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Bollettino Ufficiale n. 10 del 8 / 03 / 2007

Codice 19.20
D.D. 21 novembre 2006, n. 222

D.P.R. 616/77, art.82, comma 1 e 2 - Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42) Parte III - Beni paesaggistici - Riforma dell’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 38 del 29/03/2006 per modifica condizioni imposte con la stessa determinazione. Comune di Antrona Schieranco - Istanza: Tognaletta Michela

Vista l’autorizzazione rilasciata dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 38 del 29.03.2006 e relativa relazione istruttoria del 24.03.2006 avente per oggetto il rilascio di autorizzazione per opere di costruzione di fabbricato esistente da compiersi nel territorio comunale di Antrona Schieranco (VB);

considerato che nella relazione istruttoria sopra richiamata e avente come riferimento il n. 19/2/2005/2681 del 24/03/2006 sono state inserite delle condizioni sotto la cui osservanza il parere è stato espresso;

considerato che in data 18/09/2006 con nota a firma della richiedente Sig.ra Tognaletta Michela è pervenuta istanza motivata volta ad ottenere l’eliminazione dalla relazione sopra richiamata della condizione “il manto di copertura sia realizzato con piode tradizionali eventualmente recuperate dallo smantellamento”;

ritenuto di poter considerare favorevolmente le modifiche alle condizioni imposte con determinazione n. 38 del 29/03/2006, così come specificato nella relazione istruttoria allegata alla presente determinazione,

considerato che le motivazioni apportate nella nota del 18/9/2006 prot. n. 30329/19/19.20 permettono di modificare parzialmente la condizione sopra descritta;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 165/01 e s.m.i.;

- visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97;

- in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta Regionale con atto deliberativo regionale n. 2/22503 del 22/09/97;

determina

di riformare l’autorizzazione rilasciata con Determinazione del Settore Gestione Beni Ambientali n. 38 del 29/03/2006, punto n. 10 Elenco B, sostituendo dal testo della relazione istruttoria n. 19/2/2005/2681, facente parte integrante della stessa Determinazione, la condizione “il manto di copertura sia realizzato con piode tradizionali eventualmente recuperate dallo smantellamento”, con la condizione: “il manto di copertura sia realizzato con piode a spacco sbarbate, di diversa larghezza, e con spessore non inferiore a 4 centimetri” per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso la presente determinazione è ammessa la proposizione di Ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06/12/71 n. 1034; ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/71 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Osvaldo Ferrero