Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 03 del 18 / 01 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2006, n. 21-4844

L.R. 12.11.1999 n. 28 Art. 3 c. 2 lett. d). D.C.R. n. 563-13414/99 cosi’ come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 - Art. 15 c. 11 bis. Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni commerciali. Disposizioni attuative riferite alle autorizzazioni per grandi strutture di vendita

A relazione dell’Assessore Caracciolo:

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Governo in attuazione della delega contenuta nell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha emanato le disposizioni relative alla riforma della disciplina del settore del commercio.

In attuazione delle estese e innovative competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore della distribuzione commerciale conferite alle regioni dalla legge statale, è stata adottata la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che definisce le finalità e gli obiettivi per la promozione della competitività del sistema commerciale, per la razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all’obiettivo di tutela dei consumatori , del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della distribuzione, nel rispetto dell’art. 41 della Cost. e dei principi di tutela della concorrenza e del mercato nel rispetto della L. 10 ottobre 1990 n. 287.

All’art. 3, la l.r. 28/99 indica gli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi più generali ed in particolare indica come gli indirizzi per l’insediamento delle attività commerciali che il Consiglio regionale deve approvare su proposta della Giunta regionale, debbano contenere tutti gli elementi necessari alla regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva che deve avvenire favorendo sia lo sviluppo di diverse combinazioni dell’offerta compatibile per ciascun sottosistema, tenuto conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico- ambientale, sia lo sviluppo, la tutela ed il potenziamento del sistema distributivo commerciale locale.

La l.r. n. 37 del 23 dicembre 2003 di integrazione alla l.r. 28/99, ha introdotto allo stesso art. 3, c. 2 sub d), per una migliore realizzazione degli obiettivi già definiti, ha previsto, tra i vari strumenti operativi, che le autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita debbano essere subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificatamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento.

La D.C.R. 29.10.99 n. 563- 13414, modificata dalla D.C.R. 23.12.2003 n. 347-42514 e dalla D.C.R. n. 24.3.2006 n. 59-10831 che disciplina gli “Indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31/3/98, n. 114", all’art. 15, c. 11 bis del relativo allegato A, definisce gli ambiti di applicazione della norma legislativa di cui sopra detto, individuando gli interventi commerciali da sottoporre all’onere aggiuntivo, i soggetti beneficiari, le modalità per la sua corresponsione, il valore dello stesso ed infine la sua destinazione funzionale finale, attribuendo alla Giunta regionale la definizione dei criteri, delle modalità operative ed i parametri di dettaglio per il perseguimento delle finalità indicate nella legge regionale e nella successiva deliberazione consiliare.

La definizione del quadro normativo conseguente all’applicazione del menzionato art. 3 c. 2 bis della l.r. 28/99 modificato dalla L.r. 37/03, delineato con maggior dettaglio nelle deliberazioni del Consiglio regionale a partire dal 2003, data di approvazione della DCR n. 347-42514, non trova riferimenti né nella legislazione regionale, né più in generale in quella di altre regioni italiane; rare esperienze in tal senso si possono annoverare in altri paesi europei, senza che ciò tuttavia abbia costituito percorso codificato in norme generali di dettaglio.

La complessità di definire uno strumento operativo in attuazione delle citate disposizioni di legge, appare pertanto di tutta evidenza: è infatti necessario individuare criteri chiari e trasparenti che tengano conto della obbligatorietà di raggiungere l’obiettivo fissato dalla legge regionale senza peraltro contrastare con i principi Costituzionali della libertà di iniziativa economica e con i principi delle norme nazionali ed europee che tutelano la concorrenza ed il mercato.

Per le motivazioni addotte è opportuno, in una prima fase, sperimentare la metodologia per il computo ed il riparto dell’onere aggiuntivo limitando quindi l’intervento normativo alle sole autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita, ovvero agli esercizi singoli e centri commerciali la cui superficie di vendita sia superiore a mq. 1500 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e superiore a mq. 2500 di vendita negli altri comuni, contestualmente fissando il termine della fase di sperimentazione al 31.12.2008.

In questa prima fase applicativa, la responsabilità dell’istruttoria nel suo complesso e la valutazione della sua concreta applicabilità tecnica sono mantenute in capo alla struttura regionale già individuata dalle D.G.R. n. 43-29533 del 1.3.2000 e D.G.R. n. 100-13283 del 3.8.2004, quale responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per tali strutture commerciali.

