base della documentazione presentata dal C.A.I., le verifiche in merito al livello di avanzamento progettuale delle opere, agli aspetti economico-finanziari, alla documentazione amministrativa e tecnica presentata, ai tempi di attuazione stimati con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- assenza (o rinuncia) a contributi regionali per le medesime opere oggetto dell’Accordo;

- assenza di altri contributi pubblici sulle medesime opere eccedenti la quota in carico agli enti attuatori;

- disponibilità dei beni su cui si intende intervenire e garanzie circa il mantenimento della destinazione d’uso e l’effettivo esercizio ricettivo;

- progetti inerenti le opere comprese nel Piano organico.

che il Responsabile del procedimento è pervenuto alla formazione del testo definitivo dell’Accordo di programma e del Piano degli interventi allegato secondo la presente formulazione che le Parti hanno condiviso, come risulta dall’esito favorevole della conferenza finale tenutasi allo scopo a Torino il 12/12/2006, il cui verbale sottoscritto in pari data è depositato agli atti degli Uffici regionali competenti;

Tutto ciò premesso e considerato,

visto l’art.34 del D.Lgs. 267/2000;

richiamati i seguenti provvedimenti regionali:

* deliberazione della Giunta regionale n. 27-23223 del 24/11/1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”;

* D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006 “Ratifica dello schema preliminare degli interventi collegati al Programma regionale delle infrastrutture turistiche sportive Piemonte 2006...e individuazione degli Accordi di programma attuativi”

SI CONVIENE e SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo

L’Accordo di programma ha per oggetto la realizzazione del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”, inerenti interventi “collegati” al Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 (Art.21, L.166/2002), come previsto e secondo le modalità della D.G.R. n. 28-2261 del 27/02/2006.

Il “Piano organico” costituisce l’Allegato 1, parte integrante del presente Accordo di programma.

Art. 3 - Soggetti sottoscrittori e altri soggetti coinvolti

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo stesso;

- il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte.

Oltre agli Enti sottoscrittori di cui sopra sono interessate al presente Accordo, quali soggetti incaricati della realizzazione e della gestione degli interventi, le seguenti sette Sezioni locali del C.A.I.:

1) CAI Busto Arsizio (*)

2) CAI Fossano

3) CAI Mondovì

4) CAI Saluzzo

5) CAI UGET Ciriè

6) CAI ULE Genova (*)

7) CAI Valgermanasca

il cui rapporto di partecipazione alle finalità dell’Accordo è regolato da specifica Convenzione tra le medesime Delegazioni e il Club Alpino Italiano - Regione Piemonte, che costituisce l’Allegato 2, parte integrante del presente Accordo di programma.

(*) Gli interventi in capo a queste Delegazioni sono realizzati sul territorio piemontese.

Art. 4 - Soggetto responsabile e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma è la Regione Piemonte; Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Gaudenzio De Paoli, nominato con D.G.R. n. 72-10238 del 1°/8/2003; la struttura regionale incaricata delle attività amministrative e di coordinamento operativo connesse con l’Accordo di programma in questione è la Direzione regionale Turismo Sport Parchi.

Art. 5 - Piano Organico di Riqualificazione

Il “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici”, oggetto dell’Accordo di programma, allegato e parte integrante di quest’ultimo (Allegato n.1), prevede interventi di ristrutturazione e di adeguamento normativo dei rifugi alpini ed escursionistici di proprietà del CAI e/o delle Sezioni di cui al precedente art. 3, necessari al mantenimento in efficienza delle strutture e all’innalzamento della qualità dell’offerta da parte di queste ultime, a sostegno della capacità di accoglienza turistica della montagna piemontese.

Il livello di elaborazione progettuale degli interventi compresi nel “Piano Organico” (Allegato 1) è quello definitivo/esecutivo. Si dà atto che la realizzazione degli interventi compresi nel “Piano Organico” elencati ai numeri 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 di cui all’Allegato 1 risulta, al momento della sottoscrizione del presente Accordo, già avviata. A tal proposito si stabilisce che, ai fini dei contributi regionali sanciti dal presente Accordo, saranno riconosciute le spese sostenute per la realizzazione degli interventi del “Piano organico”, purché opportunamente documentate secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 8, dal 23 aprile 2004.

