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Bollettino Ufficiale n. 09 del 1 / 03 / 2007
Codice 12.4
D.D. 17 gennaio 2007, n. 13
D.P.R. 290/2001 - artt. 25,26 e 27 - Corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dellautorizzazione allacquisto dei prodotti fitosanitari (patentino) - Disposizioni per lattivita anno 2007
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare le disposizioni per lanno 2007, riportate nellallegato A che fa parte integrante della presente determinazione, che normano la programmazione e la gestione dei corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo dellautorizzazione allacquisto dei prodotti fitosanitari (patentino).
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. R. ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Caterina Ronco
Allegato A
1. RIFERIMENTI NORMATIVI E PREMESSA
- D.P.R. 23 aprile 2001 n. 290, artt. 25, 26 e 27
- D. Lgs. 194/95
- Circolare Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988
- Circolare Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993.
- Legge 845/78
- L.R. 63/95
- L.R. n.17/99
In particolare il D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 agli artt. 25, 26 e 27 stabilisce le modalità per il rilascio dellautorizzazione allacquisto (patentino) dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici, tossici e nocivi e dei corsi di aggiornamento;
Considerato che, per lacquisto e luso dei prodotti fitosanitari classificati molto tossici tossici e nocivi, è fatto obbligo per lacquirente di essere in possesso della relativa autorizzazione (patentino) che viene rilasciata o rinnovata previa frequenza di un corso con relativo esame finale, le presenti disposizioni disciplinano la programmazione e gestione dei corsi per il rilascio o il rinnovo dei patentini per lanno 2007.
2. DISPOSIZIONI GENERALI
2.1 Competenze
Ai sensi della L.R. n. 17/99 art.2 comma 1 lettere d) e n) la funzione relativa al rilascio o rinnovo dei patentini è conferita alle Province.
Ai sensi della stessa L.R. n. 17/99 art. 6 comma 1 lettere a) e b) resta riservata alla Regione la funzione di indirizzo, coordinamento e di emanazione di norme, disposizioni e direttive in materia.
2.2 Enti gestori ed affidamento dei corsi.
Possono presentare domanda per laffidamento, lorganizzazione e la gestione dei corsi per il rilascio o rinnovo del patentino, tutti gli Enti previsti dalla legge 28 dicembre 1978, n. 845 e dalla L.R. 63/95 aventi i requisiti indicati, ai quali siano stati assegnati e che abbiano portato a termine con buoni risultati i corsi agricoli loro affidati (Enti gestori).
Ogni Provincia competente per territorio, per affidare lorganizzazione e la gestione dei corsi agli Enti gestori, deve stipulare con essi apposita convenzione, secondo quanto previsto dalle norme citate.
2.3 Tipologia e durata dei corsi
Coloro che non sono in possesso del patentino, sono tenuti alla frequenza di un corso di 20 ore complessive, di cui 6 lezioni da 3 ore ciascuna e due ore dedicate allo svolgimento dellesame finale.
Coloro che sono già in possesso del patentino e devono rinnovarlo sono tenuti alla frequenza di un corso di aggiornamento di 5 ore complessive, di cui 1 lezione da 3 ore e due ore dedicate allo svolgimento dellesame finale; naturalmente possono facoltativamente frequentare anche i corsi di 20 ore.
Coloro che devono rinnovare il patentino possono frequentare il corso fino ad un anno di anticipo rispetto alla scadenza dello stesso.
Coloro che possiedono il patentino scaduto da più di 5 anni dalla data di emissione, devono obbligatoriamente frequentare il corso di 20 ore.
La validità del patentino è di 5 anni, così come previsto dallart. 26 del D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001. Tale durata è, comunque, automaticamente prorogata sino al conseguimento dellidoneità ottenuta in seguito allo svolgimento del primo corso utile svolto in ambito provinciale; la proroga della durata ha termine immediato, qualora il candidato risultasse non idoneo allesame finale.
2.4 Programma dei corsi e delle docenze.
Il programma dei corsi è quello studiato dallapposita Commissione del Ministero e riportato integralmente nellallegato alla Circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 29.12.1988.
Può essere utilizzato come testo base la Guida alluso corretto dei prodotti fitosanitari edita dallAssessorato Regionale Agricoltura con allegato lelenco delle domande desame per il conseguimento dellidoneità allacquisto ed uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura, aggiornate secondo la nuova normativa.