La fase sperimentale sarà accompagnata da un’azione costante di monitoraggio e valutazione dei risultati che consentirà, eventualmente, di rimodulare la metodologia nel suo complesso o limitatamente ad alcune sue parti e infine giungere alla sua stesura definitiva, comprendendo anche eventualmente la metodologia di riparto degli oneri per le medie strutture di vendita.

Infatti, con riferimento alle medie strutture di vendita, per le quali la legge attribuisce il rilascio dell’autorizzazione commerciale alla esclusiva competenza comunale, è opportuno demandare la regolamentazione della corresponsione dell’onere ad un provvedimento successivo, eventualmente integrando il provvedimento riferito alle grandi strutture di vendita, che, partendo dall’esperienza e dalla sperimentazione effettuata a scala regionale, possa essere facilmente applicato anche dalle stesse amministrazioni locali.

I contenuti principali della presente deliberazione a carattere sperimentale sono:

* Individuazione dei comuni interessati, quali soggetti beneficiari, al meccanismo di determinazione e ripartizione dei fondi derivanti dal pagamento dell’onere aggiuntivo.

* Il calcolo della somma dovuta a titolo di onere aggiuntivo.

* La ripartizione delle somme a favore dei soggetti individuati come beneficiari.

* Individuazione dei vincoli di destinazione nell’utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari e la fissazione di un termine al fine di consentire l’utilizzo nei termini di legge.

* Le modalità per l’integrazione del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita.

* La definizione dei rapporti tra Regione e i comuni, quali soggetti beneficiari interessati, in relazione all’attribuzione dei fondi e al loro corretto utilizzo.

* Le norme finali che stabiliscono il periodo della fase sperimentale, e le modalità del monitoraggio e delle valutazioni dell’applicazione delle disposizioni.

Sono inoltre definite tutte le fattispecie amministrative che devono essere sottoposte alla corresponsione dell’onere aggiuntivo riferendosi per questo all’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42515/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06 che regolamenta il rilascio delle autorizzazioni per nuovi insediamenti, le variazioni delle superfici di vendita, i trasferimenti di sede, le variazioni di settore merceologico relative alle grandi strutture.

In particolare:

* I comuni interessati dall’onere aggiuntivo sono determinati in relazione all’ubicazione della grande struttura di vendita nelle zone di insediamento commerciale, differenziando a seconda se si tratti di zone di insediamento commerciale urbane, semiperifieriche urbane e extraurbane. Facendo riferimento alla norma del d.lgs 114/98, art. 9, laddove questa individua quali siano le amministrazioni locali interessate, per partecipazione, alle conferenze dei servizi che esaminano e decidono sul rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, si determinano i comuni interessati sul principio del “comune contermine” .

* A ciascuno dei comuni individuati è poi assegnato un punteggio definito, secondo la logica di proporzionalità inversa, assegnato a seconda della consistenza e completezza dell’offerta commerciale presente e della classificazione gerarchica dello stesso. Il principio a cui sottende la determinazione del punteggio definito è quello della proporzionalità inversa, ovvero ai comuni meno dotati di offerta commerciale completa e con livello gerarchico inferiore sono assegnati punteggi più elevati, ciò, combinato con le norme relative ai vincoli di destinazione a carico dei comuni beneficiari, consentirà di perseguire l’obiettivo fissato in legge.

* Il calcolo dell’ammontare dell’onere aggiuntivo è poi determinato percentualmente per classi dimensionali; in pratica la quota compresa tra il 30% ed il 50% degli oneri di urbanizzazione primari e secondari è ripartita con valori percentuali proporzionali alla superficie di vendita.

Particolare concretezza è assegnata alla parte della normativa che riguarda i vincoli di destinazione dell’onere aggiuntivo ed il controllo sul loro utilizzo.

I comuni beneficiari delle quote di oneri aggiuntivi spettanti dovranno utilizzarle esclusivamente per azioni volte a preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto commerciale locale, convogliando le somme per la progettazione e/o completamento dei progetti di qualificazione e rivitalizzazione urbana previsti dall’art. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59- 10831/06, e per promuovere i “luoghi del commercio”.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti i vincoli di utilizzo sono resi più flessibili e sono rivolti ad azioni di mantenimento, potenziamento e ricostituzione del servizio commerciale ed anche per azione di più generica promozione e sostegno all’immagine del comune.