Il “Piano organico” interessa l’intero territorio regionale e prevede la realizzazione di n.10 interventi di ristrutturazione e di adeguamento normativo, per un totale di investimento pari a euro 1.482.500,00 di cui euro 1.037.750,00 a carico della Regione Piemonte come dettagliato nell’Allegato 1.

I costi indicati per ciascun intervento compreso nel “Piano” sono quelli indicati nel “Piano organico” presentato a suo tempo dal C.A.I. - Regione Piemonte (aprile 2004, all’epoca Delegazione Regionale Piemontese) ovvero quelli “ammessi a contributo”, sui quali è stato calcolato il co-finanziamento regionale pari al 70% - coerentemente con quanto previsto dal “Documento di indirizzo programmatico e procedurale” per la definizione e l’approvazione del Programma regionale delle infrastrutture turistiche e sportive Piemonte 2006 - e non corrispondono necessariamente a quelli desumibili dai quadri economici dei progetti depositati agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo dato che, in diversi casi, sono stati (nonché potranno essere apportati) aggiornamenti progettuali che determinano variazioni del costo complessivo. In ogni caso il co-finanziamento regionale massimo riconoscibile è quello indicato in valore assoluto nell’Allegato 1, fatte salve eventuali diminuzioni del costo “ammesso a contributo” in esso riportato che comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del co-finanziamento regionale accordato.

Art. 6 - Piano finanziario

Per la realizzazione dei progetti compresi nel “Piano Organico” l’investimento complessivamente stimato ammonta a euro 1.482.500,00.

La ripartizione degli oneri complessivamente a carico degli Enti sottoscrittori è la seguente:

Regione Piemonte euro 1.037.750,00 (70%)

Delegazione Regionale euro 444.750,00 (30%)

Totale euro 1.482.500,00 (100%)

Il C.A.I - Regione Piemonte garantisce la quota di cofinanziamento in nome e per conto delle Sezioni di cui al precedente art. 3, che risultano soggetti attuatori degli interventi compresi nel “Piano Organico”.

Il C.A.I. - R.P. utilizza il contributo complessivamente reso disponibile allo scopo dalla Regione mediante il presente Accordo di programma - e trasferito secondo le modalità di cui al successivo art. 8 - provvedendo, a sua volta, alla ripartizione del medesimo a favore delle Sezioni locali, in qualità di soggetti attuatori degli interventi compresi nel “Piano”, sulla base degli importi spettanti ad ognuna nonché secondo modalità stabilite dall’Art. 3 della Convenzione - Allegato 2, parte integrante del presente Accordo.

Il “Piano organico” - Allegato 1 contiene, per ciascun intervento in esso compreso, il dettaglio della ripartizione delle quote di co-finanziamento a carico dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo, secondo le modalità di compartecipazione sopra definite.

Per quanto concerne la quota di co-finanziamento della Regione Piemonte complessivamente prevista a favore del “Piano organico” la stessa è garantita dalle somme rese disponibili dalla D.G.R. n. 102-1537 del 21/11/2005, dai provvedimenti dirigenziali di impegno contabile n. 927/21 del 30/11/2005 e n. 1041/21 del 23/12/2005 nonché, infine, dalla D.G.R. n.28-2261 del 27/2/2006.

In particolare l’importo di contributo regionale pari a euro1.037.750,00 è compreso nello stanziamento iscritto in qualità di residuo sul Cap. 26725/06 del Bilancio 2006.

Le quote con cui il C.A.I - Regione Piemonte e, attraverso questo, le diverse Delegazioni CAI concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel “Piano organico”, secondo il dettaglio indicato nel “Piano” - Allegato 1, risultano disponibili sulla base dei rispettivi impegni assunti dai rappresentanti legali delle Delegazioni mediante la sottoscrizione della Convenzione - Allegato 2, parte integrante del presente Accordo.

Art. 7 - Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verifichino variazioni in aumento del costo dei singoli progetti indicati nel “Piano organico” - Allegato 1, la quota di contributo regionale resterà comunque invariata e i maggiori oneri dovranno essere sostenuti dalle Delegazioni C.A.I., soggetti attuatori degli interventi in relazione ai quali si sia verificata la variazione in aumento, come stabilito dall’Art. 5 della Convenzione - Allegato 2.