Nellinsegnamento devono essere utilizzate persone munite di titolo di studio attinente alle materie del programma, da reclutare anche fra i tecnici dellAssessorato Agricoltura della Regione o delle Province, delle Aziende Sanitarie Locali, dei Centri di Assistenza Tecnica e Contabile, delle Associazioni per lassistenza alla gestione, delle Associazioni dei Produttori, oltre ai Docenti Universitari o degli Istituti Tecnici Agrari o assimilati.
I docenti devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea in scienze agrarie o forestali o chimica e diplomi universitari corrispondenti;
- laurea in medicina o biologia o farmacia e diplomi universitari corrispondenti;
- diploma di perito agrario o agrotecnico o enotecnico.
Si ritiene opportuno lo svolgimento di una lezione da parte di un medico delle A.S.L. nei corsi di 20 ore.
2.5 Esami finali.
Al termine del corso, tutti gli allievi che avranno frequentato almeno 15 ore effettive di lezione (per i corsi di 20 ore complessive) o che avranno frequentato la lezione di 3 ore (per i corsi di 5 ore complessive) saranno ammessi a sostenere le prove finali del corso alla presenza di una apposita commissione composta da:
- un funzionario tecnico della Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competente per territorio, che svolgerà le funzioni di Presidente;
- un funzionario della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.) competente per territorio;
- un funzionario della Azienda Sanitaria Locale - Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) - competente per territorio;
- un rappresentante dellEnte Gestore.
La nomina della commissione è effettuata da ogni Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competenti per territorio.
Sarà compito di ogni Provincia richiedere allA.S.L. e allEnte gestore di designare i rappresentanti quali membri della commissione desame; gli Enti gestori dovranno accordarsi con i Settori dellAgricoltura di ogni Provincia per le date e gli orari di ogni singolo esame.
La Commissione sarà considerata regolarmente costituita e validamente operante con la presenza di almeno tre componenti la medesima. Il Presidente deve essere sempre presente.
Allatto delle prove di esame, i candidati dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento con fotografia e la ricevuta del versamento di eurouro 5,16, previsto per la iscrizione al corso, da effettuare sul conto corrente intestato alla Tesoreria di ogni Provincia competente per territorio con la causale del versamento: quota di partecipazione al corso per il rilascio o rinnovo del patentino per lacquisto e limpiego dei prodotti fitosanitari.
Il versamento di eurouro 5,16, che ogni allievo deve effettuare alla Provincia competente quale quota di partecipazione al corso, può essere fatto dallEnte gestore in un unica soluzione; in questo caso, lEnte gestore, al momento dellesame, esibirà al Presidente della Commissione la distinta dei candidati per i quali è stato effettuato il versamento cumulativo accompagnata dalla relativa ricevuta.
Lesame finale consisterà nella compilazione di un questionario di 20 domande scelte tra quelle inserite nella Circolare del Ministero della Sanità n. 14 del 30.4.1993 e aggiornate dallAssessorato Regionale Agricoltura con note n. 9936 e 9937 del 17.10.2001.
La risposta esatta ad ogni quiz comporterà un valore da 3 ad 8 punti, in relazione allimportanza della domanda, per un totale di 100 punti.
Il candidato avrà superato la prova e sarà giudicato idoneo al rilascio del patentino se avrà totalizzato almeno 60 punti.
Ai candidati che hanno superato lesame con esito positivo la Commissione esaminatrice rilascerà una dichiarazione che certifica il diritto dei medesimi ad inoltrare domanda alla Provincia competente - Settore/Servizio dellAgricoltura per il rilascio o rinnovo del patentino.
Il candidato che ha superato lesame deve inoltrare domanda per il rilascio del patentino entro sei mesi dalla data dellesame.
Il candidato che non ha superato lesame per tre volte, deve rifrequentare il corso.
Lutente che ha il patentino in corso di validità e che ha frequentato con esito positivo il corso, dovrà richiedere il rilascio del patentino rinnovato entro la scadenza di quello vecchio e comunque non oltre sei mesi dalla data di scadenza dello stesso.
Scaduto tale periodo, il candidato deve risostenere lesame finale.
2.6 Partecipanti ai corsi.
Le iscrizioni, la frequenza ai corsi e la partecipazione agli esami per il conseguimento del patentino sono aperte a tutti gli allievi, agricoltori e non, che abbiano compiuto il 18^ anno di età, mentre non esiste limite massimo di età.
Sono ammesse le iscrizioni e le frequenze ai corsi di allievi minorenni che al momento delliscrizione abbiano compiuto 17 anni e sei mesi, i quali potranno sostenere lesame solo al compimento del 18^ anno.
Dalla frequenza dei corsi e dal relativo esame finale sono esentati i laureati in Scienze Agrarie, i periti agrari e gli agrotecnici (D.P.R. 290/2001 art. 26 comma 6), che potranno ottenere il patentino dalle Province previa presentazione del relativo titolo di studio.