In capo alla Regione è mantenuto il controllo sull’utilizzo delle somme percepite da parte dei comuni beneficiari con un controllo di carattere amministrativo e programmatico. Inoltre, è dettagliato anche il caso del mancato e/o corretto utilizzo delle somme percepite dai comuni per le finalità esplicitate; effettuate le opportune verifiche amministrative e programmatiche, la Regione, dopo aver assegnato un congruo periodo di tempo ai comuni per adeguarsi agli obiettivi, richiederà la restituzione delle stesse somme percepite ed esse saranno convogliate nell’apposito capitolo del Bilancio regionale già destinato alle finalità indicate per la qualificazione e rivitalizzazione urbana previste dalla l.r. 28/99 s.m.i.

Tutto ciò premesso;

acquisito in data 23 novembre 2006 il parere favorevole della Commissione permanente del Consiglio regionale competente per materia, nel rispetto dell’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06, e recepiti nell’allegato A i suggerimenti emersi nel corso dell’esame della proposta;

in attuazione delle più volte richiamate disposizioni di cui all’art. 3 della l.r. 28/99 come modificata ed integrata dalla l.r. n. 37/03 ed all’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06;

richiamato il carattere sperimentale della metodologia e dei criteri individuati limitato alle sole grandi strutture di vendita, i cui effetti saranno costantemente monitorati e valutati;

la Giunta Regionale, richiamati i contenuti e le motivazioni indicati nella premessa, unanime,

delibera

di approvare, limitatamente alle grandi strutture di vendita e con carattere sperimentale, le disposizioni attuative per il riparto dell’onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell’art. 3 della l.r. 28/99 s.m.i. e dell’art. 15 della D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06, adottate a parziale modifica ed integrazione della deliberazione consiliare 29 ottobre 1999 n. 563-13414 “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione 31 marzo 1998 n. 114", secondo i contenuti dell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002

(omissis)

Allegato A

Onere aggiuntivo per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita in attuazione dell’art. 3, c.2, lett. d) della L.R. 28/99 e dell’art. 15 c. 11 bis della D.C.R. 29 ottobre 1999, n. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R.23 dicembre 2003, n. 347-42514 e dalla D.C.R 24 marzo 2006 n. 59-10831.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE RIFERITE ALLE AUTORIZZAZIONI PER GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente atto si definiscono disposizioni di attuazione dell’art. 3, c.2, lett. d) della L.R. 28/99 ed, in particolare, dell’art. 15 c. 11 bis della D.C.R n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. 347-42514/2003, e dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.3.2006 a norma del quale “In applicazione dell’art. 3, c. 2 sub d) della l.r. 28/99 smi, il rilascio delle nuove autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita previste dai commi che precedono, ubicate in tutti i tipi di addensamento commerciale e in tutti i tipi di localizzazione commerciale, è subordinato alla sottoscrizione di un atto d’obbligo registrato che formalizzi l’impegno a corrispondere un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 e 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, specificatamente destinato alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbane nel rispetto dei principi e dei contenuti degli artt. 18 e 19. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i criteri, le modalità operative ed i parametri per il perseguimento dell’obiettivo indicato nel presente comma e nella l.r. 28/99 smi.”,

2. Con riferimento ai principi ed obiettivi richiamati al comma precedente vengono definiti i criteri per:

a) l’individuazione dei Comuni interessati, di volta in volta, al meccanismo di determinazione e ripartizione dei fondi derivanti dal pagamento dell’onere aggiuntivo;

b) il calcolo della somma dovuta a titolo di onere aggiuntivo;

c) la ripartizione delle somme a favore dei soggetti individuati come beneficiari;

d) l’individuazione di vincoli di destinazione nell’utilizzo dei fondi da parte dei beneficiari e la fissazione di un termine, al fine di consentirne un utilizzo secondo i principi di legge.

3. Sono inoltre definite le modalità per:

a) integrare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni con la previsione degli adempimenti, strumenti e documentazione occorrenti per la definizione dell’ammontare dell’onere da corrispondere, delle quote di ripartizione, le modalità operative dell’assunzione di impegno e le modalità di pagamento agli aventi diritto e l’indicazione al privato delle relative prescrizioni;

b) definire i rapporti fra Regione e soggetti beneficiari interessati, in relazione all’attribuzione dei fondi, al loro corretto utilizzo, alla loro restituzione nel caso di mancato utilizzo nei tempi stabiliti o di utilizzo improprio.