Riduzioni del costo “ammesso a contributo” comportano, viceversa, la riduzione proporzionale del contributo regionale accordato, secondo la percentuale di contributo originariamente applicata.

Nei casi in cui, a qualunque titolo (in particolare a seguito della rideterminazione dei quadri economici in applicazione dei ribassi d’asta una volta aggiudicati i lavori, di risparmi conseguiti nel corso dei lavori e sulle somme a disposizione di cui ai relativi quadri economici, ecc.), si realizzino economie rispetto a quanto preventivato per ciascun intervento nel “Piano organico”, la quota di contributo regionale sarà proporzionalmente ridotta.

L’uso delle economie realizzate sulla quota di co-finanziamento regionale assegnata a ciascun intervento per la realizzazione di varianti in corso d’opera, opere aggiuntive e/o di miglioria o per altre evenienze di carattere imprevedibile ed eccezionale, sarà valutato e dovrà essere autorizzato preventivamente dal Collegio di vigilanza - a seguito di richiesta del C.A.I. - R.P. - secondo le modalità specificate al successivo Art. 17.

Art. 8 - Trasferimento delle risorse

La Regione Piemonte si impegna a trasferire la propria quota di contributo al C.A.I - Regione Piemonte, su richiesta scritta e documentata di quest’ultimo, secondo le seguenti modalità:

LAVORI , OPERE, FORNITURE

1° Acconto: 10% del contributo assegnato a seguito della stipula dell’Accordo di programma e della sua approvazione con Decreto della Presidente della Giunta regionale;

2° Acconto: 50% del contributo a seguito del documentato avvio dei lavori relativi almeno al 30% dell’importo lavori complessivo (nei casi dovuti, la percentuale di acconto è calcolata sul contributo regionale rideterminato in applicazione di eventuali ribassi);

3° Acconto: 35% del contributo rideterminato a seguito della realizzazione del 50% dell’importo dei lavori complessivamente previsti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori.

Saldo: 5% del contributo rideterminato o minor somma necessaria a presentazione dei Certificati di Collaudo dei lavori e dei quadri riepilogativi delle spese.

In relazione alle modalità di documentazione richieste ai fini della liquidazione degli acconti di contributo, la Direzione regionale competente provvederà a fornire al C.A.I. - Regione Piemonte le specificazioni necessarie ai fini dell’erogazione.

E’ stabilito comunque sin d’ora che la documentazione richiesta dalla Regione ai fini della liquidazione degli acconti di contributo potrà essere sostituita da apposita dichiarazione in merito rilasciata dal Responsabile Tecnico, allo scopo nominato dal C.A.I. - Regione Piemonte per il coordinamento amministrativo del “Piano organico di riqualificazione dei rifugi alpini ed escursionistici” e degli interventi in esso compresi.

In tal caso il C.A.I. - Regione Piemonte dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico alla Direzione regionale Turismo Sport Parchi entro 30 gg. dall’approvazione mediante D.P.G.R. del presente Accordo.

Il C.A.I. - Regione Piemonte si impegna, inoltre, a dotarsi di una Struttura di Consulenza Tecnico-Amministrativa che si occuperà a supporto dello stesso CAI - Regione Piemonte e in raccordo con il Responsabile Tecnico di cui al comma precedente, in relazione a ciascun intervento inserito nel “Piano organico”, della raccolta, della verifica e della conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile, nonché di ogni altra informazione richiesta inerente il monitoraggio dell’intervento stesso, secondo le modalità ed i tempi che verranno comunicati dalla Direzione regionale competente.

Art. 9 - Iter progettuale e attuativo dei progetti

Le attività amministrative e tecniche per la predisposizione e l’approvazione dei progetti compresi nel “Piano organico”, per l’ottenimento delle autorizzazioni, per l’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei lavori, per l’attuazione dei progetti e per la loro gestione è in capo al C.A.I. - Regione Piemonte e alle diverse Sezioni, come disciplinato dall’Art. 3 della Convenzione - Allegato 2.