Inoltre lesenzione viene estesa anche ai laureati delle classi 20, 74S e 77S.
Per i corsi di 20 ore, il numero minimo degli allievi iscritti è di 10 fino ad un massimo di 40, mentre per i corsi di 5 ore il numero minimo è di 10 fino ad un massimo di 50 allievi.
In casi particolari il limite massimo degli allievi potrà essere superato di poche unità per far fronte a esigenze specifiche motivate e riconosciute dallUfficio competente allapprovazione del programma operativo.
Per i corsi di 20 ore, possono essere iscritti nuovi allievi fino al massimo previsto, entro la seconda lezione.
Nel caso in cui alle lezioni siano presenti un numero di allievi inferiore a quello minimo prima indicato, lEnte gestore può:
- rinviare lapertura al momento in cui esiste il numero minimo previsto, comunicando alla Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competente il nuovo calendario delle lezioni,
oppure
- aprire il corso con gli allievi presenti.
Possono essere concentrati nel comune capofila gli agricoltori di più comuni limitrofi.
Per i partecipanti ai corsi residenti nella Regione Piemonte, la Provincia competente a rilasciare i tesserini è quella in cui il candidato ha sostenuto lesame finale.
Per contro, per i partecipanti ai corsi residenti fuori regione, le Province possono rilasciare o rinnovare il tesserino, qualora vengano soddisfatte entrambe le seguenti due condizioni:
1) che lallievo dimostri di lavorare o possedere unazienda sul territorio piemontese;
2) che lallievo abbia frequentato il corso presso la Regione Piemonte.
2.7 Sede dei corsi.
I locali destinati ai corsi e le suppellettili ivi presenti devono avere le caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di comfort per ricevere il numero di allievi iscritti.
E possibile richiedere alle competenti autorità scolastiche, come previsto dalla legge 845/78, la disponibilità di uso di strutture delle scuole presenti sul territorio.
3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Le procedure relative alla presentazione delle domande, allistruttoria, al finanziamento sono quelle di seguito specificate.
3.1 Risorse finanziarie e riparto fondi alle Province.
Al finanziamento dei corsi si farà fronte nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate nel bilancio regionale di previsione per lanno 2007, ai sensi del D.P.R. n. 290 del 23.4.2001 e della L.R. 63/95.
Con DGR n. 44-4120 del 23.10.2006, ai sensi della L.R. 17/99, è stata definita una disponibilità finanziaria per il 2007 pari a euro 200.000,00.
Questa verrà trasferita alle Province, con successiva Determinazione, nel seguente modo:
1) 80% della disponibilità, pari a euro 160.000,00,ripartita sulla base dei seguenti parametri:
- 10% suddiviso in parti uguali.
- 90% in base al numero dei patentini rilasciati nella singola provincia nel periodo 2001 - 2005.
2) 20% della disponibilità, pari a euro 40.000,00, ripartita sulla base dei programmi operativi approvati e su richiesta di ciascuna Provincia.
Ogni Provincia provvederà successivamente, con proprio provvedimento, a impegnare a favore degli Enti gestori i fondi loro trasferiti.
3.2 Nuovo applicativo informatico.
Nellambito del Progetto di e-government AtoB Piemonte Servizi on-line per il mondo rurale, è in funzione il nuovo sistema informatico Ruparpiemonte (per le Amministrazioni Provinciali) e Sistemapiemonte (per gli Enti gestori) per la gestione dellapplicativo informatico Patentini fitosanitari.
3.3 Modulistica.
Tutta la modulistica necessaria per lespletamento della procedura in questione, è stata inserita nellapplicativo informatico.
Alle Amministrazioni Provinciali è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
- Mod. PAT/1 - Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo dei corsi.
- Mod. PAT/4 - Consuntivo corsi per anno e per Ente gestore.
- Mod. PAT/5 - Verbale di ispezione corsi.
- Convocazione rappresentanti commissione desame dellASL.
- Verbale di esame finale.
- Elenco iscritti per ogni singolo corso.
- Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Richieste di autorizzazione pervenute nellanno per singola Provincia.
- Numero di patentini rilasciati per provincia, anno e titolo di studio.
- Elenco dei patentini rilasciati nellanno per singola Provincia.
- Numero di partecipanti ai corsi per Ente gestore nellanno.
- Numero di corsi effettuati per Comune e per Ente gestore.
- Patentini in scadenza.
- Emissione Patentino.
AllEnte Gestore è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
- Mod. PAT/1 - Richiesta di finanziamento con allegato il Programma operativo dei corsi.