4. Nel presente atto, per la fase sperimentale di prima attuazione, si disciplinano le disposizioni attuative per il computo dell’onere aggiuntivo dovuto per le autorizzazioni commerciali relative alle sole “grandi strutture di vendita” ubicate nelle “localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate” (L2) e “localizzazioni commerciali extraurbane ” (L3), la cui domanda sia stata presentata dal giorno 23 gennaio 2004, in attuazione delle norme di cui alla D.C.R. n. 347-42514 del 23 dicembre 2003 che ha modificato la D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, ed inoltre per le autorizzazioni commerciali relative alle sole “grandi strutture di vendita”, ubicate negli addensamenti commerciali storici rilevanti (A1), storico secondari (A2), urbani forti (A3), urbani minori (A4), extraurbani (A5) e nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), la cui domanda sia stata presentata dal giorno 30 marzo 2006, in attuazione delle norme di cui alla D.C.R. 24 marzo 2006 n. 59-10831 che ha modificato la D.C.R. 23 dicembre 2003 n. 347-42514 e la D.C.R. 29 ottobre 1999 n. 563-13414, con esclusione delle localizzazioni commerciali extraurbane (L3) che per effetto della D.C.R. n. 59-10831/06 sono state abrogate.

Art. 2

Natura giuridica, finalità e ambito di applicazione dell’onere aggiuntivo

1. L’onere aggiuntivo si configura quale elemento prescrittivo di natura amministrativa destinato ad aggiungersi a tutte le altre prescrizioni condizionanti il rilascio dell’autorizzazione e, successivamente, l’attivazione, negli addensamenti e nelle localizzazioni commerciali, delle medie e delle grandi strutture di vendita. Restano pertanto salve tutte le prescrizioni indicate a chiusura della fase istruttoria dei procedimenti in sede regionale o comunale, con particolare riferimento a quelle relative alla viabilità ed alla tutela ambientale. Nel rispetto del precedente art. 1 c. 4, le presenti norme sono da applicarsi alle sole “grandi strutture di vendita”.

2. Il soggetto richiedente l’autorizzazione é tenuto, al fine del rilascio dell’autorizzazione, ad assumere l’impegno a corrispondere l’onere aggiuntivo, secondo le indicazioni del presente provvedimento. La corresponsione dell’onere deve avvenire prima dell’attivazione dell’esercizio, secondo il procedimento stabilito al successivo art. 9.

3. A norma dell’art. 15 c. 11 bis della D.C.R. n. 563-13414/1999, così come modificata dalla D.C.R. n.347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, l’onere aggiuntivo é da computarsi in una percentuale compresa fra il 30% ed il 50% degli oneri tabellari di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal Comune sede dell’esercizio commerciale, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli oneri di urbanizzazione stesso, con riferimento alla superficie lorda di pavimento di tutto l’immobile entro cui è collocata la grande struttura di vendita. Ai fini del presente provvedimento, così come definito al precedente art. 1 c. 4, l’onere aggiuntivo è riferito alle sole grandi strutture di vendita.

4. L’onere aggiuntivo e’ corrisposto, con le modalità di cui ai successivi commi, per tutte le autorizzazioni relative a nuove aperture, trasferimenti di sede, variazioni della superficie di vendita e di settore merceologico e di tipologia di struttura distributiva per le grandi strutture di vendita dalla data di entrata in vigore della l.r. 23 dicembre 2003 n. 37 di modifica ed integrazione della l.r. 12 novembre 1999 n. 28, e che, ai sensi dell’art. 15 della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, non sono soggette ad autorizzazione dovuta.

5. Nei casi di autorizzazione per nuova apertura di una grande struttura di vendita l’onere è corrisposto con riferimento all’intera superficie lorda di pavimento dell’immobile.

6. Nei casi di autorizzazione non dovuta per ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l’onere è corrisposto con riferimento alla sola porzione di superficie lorda di pavimento interessata dall’ampliamento della superficie di vendita. Tale prescrizione si applica anche quando si tratti di ampliamento da media a grande struttura di vendita.

7. Nei casi di autorizzazione per riduzione della superficie di vendita di una grande struttura di vendita l’onere non è da corrispondere anche qualora non sia mai stato corrisposto.