Art. 10 - Gestione degli interventi

La gestione dei servizi erogati dalle opere realizzate in attuazione del Piano Organico di Riqualificazione allegato dovrà essere assicurata nel rispetto della normativa vigente.

Il C.A.I. - Regione Piemonte nonché le Sezioni di cui al precedente art. 3 - come previsto dall’Art. 3 della Convenzione - Allegato 2 - si impegnano a mantenere su ciascuno degli interventi realizzati la destinazione d’uso per un periodo minimo di dieci anni successivi alla conclusione dei lavori di ognuno di questi; per lo stesso periodo si impegnano altresì ad assicurare l’erogazione del servizio di ricettività e di accoglienza che compete ai rifugi alpini ed escursionistici in modo continuativo (ovvero per ciascuno dei dieci anni per i quali permane la destinazione d’uso, ferme restando le consuete chiusure stagionali), salvo casi eccezionali e documentati di forza maggiore.

Compatibilmente con l’ubicazione e le caratteristiche di legge dei rifugi, il C.A.I. - Regione Piemonte e le Sezioni - come previsto dall’Art.3 della Convenzione - Allegato 2, si impegnano inoltre ad effettuare sia in sede di progettazione, sia di ipotesi gestionale, scelte che consentano la massima fruibilità delle opere da parte dei soggetti diversamente abili.

Art. 11 - Durata dell’Accordo e tempi di attuazione

La durata del presente Accordo di Programma è pari alla completa realizzazione degli interventi compresi nel “Piano organico” Allegato 1, stabilita entro il 31/12/2008; i lavori inerenti tali opere dovranno iniziare non oltre il 31/7/2007.

Dilazioni preventivate o eventuali proroghe dei termini sopra indicati potranno essere concesse in relazione alla complessità / entità delle opere e a particolari condizioni ambientali / climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta del C.A.I. - R. P. da sottoporre all’approvazione del Collegio di vigilanza, di cui al successivo Art.17.

Art. 12 - Modifiche dell’Accordo

Il presente Accordo può essere modificato con il consenso unanime delle Parti che lo hanno stipulato e con le stesse procedure seguite per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Le procedure di cui al precedente paragrafo riguardano le modifiche sostanziali all’Accordo di programma; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata di uno o entrambi i sottoscrittori, al Collegio di vigilanza di cui al successivo Art. 17 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell’Accordo pronunciandosi in merito all’accoglibilità e all’attivazione delle relative procedure.

Il Responsabile del procedimento di Accordo, si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all’Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali ne propone l’accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al primo paragrafo del presente articolo.

In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 20 giorni successivi dalla data di ricezione della succitata comunicazione, la decisione del Responsabile del procedimento di Accordo si intende confermata ed efficace.

Diversamente, nel caso in cui il Responsabile del procedimento ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l’obbligo di convocazione, da parte della Regione, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e all’eventuale avvio delle relative procedure di cui al primo paragrafo.

Non costituiscono modifiche all’Accordo le dilazioni e le proroghe di cui all’art.11, le varianti in corso d’opera di cui al successivo Art. 14 se proposte con le modalità in esso previste.

Le modifiche del “Piano” rappresentate da variazioni dei costi delle opere (nei limiti di quanto previsto dall’Art. 8.) non costituiscono modifica dell’Accordo.

Non costituiscono altresì modifiche dell’Accordo gli eventuali Accordi di programma ed altre convenzioni o disciplinari stipulati al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo purché non ne limitino l’operatività.

L’eventuale richiesta di sostituzione delle opere previste dal Piano degli interventi con altre iniziative, di costo pari o inferiore, che soddisfino le finalità di cui al presente Accordo di programma, sarà valutata nell’ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità definite ai paragrafi 2-5 del presente Articolo.

Art. 13 - Variazioni del Piano degli interventi - Decadenza di interventi

Il “Piano organico” oggetto del presente Accordo non può essere modificato nella sua composizione di interventi, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.

Proposte di varianti progettuali agli interventi compresi nel Piano, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie o nell’ambito dello stesso Piano, dovranno essere sottoposte alla valutazione della Regione Piemonte, che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Art.12.

Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell’iter attuativo dei progetti compresi nel “Piano”, l’impossibilità totale a realizzare l’opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione anche su proposta del C.A.I. - R.P. potrà proporre lo stralcio dell’iniziativa dal “Piano”, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all’Articolo 12.

Lo stralcio dell’intervento dal Piano comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l’avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.

L’eventuale richiesta di sostituzione degli interventi stralciati da parte del C.A.I. - R.P., per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità definite dal “Piano organico” nonché i criteri di inserimento nell’Accordo di programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell’ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al precedente Art. 12.

Art. 14 - Varianti progettuali

Eventuali varianti in corso d’opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal C.A.I. - Regione Piemonte al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà.

In assenza di comunicazioni da parte del Responsabile del procedimento entro 30 gg dalla richiesta le varianti si intendono ammissibili viceversa dovranno essere sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza.

Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico dei singoli soggetti attuatori.

Art. 15 - Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non determina in relazione agli interventi compresi nell’annesso “Piano organico”, nei casi in cui fosse necessaria, variante agli strumenti urbanistici dei Comuni in cui gli stessi sono previsti.

Art. 16 - Vincolatività dell’Accordo e Impegni tra le Parti

Le Parti si obbligano a rispettare l’Accordo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino il medesimo o che contrastino con esse.

Le Parti si obbligano altresì a compiere tutti gli atti applicativi e attuativi necessari alla sua esecuzione.

Le Sezioni C.A.I., come sancito dalla Convenzione - Allegato 2 si impegnano, per quanto concerne la progettazione, l’affidamento dei lavori e la realizzazione degli interventi compresi nel Piano Organico allegato al pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 17 - Organi di vigilanza

La vigilanza sull’esecuzione dell’Accordo di programma e gli eventuali atti sostitutivi sono svolti dal Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di vigilanza è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte o dall’Assessore delegato ed è composto dai legali rappresentanti degli Enti che hanno sottoscritto l’Accordo o loro delegati.

Il Collegio vigila sulla corretta applicazione dell’Accordo di programma; in particolare i suoi compiti sono quelli a tal fine indicati nella D.G.R. n.27-23223 del 24/11/1997.

Il Collegio di vigilanza è chiamato ad esprimersi, inoltre, nei casi e secondo le modalità specificate dal presente Accordo, in particolare in merito a quanto richiamato ai precedenti Artt. 12 e13.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo in relazione agli obblighi assunti dai soggetti firmatari. Nei casi in cui lo ritenga necessario potrà applicare eventuali sanzioni o penalità.

Il Collegio di vigilanza può, in alternativa alla convocazione, esprimersi su richieste specifiche degli Enti sottoscrittori anche mediante procedura scritta.

Art. 18 - Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione e saranno devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale sarà formato da tre membri, uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dal C.A.I. - Regione Piemonte ed uno scelto dalle Parti di comune accordo; gli Arbitri giudicheranno la questione, secondo equità, entro 30 giorni dall’avvio dell’esame.

Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio arbitro entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento dell’invito della parte più diligente, quest’ultima rivolgerà istanza in merito al Presidente del Tribunale di Torino, il quale provvederà alla relativa designazione.

Si rinvia, per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, al titolo VIII del Codice di Procedura Civile.

Art. 19 - Approvazione ed efficacia

Il presente Accordo è approvato a norma dell’art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali - ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 mediante Decreto della Presidente della Giunta regionale.

Il Decreto di approvazione e l’allegato Accordo di programma saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 20 - Norma finale

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto valgono le vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - Registrazione

Il presente Accordo di programma verrà registrato solo in caso d’uso, con costi a carico del soggetto richiedente.

Art. 22 - Allegati

Gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Quanto citato e non allegato è depositato agli atti del Responsabile del procedimento di Accordo.

Elenco Allegati

Allegato 1: “Piano Organico di Riqualificazione dei Rifugi Alpini ed Escursionistici”;

Allegato 2: “Convenzione per l’attuazione del Piano Organico di Riqualificazione dei Rifugi Alpini ed Escursionistici”

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, lì 17 gennaio 2007

Per la Regione Piemonte
L’Assessore al Turismo Sport
(delega della Presidente della G.R.)
Giuliana Manica

Per il Club Alpino Italiano-regione Piemonte
Il Presidente
Luigi Geninatti

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