Bollettino Ufficiale n. 52 del 28 / 12 / 2006
ANNUNCI LEGALI
Provincia di Biella
Concessione di derivazione di litri/sec. 5 dacqua, ad uso Produzione di Beni e Servizi e Civile, dalla falda freatica sotterranea, mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore, assentita alla ditta Finelvo S.r.l. con D.D. n. 1.617 del 26 aprile 2006. Pratica n. 172BI
Il Dirigente del Settore
(omissis)
determina
Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 1 marzo 2006 dal Sig. Giovanni Rossetti, in qualità di Amministratore Unico della Ditta Finelvo Srl, relativo alla derivazione dacqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dellAmministrazione Provinciale di Biella , la cui inosservanza comporterà lapplicazione dei provvedimenti previsti dallarticolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, fatta salva ogni sanzione di Legge.
Di assentire ai sensi degli articoli 2, comma 1 e 22, del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dellacqua, alla Ditta Finelvo Srl (omissis), la concessione di derivazione di una quantità dacqua stabilita in misura eguale e non superiore a 5 litri/secondo, per un corrispondente volume massimo annuo derivabile di 150.000 metri cubi, dalla falda freatica sotterranea mediante un pozzo ubicato in Comune di Occhieppo Superiore (foglio n. 8 - particella n. 521), ad uso produzione di beni e servizi (attività connesse direttamente con il processo produttivo, attività di raffreddamento, attività di condizionamento locali) e civile (integrazione scorte di alimentazione impianto antincendio), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Elvo in località immediatamente a valle dello dellunità aziendale ubicata in Comune di Occhieppo Superiore, od, in caso di temporanea inattività del depuratore privato, nel collettore di proprietà del soggetto gestore del servizio di depurazione e fognatura CO.R.D.A.R. Biella Servizi Spa. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dallarticolo 24, comma 1, lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per anni quindici (15), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone dovuto per la frazione di anno intercorrente dalla data del presente provvedimento e fino al 31 dicembre dello stesso anno, in ragione di annui Euro 1.970, pari al minimo ammesso previsto per luso di produzione di beni e servizi per portate medie derivabili superiori a 1 litro/ secondo e rapportati allanno solare 2006, ai sensi del combinato disposto dallart. 3, comma 1, lettera h), punto 4 e dallarticolo 4 - comma 3 - del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n. 6/R, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa. (omissis).
Il Dirigente del Settore: Dr. Giorgio Saracco
Estratto del Disciplinare n. 1657 di Rep. in data 1° marzo 2006
Art. 13 - Richiamo a leggi e regolamenti
Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela dellambiente, lagricoltura, la piscicoltura, lindustria, ligiene e la sicurezza pubblica.
Biella, 6 dicembre 2006
Il Responsabile del Servizio Risorse Idriche
Marco Pozzato