8. Nei casi di autorizzazione non dovuta per trasferimento di sede tra diversi addensamenti, tra addensamenti e localizzazioni e tra diverse localizzazioni di una grande struttura di vendita l’onere è corrisposto con riferimento all’intera superficie lorda di pavimento dell’immobile se non è mai stato corrisposto l’onere; non è dovuto nel caso in cui l’onere sia già stato corrisposto al momento del rilascio dell’autorizzazione ex novo e non sia previsto alcun ampliamento di superficie.

9. Nei casi di autorizzazione non dovuta per trasferimento con contestuale ampliamento di una grande struttura di vendita l’onere è corrisposto:

a) con riferimento all’intera superficie lorda di pavimento dell’intero immobile se non è mai stato corrisposto l’onere

b) con riferimento alla sola porzione della superficie lorda di pavimento interessata dall’ampliamento della superficie di vendita nel caso in cui l’onere sia già stato corrisposto al momento dell’autorizzazione ex novo.

10. Nei casi di autorizzazione non dovuta per modifica del settore merceologico senza ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l’onere è da corrispondere con riferimento all’intera superficie lorda di pavimento dell’immobile se non è mai stato corrisposto l’onere.

11. Nei casi di autorizzazione non dovuta per modifica del settore merceologico con contestuale ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura l’onere è corrisposto con le stesse modalità di cui ai punti a) e b) del precedente c.9.

12. Per i casi di autorizzazione non dovuta per le grandi strutture di vendita all’interno delle grandi strutture definite come centro commerciale (classico e sequenziale) si applicano (per le sole autorizzazioni di grande struttura di vendita) le norme dei precedenti c. 5, 6, 7, 10 e 11. In tutti gli altri casi di autorizzazione non dovuta per l’intera grande struttura centro commerciale valgono le norme di cui ai precedenti c. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

13. A norma dell’ articolo 3, c. 2 lett. d) della L.R. n. 28/99 e dell’art. 15 c. 4 ter della D.C.R. n. 563-13414/99, così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/2003 e dalla D.C.R. n. 59-10831/2006, l’onere da corrispondere é destinato a contribuire alla rivitalizzazione ed alla riqualificazione delle zone di insediamento commerciale urbano, secondo i principi degli artt. 18 e 19 delle deliberazioni del Consiglio regionale sopra menzionate, con riferimento ai comuni che subiscono effetti negativi indotti sul commercio locale, a seguito dell’attivazione di medie o grandi strutture di vendita.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente normativa, in funzione dell’ubicazione della grande struttura di vendita autorizzata sono il Comune sede dell’intervento e/o i Comuni rispetto ai quali l’insediamento in altro comune della grande struttura di vendita induce effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente. L’individuazione di tali comuni, i criteri per riparto dei fondi, il calcolo dell’ammontare dell’onere, é effettuata secondo i criteri indicati ai successivi artt. 4, 5, 6 e 7.

Art. 4

Criteri per l’ individuazione dei comuni interessati

1. I criteri per l’individuazione dei comuni interessati, per tipo di localizzazione e tipo di addensamento commerciale, sono:

a) Per le autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita la cui domanda sia stata presentata a far data dal 23 gennaio 2004, in applicazione della D.C.R 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03:

i. Localizzazioni commerciali extraurbane (L3): i comuni contermini al comune sede dell’intervento, ed i comuni contermini agli stessi. E’ escluso il comune sede dell’intervento;.

ii. Localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane non addensate (L2) :il comune sede dell’intervento e comuni ad esso contermini;

b) Per le autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita rilasciate a far data dal 30 marzo 2006, in applicazione della D.C.R 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. 59-10831/06:

i. Localizzazioni commerciali semiperiferiche urbane non addensate (L2) : il comune sede dell’intervento e comuni ad esso contermini;

ii. Addensamenti commerciali extraurbani (arteriali)(A5): i comuni contermini al comune sede dell’intervento, ed i comuni contermini agli stessi. E’ escluso il comune sede dell’intervento;

c) Per le autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita rilasciate a far data dal 30 marzo 2006 e ubicate nelle localizzazioni urbano periferiche L3 che per effetto del c. 7 dell’articolo “Ulteriori Disposizioni” della DCR n. 59-10831/06, sono state automaticamente riclassificate come localizzazioni commerciali L2, sono interessati il Comune sede dell’intervento e comuni ad esso confinanti.

d) Per le autorizzazioni commerciali per grandi strutture di vendita rilasciate a far data dal 30 marzo 2006, ubicate negli addensamenti storici rilevanti (A1), storici secondari (A2), urbani forti (A3), urbani minori (o deboli) (A4), nelle localizzazioni commerciali urbane non addensate (L1), il solo comune sede dell’intervento in considerazione che trattandosi di interventi nell’ambito di addensamenti e localizzazioni urbane non inducono effetti negativi sul tessuto commerciale preesistente in altri comuni.