- Mod. PAT/2 - Comunicazione inizio corsi ed esame finale.
- Mod. PAT/3 - Richiesta finanziamento con allegato Programma operativo a consuntivo.
- Registro di presenza allievi e docenti.
- Verbale di esame finale.
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Lettera di invito al singolo candidato.
- Patentini in scadenza per ogni Ente gestore.
- Dichiarazione superamento esame finale.
Al singolo soggetto è riservata la gestione e la stampa dei seguenti modelli:
- Richiesta rilascio autorizzazione diplomati/laureati.
- Attestazione del candidato di richiesta di iscrizione ad un corso.
3.4 Presentazione domanda di finanziamento e di approvazione programma operativo dei corsi.
Gli Enti interessati alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi per il rilascio od il rinnovo dei patentini per lacquisto e limpiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura dovranno presentare domanda di finanziamento alla Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competente per territorio, tramite il Servizio on line predisposto dal CSI Piemonte e disponibile sul portale Sistemapiemonte e far pervenire la domanda in formato cartaceo, allegando il programma operativo dei corsi (Mod. PAT/1), entro il 31.1.2007.
Ogni Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competente per territorio provvederà:
- ad approvare il Programma operativo dei corsi e stipulare la convenzione con gli Enti gestori;
- ad autorizzare gli Enti ad iniziare i corsi;
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura - Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo, copia del Programma operativo approvato ad ogni Ente gestore.
3.5 Comunicazione inizio corsi
Dopo lapprovazione del programma operativo, gli Enti gestori presenteranno alla Provincia - Settore/Servizio dellAgricoltura competente per territorio la comunicazione di inizio corsi (Mod. PAT/2) con allegato il calendario delle lezioni, che contiene nominativo e titolo di studio dei docenti, almeno 10 giorni prima dellinizio del corso, anche via fax o e-mail.
3.6 Finanziamento dei corsi
Il finanziamento riguarda contributi per la programmazione, organizzazione e gestione di ogni singolo corso regolarmente concluso a favore degli Enti gestori con limporto forfetario fino a EURO 1.500 per i corsi di 20 ore e fino a EURO 450 per i corsi di 5 ore.
Alla fine delle lezioni verranno conteggiati gli allievi ammessi allesame finale.
Qualora tale numero sia al di sotto del numero minimo consentito è prevista una decurtazione del finanziamento proporzionale al numero di allievi mancanti per raggiungere il minimo previsto.
3.7 Erogazione del finanziamento.
Lerogazione del finanziamento complessivo spettante a ciascun Ente gestore si articola, di norma, nel pagamento di un anticipo o di un acconto e del saldo.
Tale pagamento è effettuato da ogni singola Provincia competente per territorio sulla base del provvedimento di impegno a favore degli Enti gestori.
Gli Enti gestori dovranno trasmettere alla Provincia richiesta di finanziamento (Mod. PAT/3).
a) Anticipo o acconto.
Ogni Provincia può autorizzare lerogazione:
- di un anticipo fino al 60% sul programma operativo approvato ad ogni Ente Gestore, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Provincia competente e per un importo pari allanticipo concesso.
oppure
- di un acconto fino al 100% sui corsi realizzati.
b) Liquidazione del saldo.
I corsi devono essere conclusi improrogabilmente entro il 28 febbraio 2008.
Entro 10 giorni dalla conclusione dellattività, lEnte gestore trasmetterà a ogni Provincia, il Programma operativo a consuntivo di tutti i corsi realizzati.
Il registro presenze allievi e docenti nonchè la documentazione di spesa restano agli atti dellEnte gestore per eventuali controlli da parte di ogni Provincia.
Ogni Provincia provvederà:
- alla liquidazione del saldo relativo al finanziamento di tutti i corsi a favore degli Enti gestori;
- a trasmettere allAssessorato Regionale Agricoltura Direzione Sviluppo dellAgricoltura - Settore Servizi di Sviluppo Agricolo il consuntivo per lanno 2007 (Mod. PAT/4) e fornirà tutti i dati e le informazioni necessari per il monitoraggio dellattuazione dellattività (n. patentini rilasciati, n. corsi realizzati, n. partecipanti, Enti finanziati ecc.) ai sensi dellart. 11 della L.R. 17/99.
3.8 Controlli e vigilanza.
Il controllo e la vigilanza sul regolare svolgimento dei corsi sono affidati a ogni Provincia - Settori/Servizi dellAgricoltura competenti per territorio.
I funzionari della provincia incaricati del controllo dovranno redigere lapposito verbale di ispezione (Mod. PAT/5).