Art. 5

Graduatoria per il riparto dei fondi

1. Dei comuni individuati secondo i criteri di cui al precedente articolo, viene redatta apposita graduatoria al fine della determinazione delle quote di riparto dei fondi, sulla base dei seguenti criteri:

a) Classificazione dei comuni individuati ai sensi del precedente art. 4, secondo la nozione indicata agli artt. 9 c. 1. lett. b) della D.C.R. n. 563-3414/99 così come modificata dalla DCR 347/42514/03 e dalla DCR 59-10831/06 e risultante dall’allegato 2 alle deliberazioni medesime;

b) consistenza della rete distributiva preesistente di ciascun comune individuato ai sensi del precedente art. 4, con riferimento a tutte le tipologie di esercizi commerciali presenti.

2. La determinazione delle quote di spettanza di ognuno dei comuni individuati ai sensi del precedente art. 4, avviene mediante attribuzione di un punteggio definito, secondo una logica di proporzionalità inversa, così ripartito:

a) Classificazione del comune con esclusione del comune sede dell’intervento

a.1 Comune metropolitano (Torino) punti 1

a.2 Comune polo punti 2

a.3 Comune sub polo punti 3

a.4 Comune intermedio punti 5

a.5 Comune minore punti 6

b) Consistenza della rete preesistente di ciascun comune individuato con esclusione del comune sede dell’intervento, facendo riferimento all’ultimo censimento effettuato dall’Osservatorio Regionale del Commercio.

b.1 Comuni con presenza di almeno una grande struttura punti 1

b.2 Comuni con presenza di sole medie strutture oltre ad esercizi di vicinato punti 2

b.3 Comuni serviti esclusivamente da esercizi di vicinato punti 3

b. 4 Comuni privi di esercizi commerciali punti 4

3. Dei comuni beneficiari individuati secondo i criteri di cui al precedente art. 4 viene redatta apposita graduatoria derivante dalla somma dei punteggi di cui ai precedenti punti a) e b).

Art. 6

Criteri per il calcolo dell’ammontare dell’onere aggiuntivo

1. Il calcolo della somma da corrispondere a titolo di onere aggiuntivo é effettuato:

a) Calcolando l’ammontare della somma effettivamente e completamente dovuta degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, moltiplicando gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria unitari, così come previsti dalle tabelle di ciascun comune, per la superficie lorda di pavimento dell’insediamento commerciale, escludendo dal computo le superfici lorde di pavimento connesse allo stesso e destinate ad altre attività e altri usi quali: sale cinematografiche, residenza, attività produttiva, uffici, palestre, alberghi, e usi assimilabili o analoghi . Sono altresì comprese nel computo le superfici lorde di pavimento per le attività e gli usi funzionali all’insediamento commerciale stesso, quali: artigianato di servizio (comprendendo l’artigianato con connessa l’attività di vendita), pubblici esercizi, magazzini e locali tecnici, depositi, gallerie pedonali in centri commerciali, sportelli bancari, locali espositivi e simili.

b) Applicando all’ammontare derivato dal calcolo di cui al precedente punto a) una percentuale variabile a seconda della classe dimensionale dell’esercizio commerciale, così come indicato nella tabella:

Superficie di vendita     Percentuale di applicazione
grandi strutture    onere aggiuntivo (%)
di vendita (mq)
1500 - 2500    32
2501 - 4500    33
4501 - 6000    34
6001 - 12000    36
12001 - 20000    38
> = 20000    40

2. Per i casi dovuti l’onere è comunque da applicarsi al minimo del 30% nel caso delle grandi strutture di vendita definiti centri commerciali qualora costituiti esclusivamente da esercizi di vicinato.

Art. 7

Riparto dei fondi

1. La ripartizione dell’onere aggiuntivo avviene sulla base delle seguenti modalità:

a) determinando il corrispettivo monetario del singolo punto della graduatoria per la ripartizione dei fondi, di cui all’articolo 5, c.2, sub a) b). Tale valore è calcolato, per ogni singolo intervento, dividendo l’onere aggiuntivo complessivamente calcolato per la somma dei punti dei comuni in graduatoria e individuati ai sensi del precedente art. 4.

b) La quota spettante a ciascun comune, per ogni singolo intervento, è data dal prodotto tra il valore monetario del singolo punto, calcolato come indicato al precedente punto a), e il punteggio attribuito a ciascun comune sulla base dei criteri dell’articolo 5, c. 2, sub a) e b).

2. Per gli interventi ubicati nelle localizzazioni commerciali urbano periferiche non addensate (L2) il 45% dell’onere aggiuntivo calcolato secondo le modalità di cui al precedente art. 6 è attribuito al comune sede dell’intervento. La restante quota è ripartita agli altri comuni interessati sulla base delle modalità indicate al precedente c. 1.

3. Per gli interventi ubicati negli addensamenti e nelle localizzazioni urbane, secondo quanto indicato al precedente art. 4, c. 1, sub d), l’onere aggiuntivo non è ripartito e l’intera somma dovuta è attribuita al comune sede dell’intervento.

Art. 8

Vincoli di destinazione e termini a carico dei Comuni beneficiari

1. Le somme percepite dai comuni beneficiari a titolo di onere aggiuntivo devono essere destinate al perseguimento degli obiettivi di legge della riqualificazione e della rivitalizzazione e promozione del tessuto commerciale esistente.

2. Per il fine indicato al comma precedente le azioni e le iniziative comunali dovranno tendere a preservare, sviluppare, potenziare, ricostituire e promuovere il tessuto locale, secondo le seguenti indicazioni:

A) Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti

a)1. Comuni che già hanno adottato un programma di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa:

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PQU (Programmi di qualificazione urbana);

* azioni di promozione rivolte alle aree oggetto di PQU

* azioni di studio, analisi e progettazione di nuovi PQU o di implementazione della qualificazione nelle aree già oggetto di PQU

* azioni di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

a)2. Comuni che non hanno ancora adottato programmi di qualificazione urbana ai sensi dell’art. 18 della DCR n. 563-13414/99 così come modificata dalla DCR 347-42514/03 e dalla DCR n. 59-10831/06 al momento dell’entrata in vigore della presente normativa

* azioni di studio, analisi, e progettazione per la realizzazione di PQU

* azione di promozione e qualificazione dei luoghi del commercio

B) Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti

* azioni volte alla realizzazione di PIR (Programmi integrati di rivitalizzazione)

* azioni rivolte al completamento di quanto già realizzato nella fase di attuazione del PIR;

* azioni per mantenimento, potenziamento, ricostituzione del servizio commerciale locale, anche nella forma del centro polifunzionale e delle forme di commercio su area pubblica alternative alla forma mercatale.

* qualunque azione di promozione e sostegno dell’immagine del comune.

3. Le azioni devono essere realizzate dai comuni entro il termine di anni tre a decorrere dall’attribuzione dei fondi. La Regione può consentire di derogare al termine suddetto, qualora il Comune interessato ne faccia richiesta, indicandone le ragioni di presupposto.

Art. 9

Norme di procedimento

1. Alla chiusura della fase procedimentale istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita, e preliminarmente al rilascio dell’autorizzazione, il responsabile del procedimento in sede regionale, indica al soggetto privato richiedente l’ammontare complessivo dell’onere da corrispondere, i comuni destinatari e le relative quote di spettanza, le modalità operative dell’assunzione dell’impegno a corrispondere l’onere, le modalità di pagamento.

2. In particolare:

a) nel caso di autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente atto, tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l’assolvimento da parte del privato dell’onere, sono indicate nella deliberazione della conferenza dei servizi di cui all’art. 11 della DGR. 43-29533 del 1-3-2000 così come modificata con DGR. 100-13283 del 3-8-2004. Per consentire la corretta determinazione delle modalità di corresponsione, il privato richiedente, all’atto della presentazione della domanda, debitamente corredata a norma dell’art. 5 della D.G.R. n. 43-29533/2000 così come modificata dalla D.G.R. n. 100-13283/2004, deve inoltre, in particolare allegare:

a).1 apposito supporto grafico in scala adeguata con l’indicazione della superficie lorda di pavimento dell’insediamento commerciale nel suo complesso, ed inoltre, laddove sussistano, le superfici lorde di pavimento relative ad altri usi ed attività connesse all’insediamento;

a).2 apposita dichiarazione del comune sede dell’intervento della grande struttura di vendita nella quale siano indicati dettagliatamente i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della richiesta di autorizzazione da applicarsi al caso di che trattasi a prescindere dalla necessità di loro corresponsione, riportando il riferimento normativo.

b) nel caso di autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente atto , tutte le prescrizioni e le indicazioni attuative per l’assolvimento da parte del privato dell’onere, sono indicate in apposito atto dirigenziale del responsabile competente, a seguito di specifico procedimento istruttorio, da concludersi entro 120 gg. dall’avvio del procedimento stesso, volto all’acquisizione:

b).1da parte del privato che ha richiesto l’autorizzazione, di apposito supporto grafico in scala adeguata con l’indicazione della superficie lorda di pavimento dell’insediamento commerciale nel suo complesso, ed inoltre, laddove sussistano,delle superfici lorde di pavimento relative ad altri usi ed attività connesse all’insediamento;

b).2 da parte del comune sede della grande struttura di vendita già autorizzata, di apposita dichiarazione nella quale siano indicati dettagliatamente i valori unitari degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vigenti al momento della richiesta di autorizzazione da applicarsi al caso di che trattasi a prescindere dalla necessità della loro corresponsione, riportando il riferimento normativo.

3. Per le autorizzazioni per grandi strutture di vendita rilasciate dopo l’entrata in vigore del presente atto, al fine del rilascio dell’ autorizzazione, il privato richiedente deve sottoscrivere apposito atto d’obbligo registrato nel quale sarà dettagliato l’impegno alla corresponsione delle somme dovute a titolo di onere aggiuntivo direttamente ad ognuno dei comuni interessati, secondo le modalità dagli stessi indicate ai sensi del precedente c. 1., entro il termine di anni due previsto dall’art. 22 c. 4 lett. a) del d.lgs 114/98, per la validità dell’autorizzazione.

4. Per le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore del presente atto, il privato richiedente deve corrispondere le somme dovute a titolo di onere aggiuntivo direttamente ad ognuno dei comuni interessati, secondo le modalità dagli stessi indicate ai sensi del precedente c. 1., entro il termine di anni due dall’adozione dell’atto dirigenziale di cui al precedente c. 2 sub b).

5. I comuni interessati effettuano la gestione delle somme in entrata secondo le modalità indicate agli artt. 178 e seguenti del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Art. 10

Controllo e revoca dei benefici

1. La Regione verifica il corretto utilizzo delle somme da parte dei comuni beneficiari, attraverso il controllo delle azioni amministrative e programmatorie comunali.

2. A tale fine ciascun comune destinatario delle somme corrisposte a titolo di onere aggiuntivo trasmette annualmente opportuna certificazione a contenuto tecnico - finanziario in ordine all’utilizzo delle medesime.

3. Fatta salva l’applicazione della disposizione di cui all’art. 8, c. 3, nel caso di non corretto utilizzo delle somme o di mancato utilizzo delle stesse, da parte di un comune, la Regione, con deliberazione di Giunta individua le modalità ed un termine ragionevole per l’adempimento, comunicandole al comune interessato ed invitandolo a produrre eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni.

4. In caso di protrazione della violazione la Regione, con deliberazione di Giunta, richiede al comune interessato il versamento di un importo pari alle somme percepite a titolo di onere aggiuntivo, che sarà versato alla Regione con introito nell’apposito capitolo del bilancio regionale destinato alle finalità indicate agli artt. 18 e 19 della D.C.R. n. 563-13414/99 così come modificata dalla D.C.R. n. 347-42514/03 e dalla D.C.R. n. 59-10831/06 .

Art. 11

Disposizioni finali

1. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano in via sperimentale fino alla data del 31.12.2008.

2. L’attuazione della fase sperimentale è accompagnata da un’azione costante di monitoraggio e valutazione.

3. Le disposizioni di cui alla presente deliberazione trovano inoltre applicazione fino all’adozione, nella stessa materia, di un successivo atto deliberativo da parte della Giunta Regionale.


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)